Praticanti avvocati: tutte le novità nella riforma forense appena approvata

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Autore: Maria Monteleone

21 dicembre 2012

Avvocato. Esperta in diritto civile, diritto tributario, diritto bancario, diritto di famiglia, tutela del consumatore. Mediatore civile e commerciale. Specializzata in Professioni Legali. Laureata con lode in Giurisprudenza. Curatore della rubrica "Law and Financial" in materia di Fisco e Riscossione.

Tirocinio, compenso, formazione, abilitazione: ecco le principali novità della riforma forense.

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Il Senato ha approvato definitivamente la riforma forense: ecco le più importanti novità relative alla pratica forense e all’esame di stato per i futuri avvocati.

Tirocinio: modalità e durata

Viene confermata la durata di diciotto mesi della pratica forense che si può svolgere:

a) presso un avvocato iscritto all’albo da almeno cinque anni;

b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di un anno;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione.

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La pratica forense può anche iniziare, per i primi sei mesi, durante l’ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, a condizione però che vi siano apposite convenzioni tra università e Consiglio Nazionale Forense.

Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell’ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno degli avvocati non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

Viene confermata la disposizione secondo cui il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali [1] è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di

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un anno.

La riforma sottolinea che Il tirocinio forense consiste, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. A tal proposito il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, dovrà emettere appositi regolamenti per disciplinare i suddetti corsi formativi.

Il tirocinio forense non preclude al praticante la possibilità di svolgere contemporaneamente altri lavori di tipo subordinato, pubblico e privato

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, purché ciò consenta l’effettivo e puntuale svolgimento di entrambi e non comporti conflitti di interesse.

Compenso

Secondo il testo della riforma “il tirocinio professionale non determina di diritto l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale”. Di conseguenza, non è previsto alcun compenso obbligatorio per i praticanti: fermo restando che negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio.

Tuttavia, il compenso per i praticanti può essere disposto discrezionalmente dal dominus. Infatti, ad eccezione del tirocinio presso gli enti pubblici e presso l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti al praticante, con apposito contratto,

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un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante stesso.

Gli enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l’attività svolta presso di essi, solo ove ciò previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Abilitazione del praticante

La riforma prevede che il praticante possa essere abilitato a svolgere attività in sostituzione del dominus già dopo sei mesi di tirocinio

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(il termine originario era di un anno). In particolare, nel periodo di svolgimento del tirocinio, il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo:

a) in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace;

b) in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che rientravano nella competenza del pretore.

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L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro.

Esame di stato

Per quanto riguarda l’esame di abilitazione di avvocato le regole rimangono le stesse, fatta eccezione per due importanti novità:

1) Sono ammessi soltanto codici di legge non commentati: a tal fine i testi di legge portati dai candidati per la prova vengono preventivamente controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio della prova e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, neanche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata

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esclusione dall’esame. Lo stesso dicasi, qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, per il candidato che li riceva e non ne faccia immediata denuncia alla commissione.

2) Sanzioni gravi per i più furbi: chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo a uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. I candidati destinatari dei testi suddetti sono denunciati al consiglio distrettuale disciplinare competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti affinché assuma i provvedimenti di sua competenza.

Entrata in vigore delle novità

Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni originarie, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

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