Caf: funzionamento e responsabilità

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Autore: Valentina Azzini

13 maggio 2018

Avvocato presso il Foro di Verona. Esperta in diritto civile e diritto del lavoro, in quest’ultimo ambito occupandosi sia di rapporti di lavoro privato che di pubblico impiego. Collabora dal 2009 con la Cattedra di Diritto dell’Unione europea dell’Università di Verona come Cultrice della materia. Dal 2013 al 2015 ha collaborato altresì con Adiconsum - Associazione italiana difesa consumatori e ambiente promossa dalla CISL, quale legale convenzionato per la zona di Peschiera del Garda e Domegliara (VR).

Per ricevere aiuto e assistenza in materia fiscale possiamo rivolgerci ai Caf: comodi, economici e competenti. E in caso di errore? Rispondono del loro operato.

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I centri di assistenza fiscale o Caf, che generalmente hanno ufficio presso le principali sedi sindacali, possono fornire aiuto ed assistenza in materia fiscale a lavoratori dipendenti, soggetti assimilati e pensionati (c.d. “CAF-dipendenti”) e alle imprese (c.d. “CAF-imprese”) [1]. In particolare, il Caf può occuparsi di redigere la dichiarazione dei redditi, le dichiarazioni tributarie ed inviarle agli enti competenti, predisporre il conteggio per il pagamento dei tributi locali (IMU e TASI), fornire in generale informazioni e consulenza in materia tributaria e fiscale a privati e imprese. Sono soggetti abilitati a costituire i Caf le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e le associazioni di categoria e i patronati

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[2]. Deve trattarsi però di organizzazioni che abbiano almeno 50.000 aderenti e di associazioni istituite da almeno 10 anni: questo a garanzia della serietà e della solidità del Caf, che in caso di errore o omissione nello svolgimento della propria attività, deve essere in grado di risarcire il cliente (lavoratore, pensionato o impresa), assumendosi la responsabilità conseguente al proprio sbaglio.

In questo articolo vedremo nel dettaglio il funzionamento e la responsabilità del Caf.

Requisiti per la costituzione dei CAF

I Centri di assistenza fiscale, sia per i dipendenti che per le imprese, devono innanzitutto

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[3]:

Per ricevere

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l’autorizzazione allo svolgimento della propria attività, il Caf deve avere sedi e uffici periferici in almeno un terzo delle Province; inoltre alla domanda di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risulti il rispetto da parte del Caf dei requisiti tecnico-organizzativi, la formula organizzativa assunta (società per azioni o società a responsabilità limitata), i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell’attività svolta, con l’indicazione anche di eventuali terzi ai quali il Caf affidi l’attività di assistenza fiscale e il piano di formazione del personale.
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Se, dalle verifiche svolte dall’Agenzia delle Entrate, emerge la mancanza di almeno uno dei requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa e alle dichiarazioni trasmesse, interviene la decadenza dall’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, successivamente al completamento dell’attività di assistenza in corso [4].

Attività svolte dai CAF

Come detto, a seconda dell’attività svolta e dei soggetti che ad esso si rivolgono, si distingue tra Caf-dipendenti e pensionati e Caf-imprese.

In particolare, i Caf-dipendenti e pensionati provvedono alla gestione dei modelli 730 per i contribuenti persone fisiche.

La gestione dei modelli 730 comporta lo svolgimento delle seguenti attività:

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Per i lavoratori che non si avvalgono del modello 730 (ad esempio i lavoratori autonomi), il Caf provvede alla redazione della dichiarazione dei redditi secondo il

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modello Unico Persone Fisiche.

Infine i Caf-dipendenti possono svolgere altre attività di assistenza fiscale, quali ad esempio: la registrazione telematica dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; la determinazione dell’IMU/TASI, la compilazione dei relativi modelli di versamento e delle relative dichiarazioni, la presentazione delle dichiarazioni di successione, la compilazione e presentazione dei modelli RED e ISEE.

I Caf-imprese, invece, svolgono una serie di adempimenti fiscali e tributari a favore delle società ed, in particolare:

I CAF-imprese non possono invece rilasciare la “certificazione tributaria” (c.d. visto di conformità “pesante”).

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Il costo del Caf è generalmente inferiore a quello di un professionista, dunque per le società (soprattutto quelle di piccole dimensioni) può essere molto utile rivolgersi a tali Centri di assistenza.

Il compenso dei Caf

L’attività svolta dai Caf viene in parte remunerata mediante il pagamento da parte del cliente o dell’impresa che vi si rivolge di una quota, che varia in base alla complessità dell’attività svolta e in parte pagata dallo Stato, sulla base del numero di dichiarazioni fiscali e tributarie eseguite ed evase.

Società di servizi e Professionisti

Il CAF può avvalersi, in aiuto allo svolgimento della propria attività, di società di servizi e professionisti esterni, che forniscano però adeguate

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garanzie di competenza e stabilità economica.

I professionisti scelti, ad esempio, devono essere iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro e agire in nome e per conto del Caf.

Responsabilità del CAF

Le attività di assistenza fiscale svolte dalle società di servizi e dai professionisti sono comunque effettuate sotto il diretto controllo del CAF che ne assume la responsabilità.

Il Caf è infatti direttamente responsabile in caso di errori e/o omissioni commesse nello svolgimento della propria attività, rispondendo di tutti i danni eventualmente causati al cliente.

Il Caf, per far fronte ad eventuali azioni di responsabilità, deve infatti stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale.

Il personale del Caf, infatti, quando svolge la sua attività deve usare una diligenza particolare (professionale), in quanto “esperto” nella materia fiscale e tributaria.

In caso di errore da parte del Caf, il cliente dovrà infatti segnalare al Responsabile il danno subito, chiedendo gli estremi della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale.

In mancanza di riscontro, potrà agire dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale, in base al valore del danno subito, e chiederne il risarcimento.

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