Pedinamenti: i dipendenti possono essere spiati?

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Giustificato il licenziamento per l’accertamento fatto dai detective privati delle violazioni contestate al lavoratore: per la Cassazione, il controllo che l’azienda può operare con le agenzie investigative ha il solo limite della verifica dell’attività lavorativa vera e propria.

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Immagina di scoprire che il tuo datore di lavoro ti stia facendo spiare da un investigatore privato e di accorgerti che quest’ultimo è alle tue calcagna già da diversi giorni, una decina all’incirca. La notizia ti è stata confermata dai tuoi colleghi a cui è già toccata la stessa sorte, alcuni dei quali peraltro sono stati licenziati proprio a seguito di tali indagini. L’azienda vuol vederci chiaro: sapere cosa fanno i propri lavoratori durante la malattia, se svolgono attività in concorrenza per altre aziende o se utilizzano i permessi – in particolare quelli per l’assistenza ai familiari invalidi – in modo illegittimo. A te sembra illegittimo un comportamento del genere visto che lo Statuto dei Lavoratori vieta il controllo a distanza dei dipendenti. È davvero così? In materia di

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pedinamenti, i dipendenti possono essere spiati? A fornire una risposta al tuo quesito è stata proprio ieri la Cassazione [1]. In realtà la sentenza non è affatto isolata e si inserisce in un contesto di precedenti tutti uguali: da alcuni anni, infatti, i controlli tramite gli 007 privati si sono intensificati e le contestazioni sono puntualmente finite dai giudici. Ecco allora cosa prevede la legge secondo l’interpretazione della Corte Suprema.

Sono legittimi i controlli dei dipendenti con investigatori privati?

L’azienda può legittimamente incaricare investigatori privati per pedinare e controllare i dipendenti, ma ad una sola condizione: che ciò non avvenga all’interno dell’azienda (il che violerebbe lo Statuto dei lavoratori) o nei luoghi di privata dimora degli interessati e nelle strette adiacenze (il che violerebbe il codice penale e, in particolare, le norme sulla privacy che vietano le illecite interferenze nella vita altrui). Dunque i pedinamenti dei detective possono avvenire solo in

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luoghi pubblici e, ovviamente, in orario di svolgimento della prestazione lavorativa.

È vero: ci sono due norme dello Statuto dei lavoratori [2] che vietato l’impiego di guardie giurate e di personale di vigilanza per controllare i propri dipendenti, ma le disposizioni in questione fanno riferimento solo ai locali dove si svolge la prestazione lavorativa e durante lo svolgimento della stessa (salvo casi eccezionali e solo per tutelare il patrimonio aziendale). Tale divieto è in linea con l’assetto di tutta la normativa italiana che vieta il controllo delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti. Al contrario, i controlli all’esterno non sono diretti a verificare come il lavoratore svolge le proprie mansioni (se cioè le fa bene o male), ma piuttosto se è fedele all’azienda, se sta svolgendo attività che potrebbero nuocere il datore di lavoro e, in definitiva, a tutelare tutta la produzione. Ben venga quindi il pedinamento se volto a verificare, per esempio, «le cause dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro» inteso come «mancato svolgimento dell’attività lavorativa da compiersi anche all’esterno».

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Quando possono essere avviati i pedinamenti dei dipendenti?

La Cassazione ricorda che il potere per il datore di lavoro di ricorrere ad agenzie investigative può essere esercitato non solo in presenza di evidenti prove di illeciti, ma anche se c’è il semplice sospetto che illeciti possono essere stati compiuti o, addirittura, essere in corso di esecuzione. Ricorrendo queste ipotesi, l’attività investigativa di vigilanza è lecita, a condizione che non sia riconducibile a una verifica sul mero adempimento dell’obbligazione lavorativa.

Che valore di prova hanno i pedinamenti?

Il detective di solito redige una relazione che consegna al datore di lavoro. Questo report però non ha alcun valore documentale all’interno del processo se non è accompagnato da fotografie e se queste ultime non vengono contestate dal dipendente. La contestazione della foto, che magari ritrae il dipendente malato svolgere attività sportiva, non può essere generica, ma deve spiegare le ragioni per cui la foto non può essere considerata attendibile (ad esempio, il fatto che dalla foto manchi una data e non è detto che si riferisca proprio al periodo durante il quale l’interessato era assente per malattia). Per superare questo ostacolo il datore di lavoro può chiedere la stessa testimonianza dell’ispettore privato: le sue dichiarazioni serviranno a confermare le fotografie e tutto quanto da lui visto, conducendo così alla possibilità di ritenere legittimo il licenziamento.

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