Imu e dichiarazione di inabitabilità

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Autore: Redazione

07 aprile 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Sono proprietario di un immobile. Cinque anni fa ho presentato al Comune una dichiarazione di inabilità del suddetto immobile e non ricevendo risposta ho ritenuto che fosse valido il discorso del silenzio assenso. Pertanto ho pagato l’IMU al 50%. A dicembre 2017 ho ricevuto la richiesta di pagamento del restante 50%. Ho contattato il Comune che, senza mai aver fatto un sopralluogo per accertare l’inabitabilità, mi ha detto di avermi dato risposta negativa nel 2012 ma con lettera ordinaria, che non ho mai ricevuto. Posso rifiutarmi di pagare quanto chiesto?

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Il d.l. 201/2011, introduttivo dell’Imu, dispone che la base imponibile sia ridotta del 50% ricorrendo le seguenti condizioni:

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– Si tratti di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;

– Si tratti di fabbricati di fatto non utilizzabili;

– L’inagibilità o inabitabilità sia accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Pertanto, la condizione di inabitabilità-inagibilità deve essere preventivamente accertata dall’Ufficio tecnico del Comune e certificata in apposita perizia, nella quale si dichiara che l’inagibilità o comunque l’impossibilità all’uso del

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fabbricato non è rimediabile attraverso interventi di manutenzione ordinaria. Ai sensi della legge “agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Occorre inoltre evidenziare che, in caso di unità collabente, ossia di immobili il cui stato di degrado ne compromette qualsiasi utilizzazione, certificata da un professionista tecnico, il fabbricato può essere tassato in base al solo valore del terreno.

Alla luce di quanto detto, a parere dello scrivente, il rifiuto di pagare le annualità di Imu maturate non costituisce una valida alternativa per la risoluzione del problema perché il mancato pagamento comporterà delle sanzioni future.

A questo punto, è consigliabile inoltrare, via posta raccomandata a/r o via Pec, all’Ufficio tecnico del Comune un ricorso in autotutela, ossia una comunicazione formale a firma del lettore, nel quale specificare e ribadire:

1) la situazione di inagibilità-inabitabilità dell’immobile;

2) il mancato accertamento di quanto affermato da parte dell’ufficio preposto;

3) il mancato ricevimento della risposta negativa.

Il Comune, per legge, sarà obbligato a rispondere e dalla risposta sarà possibile definire le, eventuali, mosse successive.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Rossella Blaiotta

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