Reato di atti persecutori: come si stabilisce la pena

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Un soggetto nell’arco di 3 anni ha ogni tanto effettuato telefonate dal contenuto minatorio sul cellulare di una sua ex e sul telefono di casa dei genitori della ex. Per tale ragione ha subito querele alcune da parte della ex e altre da parte dei genitori della ex. Quanti procedimenti penali per atti persecutori subirà? Si applicherà il regime del cumulo materiale temperato dall’ art 78 c.p. tra le diverse condanne che subirà per gli atti persecutori oppure si applicherà l’ art 80 c.p che non ho capito se è soggetto ai limiti dell’ art 78 come il quintuplo della pena più grave oppure si stabilirà la continuazione tra tutti i reati in sede di cognizione oppure l’art 67?

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Il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) è reato “abituale”, cioè sussiste in presenza di più (almeno due) atti di minaccia o molestia, vale a dire di una condotta ripetuta e protratta nel tempo. Ne deriva che atti persecutori reiterati per lungo tempo nei confronti delle stesse persone e con le stesse modalità possono integrare un solo reato e, pertanto, potrebbero essere oggetto di un solo procedimento penale e di una sola condanna. Non è escluso, tuttavia, che in relazione a distinte querele presentate dalle persone offese siano iscritti diversi procedimenti penali e che gli stessi procedano e si concludano separatamente. In questo caso è opponibile il principio del ne bis in idem, cioè il principio secondo il quale non si può essere giudicati due volte per lo stesso reato solo se le imputazioni si sovrappongono temporalmente, oppure se la condotta è di fatto unica e priva di soluzioni di continuità. Diversamente si può chiedere, ma non necessariamente ottenere, la riunione dei procedimenti. Nel caso in cui si abbiano più

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condanne per fatti distinti il giudice applicherà la disciplina degli artt. 73 o 80 c.p. (a seconda che le diverse condanne siano comminate con la stessa sentenza, ovvero con più sentenze in distinti procedimenti), con il limite di pena massimo di cui all’art. 78 c.p., solo se le diverse condotte non sono considerate “esecutive di un medesimo disegno criminoso”, vale a dire sono state commesse del tutto indipendentemente le une dalle altre, in tempi diversi, per motivi diversi ecc. Se invece il giudice dovesse riconoscere il vincolo della continuazione tra i diversi reati per cui è intervenuta condanna (cosa altamente probabile nel caso di atti persecutori commessi nei confronti della ex e dei genitori di costei) applicherà l’art. 81 comma 2 c.p., per il quale vige un diverso e più favorevole limite di pena: la pena finale per tutti i reati, infatti, non può superare il triplo di quella applicata per il reato più grave (c.d. “pena base”). Ad esempio se la pena base per il reato più grave è pari a 1 di reclusione, la pena finale complessivamente data per tutti i reati può essere pari al massimo a 3 anni. Quanto infine alla domanda se la disciplina del reato continuato si applichi in sede di cognizione o di esecuzione (art. 671 c.p.p.) ciò non è prevedibile a priori: infatti, se la sentenza è unica poiché pronunciata nello stesso procedimento è molto probabile che sia il giudice del merito ad applicare il reato continuato. Diversamente, se le sentenze intervengono in procedimenti distinti, ciascun giudice potrà applicare la disciplina del reato continuato solo se l’altra sentenza (o le altre sentenze) da considerare unitamente ai fini della continuazione siano già passate in giudicato, diversamente non vi sarà altra strada che attendere che tutte le sentenze passino in giudicato e fare istanza ex art. 671 c.p.p. al giudice dell’esecuzione. Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Andrea Iurato

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