Facoltà di non rispondere: cos'è e chi ne ha diritto?

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Quando si può e quando conviene tacere durante un interrogatorio di garanzia. Quali sono le conseguenze per l’imputato e per il testimone.

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Avete presente gli interrogatori dei film o del telefilm americani in cui l’imputato si avvale della facoltà di non rispondere durante un interrogatorio? Ecco, sappiate che non accade solo al cinema o in tv ma che si tratta di un diritto dell’imputato anche in Italia. In America viene regolamentato dal quinto emendamento (avrete sentito anche questo nei film). In Italia, invece, si fa capo al Codice di procedura penale [1]. Lecito, a questo punto, chiedersi: la facoltà di non rispondere cos’è e chi ne ha diritto?

In molti si chiedono se sia giusto concedere ad una persona detenuta per un reato grave (omicidio, terrorismo, mafia, giusto per citare alcuni di quelli che stanno più a cuore all’opinione pubblica) l’opportunità di restare zitti davanti a un giudice. In uno Stato di diritto sì. Perché non significa rendere le cose più facili al criminale in modo che la possa scampare liscia: gli si garantisce, semplicemente, un processo giusto che – almeno si spera – si concluderà con una sentenza giusta.

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In che cosa consiste, però, la facoltà di non rispondere? Che cos’è e chi ne ha diritto? È possibile appellarsi sempre e comunque a questa possibilità? E perché un imputato potrebbe decidere di tacere di fronte a un giudice?

Facoltà di non rispondere: che cos’è

Il Codice di procedura penale prevede che, quando un imputato deve essere sottoposto ad un interrogatorio, prima che inizi il colloquio deve essere avvertito di tre cose:

Se l’imputato non viene avvertito di queste tre circostanze, le sue dichiarazioni verranno ritenute inutilizzabili.

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La facoltà di non rispondere, però, non è accettata nel caso in cui l’imputato sia interpellato sulle sue generalità o su qualsiasi altro dettaglio che aiuti alla sua identificazione [4], in particolare:

Facoltà di non rispondere: chi ne ha diritto

Può avvalersi della facoltà di non rispondere l’imputato che, durante l’interrogatorio di garanzia, si trovi davanti a queste tre circostanze:

Facoltà di non rispondere: atti di indagine sconosciuti

Durante un interrogatorio, la persona chiamata a rispondere all’autorità giudiziaria può avvalersi della facoltà di non rispondere

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per evitare un grave scivolone essendo all’oscuro di come stanno procedendo le indagini. Facciamo un esempio.

Vengo convocato perché sospettato di un furto in una gioielleria avvenuto alle 9 della sera prima. Io decido di rispondere negando tutto e dicendo che in quel momento ero a casa del mio vicino a vedere la finale di Champions League. Quello che non so, però, è che le autorità hanno già sentito il mio vicino, il quale ha affermato non solo che odia il calcio ma anche di non avermi visto nell’ultima settimana, cioè da quando abbiamo avuto una discussione perché il mio cane abbaia spesso di notte. In questo caso, dunque, avrei fatto meglio a ricorrere alla facoltà di non rispondere finché il mio avvocato non avesse in mano tutte le carte relative alle indagini.

Facoltà di non rispondere: timore di essere male interpretato

A volte, decidendo di parlare durante un interrogatorio di garanzia, l’imputato può compromettere involontariamente la propria posizione. Poniamo il caso, per restare sul solito esempio, che racconto al Gip di essere andato su una spiaggetta dopo la partita perché la mia squadra aveva perso la finale (si vede che è proprio un esempio, questo non succederebbe mai) e avevo voglia di bere un paio di birre in santa pace per smaltire la delusione. A sostegno del mio alibi, mostro al giudice le scarpe sporche di sabbia. Così, l’autorità giudiziaria decide di fare un sopralluogo nella spiaggetta da me indicata alla ricerca delle mie orme e, chissà, anche delle bottiglie di birra vuote. Se non ché, ahimè, anziché le bottigliette trova dietro un sasso degli arnesi da scasso che potrebbero essere serviti per il furto in gioielleria. Quando basta per complicarmi ulteriormente la vita. Meglio, dunque, decidere per la

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facoltà di non rispondere.

Facoltà di non rispondere: non poter fare dietro-front

Terzo motivo per scegliere di avvalersi dalla facoltà di non rispondere: le dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria verranno messe a verbale e, quindi, potenzialmente in grado di essere utilizzare contro l’imputato.

Se, dopo aver detto di essere stato dal vicino a vedere la partita e, poi, in spiaggia a bere un paio di birre cambio versione e dico che, in realtà, ho passato la serata in casa di una collega ma non volevo che mia moglie lo sapesse, continuerò a negare di avere partecipato al furto in gioielleria ma avrò ammesso di avere mentito. Il che, sicuramente, non gioca a mio favore, in quando avrò dimostrato di non essere attendibile.

Facoltà di non rispondere: quali conseguenze

Come abbiamo appena detto, l’imputato può avvalersi dalla facoltà di non rispondere durante un interrogatorio di garanzia davanti al Gip (giudice delle indagini preliminari). È un suo diritto, quindi non può ricevere, per questo, una condanna superiore a quella che gli spetterebbe. Quali sono, allora, le

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conseguenze per l’imputato che decide di tacere davanti al magistrato? La più evidente è che rimane la misura cautelare in quanto, proprio per il silenzio dell’interrogato, il Gip non dispone di alcun elemento nuovo che favorisca il suo rilascio. A questo punto, l’imputato ha due possibilità:

Facoltà di non rispondere: chi non ne ha diritto

Dunque, come abbiamo visto, è un diritto dell’imputato avvalersi dalla facoltà di non rispondere. Ma, durante un processo, c’è un’altra figura che non ha a disposizione questa possibilità: si tratta del testimone. Quando una persona viene citata in tale veste, non solo è obbligata a presentarsi davanti all’autorità giudiziaria (a meno che abbia un giustificato motivo per non farlo, come una malattia o un serio problema di lavoro che va, comunque, comunicato in anticipo) ma è

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tenuta anche a rispondere alle domande che le verranno poste.

Non è, però, compito del testimone sapere tutto ciò che gli viene chiesto o ricordare ogni dettaglio o dei fatti che potrebbe avere rimosso. In questi casi, comunque, non può avvalersi dalla facoltà di non rispondere ma semplicemente dire «non ricordo», «non lo so» senza subire alcuna conseguenza negativa, purché dica la verità.

Se il testimone decide di tacere, il giudice che segue l’istruttoria lo denuncia al pubblico ministero e rischia la reclusione a 2 a 6 anni.

Solo in alcuni casi eccezionali il testimone può scegliere il silenzio e, cioè, in determinate situazioni personali o professionali. Si tratta di:

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