Avvocati: è obbligatorio restituire i documenti al cliente?

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Autore: Redazione

06 maggio 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

È diritto dell’avvocato subordinare la restituzione dei documenti, la consegna dei propri atti e di quelli di controparte, nonché lo scambio delle email col collega avversario al pagamento della parcella?

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Hai una causa in corso ormai da diverso tempo e, a seguito di alcune divergenze di vedute, hai deciso di sostituire il tuo vecchio avvocato con un altro. Ti sei così limitato – così come del resto prevede la legge – a inviare una lettera al precedente difensore comunicandogli la revoca del mandato e hai poi confermato l’incarico al nuovo. Quest’ultimo però ti ha fatto presente di dover visionare tutta la documentazione di parte e gli atti già depositati durante il processo per poter studiare una strategia. Invece il primo legale non vuole collaborare, almeno non prima di aver ricevuto il pagamento della propria parcella. La cifra che ti ha chiesto è elevata e non hai tutti i soldi per pagare; peraltro ritieni che sia eccessiva rispetto all’attività svolta e alla qualità dell’impegno. Così ti chiedi se per gli

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avvocati è obbligatorio restituire i documenti al cliente. Esiste una legge che consente loro di trattenere fotocopie e originali consegnati prima del giudizio o redatti per fronteggiare la difesa del cliente? La questione è stata più volte decisa dalla giurisprudenza e, da ultimo, da una sentenza del Cnf, il Consiglio Nazionale Forense, ossia l’organo di autoregolamentazione dell’avvocatura [1]. Ecco cosa dice la legge.

Cambio avvocato: il nuovo ha diritto ad avere tutti i documenti?

Nel momento in cui cessa il mandato, l’avvocato ha l’obbligo di restituire al proprio cliente o, su sua richiesta, di consegnare al nuovo difensore tutti i documenti a lui affidati prima del giudizio, nonché fornirgli le informazioni necessarie per approntare al più presto una difesa (ad esempio la data della prossima udienza, il nome del giudice, il numero di ruolo del processo, una sintesi dello stato della causa, ecc.).

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Dall’altro lato, però, il cliente ha l’obbligo di adempiere all’obbligazione contratta con il mandato e, quindi, pagare il corrispettivo richiesto dal legale secondo gli accordi presi prima dell’incarico. In assenza di accordi scritti e in caso di contestazioni tra le parti sarà il giudice – su richiesta di una delle due – a determinare il compenso del legale, tenendo però presente i parametri del decreto ministeriale del 2014 che fissa le tariffe degli avvocati sulla base dell’attività svolta.

Le due prestazioni (da un lato quella dell’avvocato di restituire i documenti e, dall’altro, quella del cliente di pagare il debito) viaggiano però su due binari distinti e separati: il che significa che l’una non può essere subordinata all’esecuzione dell’altra.

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Detto in altre parole il professionista non ha il diritto di trattenere per sé atti e documenti di causa. Compie infatti un illecito se subordina la riconsegna di essi al pagamento delle competenze. L’avvocato, infatti, è sempre obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ottenuta per l’espletamento del mandato, quando questa ne faccia richiesta.

A stabilire l’obbligo di riconsegna dei documenti da parte dell’avvocato al proprio cliente o al nuovo difensore è in primo luogo il codice deontologico. Questo da un lato prevede [2], nell’ambito dei doveri di informazione del legale, quello – ogni qualvolta gli venga richiesto – di informare il cliente sullo svolgimento del mandato a lui affidato, fornendo eventualmente copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

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Inoltre, sempre il codice disciplinare stabilisce che l’avvocato, se richiestogli, deve restituire immediatamente al cliente gli atti ed i documenti ricevuti da questi per l’espletamento dell’incarico e consegnargli una copia di tutti gli atti e documenti da lui stesso redatti per il giudizio (ad esempio le varie note o gli atti difensivi) o dalla controparte, anche quelli che riguardano la fase stragiudiziale (ossia anteriore) del processo.

L’avvocato non può subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso. Se lo fa può subire un procedimento disciplinare che comporta l’applicazione della pena della censura.

Il risarcimento del danno all’avvocato che non restituisce i documenti

Il cliente che subisce un danno dalla ritardata riconsegna dei documenti della causa può intentare contro il precedente legale un giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti (ad esempio una difesa incompleta) dimostrando però che il comportamento corretto avrebbe portato a un diverso esito del processo.

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Divieto di consegna della corrispondenza con l’avvocato di controparte

Resta fermo il fatto che l’avvocato non deve consegnare al cliente la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.

L’avvocato può modificare la parcella in corso di causa?

Secondo il Cnf è altresì responsabile a livello disciplinare l’avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richiede con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza [4].

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