Si può essere condannati anche per una fotocopia?

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Autore: Redazione

06 maggio 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Fotocopie: valgono in un processo penale? Il giudice è tenuto a chiedere la certificazione di conformità all’originale?

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Che valore legale hanno le fotocopie? Se lo chiedi a un avvocato civilista ti dirà che valgono quanto la carta straccia: basterebbe infatti contestarle nel corso del processo affinché esse perdano ogni efficacia di prova documentale. È vero che la Cassazione ha detto che la contestazione deve essere motivata e non può ridursi a una semplice e generica formula di stile, ma è nella malizia dei legali trovare ogni volta argomentazioni convincenti. Invece, quando si passa dal civile al penale le cose cambiano sostanzialmente. Immagina che un documento dimostri la tua colpevolezza: ad esempio un 730 falso o una dichiarazione rilasciata al Comune in cui dichiari un fatto non vero. Nel processo intentato contro di te, il Pm produce una semplice copia dell’atto. Tu in quel momento esulti: seppur è vero che lo stesso pubblico ufficiale potrebbe

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autenticare la copia con una semplice attestazione sottoscritta e timbrata, in assenza di questa il documento non ha valore. E invece non è così. Come infatti ha chiarito una sentenza [1] emessa dalla Cassazione qualche giorno fa, si può essere condannati anche per una fotocopia. Vediamo meglio le motivazioni e le conseguenze di questa decisione che potrebbe apparire particolare.

Secondo la Suprema Corte, qualora la copia documentale sia idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti, la stessa «ha efficacia probatoria», senza che sia necessario fornire in giudizio alcuna certificazione di conformità all’originale.

La norma di riferimento che conferisce questo ampio potere al giudice è contenuta nel codice di procedura penale

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[2]. Lì si legge che: «Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova». In buona sostanza, questo articolo di legge attribuisce al magistrato la possibilità di “fidarsi” anche di prove non ufficiali quando queste però risultino credibili e tali da giungere all’accertamento della verità. I tecnici del diritto le chiamano «prove atipiche» in quanto non elencate dalla legge, ma rimesse all’apprezzamento e alla decisione del giudice. Ad esempio, secondo la Cassazione
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[3], sono legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria le videoriprese, eseguite da privati, mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell’ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall’esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti.

Tanto per gli atti del processo quanto per i fatti che costituiscono reato – sottolinea la sentenza in commento – vige il principio di

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libertà della prova. In altri termini, fermo solo il vaglio di attendibilità del giudice, la dimostrazione può essere data in qualsiasi modo. Con riferimento alla produzione di fotocopie non c’è bisogno di dimostrare che l’originale sia andato distrutto o sia impossibile da recuperare per poter consentire alla copia stessa di entrare nel processo penale. La copia di un documento, «quando è idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti, ha valore probatorio anche al di fuori del caso di impossibilità di recupero dell’originale», sottolinea la Cassazione. Di conseguenza si può essere condannati per una fotocopia. La Suprema Corte ribadisce come il giudice non sia tenuto né a motivare circa lo smarrimento o la distruzione degli originali – in quanto «tali evenienze non costituiscono il presupposto per l’acquisizione delle copie ai sensi del codice di procedura penale – né tantomeno in ordine alla corrispondenza delle copie all’originale, salvo che ci sia una specifica e convincente contestazione a riguardo. Se però l’imputato si limita ad affermare l’obbligo di produrre gli originali – senza chiarire il perché – allora non sta che “tirandosi la zappa sui piedi” in quanto non esiste una legge che lo dica. Nessuna norma processuale – concludono i giudici – richiede la certificazione ufficiale di conformità per l’efficacia probatoria delle copie fotostatiche.

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