Trasferimento in altra sede per legge 104

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Autore: Redazione

05 maggio 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Si tratta di un trasferimento per legge 104. Assisto per 3 giorni al mese mio padre di 80 anni disabile al 100%. L’Inps mi ha riconosciuto i 3 giorni al mese, ma mi ha rifiutato il congedo per l’assistenza di 2 anni dicendo che la precedenza spetta a mia madre. Lavoro alle Poste nella mia Regione e mio padre è residente in un’altra Regione. Posso chiedere lo stesso il trasferimento per avvicinarmi a mio padre?

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L’art. 33 della legge 104/92, al quinto comma, stabilisce che il lavoratore che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità ha il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Questo diritto, però, non è assoluto ed è stato molto dibattuto in giurisprudenza.

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23526/2006, ha affermato in un primo momento che il lavoratore che accetta un posto di lavoro fuori dalla propria sede non può poi rivendicare il diritto al trasferimento se la necessità di assistere il familiare handicappato sussisteva anche al momento dell’accettazione del posto. In generale, infatti, la giurisprudenza riteneva che l’articolo 33 sopra citato garantisse la scelta della sede non anche a rapporto già costituito, ma solo in fase di prima assunzione o in caso di sopravvenienza della situazione invalidante del familiare.

Questo orientamento è stato sconfessato da altro e successivo della stessa Suprema Corte. Con ordinanza n.

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2385 del 11.10.2017, la Corte di Cassazione ha detto che la scelta del posto di lavoro può essere esercitata anche in un momento successivo alla firma del contratto, con una richiesta di avvicinamento. La richiesta di trasferimento con avvicinamento al domicilio del portatore di handicap, quindi, può essere presentata in qualsiasi momento: all’atto dell’assunzione o anche dopo. Il diritto alla scelta del luogo di lavoro spetta anche se il lavoratore non convive con il disabile e con quest’ultimo coabita un’altra persona (ad esempio il badante).

L’azienda non può negare tale diritto se, nel luogo indicato dal dipendente, ha una sede con posti vacanti.

Solo se l’azienda motiva (e dimostra) le ragioni del diniego con straordinarie esigenze produttive, il lavoratore non potrà vedere riconosciuta la propria richiesta di avvicinamento.

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Viceversa, se l’azienda non ha possibilità di provare le straordinarie ragioni produttive alla base del diniego, oppure se tali ragioni non sono straordinarie, allora il lavoratore può pretendere che la sua richiesta sia rispettata, anche in sede giudiziaria.

La possibilità di negare il trasferimento in casi eccezionali deriva dall’attenta lettura del sopra citato art. 33, comma quinto, l. n. 104/92, il quale testualmente afferma: «Il lavoratore di cui al comma 3 [cioè, colui che assiste un portatore di handicap] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede

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».

La locuzione “ove possibile” statuisce di fatto la necessità che il trasferimento non rechi comunque danno al datore di lavoro. Quest’ultimo, quindi, può respingere la domanda del lavoratore, dimostrando la sussistenza di straordinarie esigenze produttive che ostano al suo accoglimento (cfr. Cass. n. 5900/2016).

Del resto, anche la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010, a seguito dell’emanazione della legge numero 183/2010, ha chiarito che la norma accorda al lavoratore un diritto che può essere mitigato solo «in presenza di circostanze oggettive impeditive, come ad esempio la mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica di sede, mentre non può essere subordinato a valutazioni discrezionali o di opportunità dell’amministrazione».

Va aggiunto infine che, come precisato dalla Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica numero 90543/7/448 del 26 giugno 1992, nel pubblico impiego il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere vale soltanto nell’ambito della medesima amministrazione o del medesimo ente di appartenenza.

Rispondendo al quesito, quindi, il lettore ha diritto al trasferimento, avvicinandosi a suo padre. Il datore può impedirglielo solo se dimostrasse l’assoluta impossibilità a concedergli un posto come dallo stesso richiesto.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva

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