Cane del vicino sporca: che fare?
Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento o risarcimento del danno? Quale via contro gli escrementi del cane altrui?
Non c’è solo il cane che abbaia, il cane che puzza, il cane che rompe i vasi e gli oggetti. C’è anche il cane che sporca. Come? Con gli escrementi ovviamente. Cosa? Di tutto, di più: il prato, i fiori, le ruote dell’auto appena portata al lavaggio, finanche i panni stesi sul giardino. Come difendersi? Difficilmente, coi tempi che corrono, andrai dall’avvocato a chiedergli che fare se il cane del vicino sporca. Ma se lo farai, sappi che dovrà risponderti allo stesso modo di come ha risposto, oggi, la Cassazione a un cittadino che aveva denunciato il cane del vicino per deturpamento e danneggiamento. La sentenza
Immagina che il cane del tuo vicino venga lasciato costantemente libero: libero di “liberare” la propria vescica sui tuoi fiori e sui panni lasciati stesi sul giardino. Le piantine di prezzemolo e basilico, nonché tutte le altre spezie che hai piantato, vengono puntualmente rovinate dagli escrementi e non hai modo di difenderti. Certo, c’è chi ti ha consigliato la consueta “polpetta”, ma oltre a sapere che l’uccisione di animali è un reato punita co carcere fino a 4 mesi, alla fine ami anche tu gli animali e, se proprio devi usare il bastone, preferisci spaccarlo in testa al suo padrone. Insomma,
La soluzione c’è. O meglio c’era. C’era una volta, tanto tempo fa… un reato chiamato «danneggiamento», ma che ora è stato depenalizzato [2]. Oggi chi, per fare un dispetto al vicino, lascia che il cane insozzi la biancheria, non subisce alcuna condanna penale. Può tutt’al più essere citato in una causa civile per i danni. Ma la Cassazione ha già detto che le cause per questioni di “poco conto economico” non possono essere accolte. Né si può parlare di danno morale visto che questo ricorre solo quando si ha una lesione a un interesse tutelato dalla costituzione e non certo per i piccoli fastidi della vita quotidiana come un’acconciatura sbagliata o un tacco rotto a causa di un gradino traballante.
Perché non pensare allora al reato di deturpamento e imbrattamento? Per la Cassaione non ricorrono gli estremi neanche di questa condotta. La cacca e la pipì si possono sempre lavare e non rovinano per sempre un panno di biancheria (chissà però come sarebbe andata la vicenda se, al posto dei panni stesi ci fossero state delle piante che, una volta appassite, non resuscitano certo nella lavatrice).
Scenario dell’assurda vicenda è un paese della Campania. Lì i difficili rapporti di condominio spingono una donna ad addestrare il proprio cane a fare i propri bisogni sulla proprietà di vicino di casa. Il quale non se lo fa ripetere due volte: va dai carabinieri e sporge denuncia per danneggiamento. Alla donna viene così contestato di «non avere impedito che le deiezioni del proprio cane sporcassero la biancheria stesa ad asciugare nel sottostante balcone». Il padrone del cane è il suo custode e risponde di tutti i danni da questi provocati. E ciò vale sia dal punto di vista civile che penale (si pensi al cane che provoca lesioni a un passante). Dal Giudice di Pace arriva però una pronuncia di «assoluzione», legata alla depenalizzazione sancita col due anni fa. E quella decisione è ritenuta corretta anche dai Giudici della Cassazione: impossibile, in sostanza, inquadrare la condotta tenuta dalla donna come danneggiamento o «deturpamento e imbrattamento di cose altrui». Il primo perché è rimasto illecito penale solo se la condotta è posta contro beni posti alla pubblica fede (tradotto in parole semplici: in mezzo alla strada o comunque davanti a tutti); il secondo perché è punito solo se c’è dolo e malafede. E allora bisogna dimostrare che il cane, o meglio il padrone, l’abbia fatto apposta. Cosa tutt’altro che scontata [3]!