Le clausole vessatorie: cosa sono, disciplina e conseguenze per i consumatori

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Autore: Redazione

24 dicembre 2024

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Le clausole vessatorie sono delle clausole inserite in un contratto che avvantaggiano considerevolmente una parte a discapito dell’altra, provocando un netto squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti da suddetto contratto.

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Quante volte abbiamo firmato un contratto prestampato senza leggerne il contenuto e mettendo ben più di una firma laddove ci è stato indicato dal proponente. Ecco, in questi fogli potrebbero annidarsi le cosiddette clausole vessatorie: clausole cioè che possono determinare, ai nostri danni, delle condizioni sfavorevoli o di squilibrio rispetto alla controparte. Per comprendere meglio cosa sono le clausole vessatorie è opportuno fare degli esempi concreti.

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Hai appena richiesto un finanziamento e dopo qualche tempo ti ritrovi a dover pagare un tasso di interesse diverso da quello stabilito inizialmente? Questi sono dei tipici esempi di clausole vessatorie inserite in un contratto, ma cosa si può fare per non cadere nella trappola? Non preoccupatevi, la legge prevede che sia possibile dichiarare l’inefficacia delle clausole vessatorie rivolgendosi al giudice o attivare una procedura davanti agli enti ADR (alternative dispute resolution).

Prima di spiegarvi cosa fare in caso di clausole vessatorie è opportuno conoscere i diversi tipi e analizzare le differenti tipologie di contratti (contratti tra imprese, contratti tra imprese e consumatori) per comprendere meglio come si manifestano questi squilibri contrattuali.

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Cosa sono le clausole vessatorie?

Negli ultimi anni, la giurisprudenza italiana ha affrontato in modo approfondito il tema delle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, evidenziando l’importanza della trasparenza e della chiarezza delle clausole contrattuali.

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Le clausole vessatorie sono quelle che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (Cass. sent. n. 785/2024, n. 2558/2023).

L’articolo 33 del Codice del Consumo elenca una serie di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria (Cass. sent. n. 2558/2023).

La Corte di Cassazione ha ribadito che le clausole devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso contrario, possono essere considerate vessatorie se determinano uno squilibrio significativo a danno del consumatore (sent. n. 23655/2021. La trasparenza non si limita alla comprensibilità formale, ma richiede che il consumatore sia adeguatamente informato sui contenuti e le conseguenze delle clausole.

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Rilevabilità d’ufficio delle clausole vessatorie

Il giudice ha l’obbligo di rilevare d’ufficio la vessatorietà delle clausole, anche se il consumatore non l’ha eccepita (Cass. sent. n. 785/2024, n. 32722/2023). La nullità delle clausole vessatorie opera a vantaggio del consumatore e può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio (Cass. sent. n. 2558/2023).

Spetta al professionista dimostrare che le clausole non sono vessatorie, ad esempio provando che sono state oggetto di trattativa individuale . La semplice approvazione per iscritto non è sufficiente a superare la presunzione di vessatorietà.

Quali sono le clausole vessatorie nei contratti tra imprese?

La legge tutela innanzitutto il consumatore: colui ciò che interviene nel contratto non già per esigenze lavorative ma personali o familiari. Nei suoi contratti le clausole vessatorie sono inefficaci. Ma la stessa tutela si applica anche alle clausole vessatorie nei contratti tra imprese. Il Codice Civile

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[1] stabilisce una forma di tutela nei confronti del cosiddetto contraente debole anche se questi è un professionista nei contratti denominati business to business.

La tutela contro le clausole vessatorie inserite nei contratti tra imprese, è applicabile solo nel caso in cui si è in presenza dei contratti di adesione, cioè quando si verifica la situazione in cui il professionista non può fare altro che aderire automaticamente all’accordo. Per “contratti di adesione” si intendono quei contratti standard che contengono clausole uniformi contenuti in formulari stilati da imprese che offrono servizi su larga scala (es. contratti di fornitura di energia elettrica). La tutela prevista dal Codice Civile non è altresì prevista quando si concludono contratti a seguito di una negoziazione tra le parti, anche se sono state inserite delle clausole vessatorie da un contraente, poiché si presume che queste siano state precedentemente discusse e approvate

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[2]

Quali sono i principali tipi di clausole vessatorie?

Le clausole vessatorie sono, come abbiamo visto, quelle clausole inserite in un contratto che, malgrado la buona fede, possono determinare per il consumatore (contraente cosiddetto debole) un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi che ne derivano.

La disciplina generale delle clausole vessatorie è stata prevista dal Codice Civile [3], ma la crescente diffusione dei cosiddetti contratti di “adesione” o a distanza (contratti precompilati a distanza con banche, società assicurative che prevedono l’adesione automatica del consumatore) ha reso opportuno integrare suddetta disciplina con la promulgazione del Codice del Consumo

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[4] che si occupa in particolare delle clausole vessatorie tra professionisti e consumatori.

Nel Codice del Consumo [5] vengono elencate nel dettaglio le principali clausole vessatorie tra professionisti e consumatori, come ad esempio quella di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’inadempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento d’importo eccessivo. Ritornando all’esempio dell’auto acquistata in leasing: il consumatore non riesce a pagare in tempo la rata o l’importo, se nel contratto firmato è presente una clausola vessatoria, il contraente può richiedere il pagamento di una somma di denaro eccessiva a titolo di risarcimento.

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Un’altra clausola elencata nel Codice del Consumo e che si ritrova spesso è quella indicata alla lettera m: “consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso”. Si pensi ad esempio ad un contratto di abbonamento ad una rivista, che prevede l’invio settimanale del giornale, se è prevista una clausola vessatoria, è possibile che l’invio non sia più a cadenza settimanale ma mensile, questo sicuramente determina una condizione di squilibrio nei confronti del consumatore che aveva sottoscritto quell’accordo esclusivamente per ricevere la rivista ogni settimana.

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L’elenco delle clausole vessatorie presente nel Codice del Consumo cerca di prevedere tutte le situazioni in cui il consumatore potrebbe trovarsi in una situazione di svantaggio e fornisce un utile strumento di tutela preventiva se ci si trova nella situazione di dover sottoscrivere un contratto con banche, assicurazioni, società di servizi, ecc.

Vi sono altre clausole vessatorie che si ritrovano spesso nei contratti di adesione, come ad esempio quella che prevede la possibilità per il professionista di trattenere un importo come penale in caso di disdetta anticipata, ma non prevede allo stesso tempo la medesima penale a carico del professionista nel caso di mancata conclusione del contratto.

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La clausola vessatoria più comune è quella che prevede in caso di inadempimento parziale o totale o di ritardo l’applicazione di penali onerose e spropositate. E’ bene sottolineare che se si sottoscrivono dei contratti standardizzati per la fornitura di beni o servizi in larga scala, le clausole vessatorie devono obbligatoriamente essere redatte in modo chiaro e comprensibile [6], inoltre quando sorgono dei dubbi di interpretazione riguardanti una specifica clausola “prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore” come specifica il Codice del Consumo.

Quali sono le clausole vessatorie elencate nel Codice Civile?

Nel Codice Civile [7] vengono elencate le clausole vessatorie applicabili a qualsiasi negozio stipulato tra una parte predisponente e il contraente che vi aderisce. Tali clausole devono essere specificatamente approvate per iscritto, altrimenti non producono nessun effetto. Il secondo comma elenca inizialmente le clausole vessatorie che si stabiliscono a favore del predisponente:

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Dopo aver elencato le clausole vessatorie a favore del predisponente si occupa di specificare quali sono le clausole che sono a carico dell’altro contraente (cd. contraente debole):

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Clausole penali e importo manifestamente eccessivo

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Le clausole che impongono al consumatore il pagamento di somme manifestamente eccessive in caso di inadempimento sono considerate vessatorie (Cass. sent. n. 2558/2023. La giurisprudenza ha ritenuto vessatorie clausole penali che prevedono importi sproporzionati rispetto all’obbligazione principale.

Quali sono le clausole denominate a vessatorietà assoluta?

Nel Codice del Consumo è stato introdotto uno specifico articolo [8] che identifica le clausole a vessatorietà assoluta, quelle clausole per cui non è prevista nessuna prova contraria, poiché per il loro intrinseco contenuto sono assolutamente nulle e si considerano come non apposte. Le clausole a vessatorietà assoluta sono quelle che “escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno al consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista” o quando si limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale, parziale o inesatto. E’ una clausola a vessatorietà assoluta anche quella che presuppone che il consumatore

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abbia aderito automaticamente a tutte le clausole, anche se in pratica non ha avuto la possibilità di conoscerle prima della sottoscrizione del contratto.

Il caso particolare delle clausole vessatorie nei servizi finanziari

Le clausole vessatorie possono essere inserite in tutti i contratti che hanno per oggetto dei servizi finanziari come finanziamenti, investimenti, credito al consumo, azioni, valori mobiliari finanziari, ecc. In particolare, possono essere inserite le clausole vessatorie che prevedono una modifica del tasso di interesse o il costo degli oneri aggiuntivi convenuti inizialmente se vi è un una giusta causa, ma in ogni caso bisogna comunicare immediatamente al consumatore tale variazione. Generalmente, gli istituti di credito inviano al consumatore un documento denominato “variazioni contrattuali unilaterali” dove vengono comunicate le modifiche al contratto.

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Nei contratti invece che hanno come oggetto dei prodotti finanziari e il cui prezzo è determinato dalle fluttuazioni del mercato, il professionista può inserire alcune clausole vessatorie: possibilità di recesso anticipato senza preavviso, modifica unilaterale delle caratteristiche del servizio o del prodotto senza addurre nessuna giustificazione, possibilità di aumentare il prezzo dei beni o dei servizi escludendo il diritto di recesso da parte del consumatore.

Nei contratti che prevedono servizi finanziari si può altresì inserire una clausola vessatoria che stabilisca il prezzo del bene o del servizio al momento della consegna e non durante la sottoscrizione del contratto.

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Quando sono efficaci le clausole vessatorie?

Nonostante le clausole vessatorie siano considerate inique, il nostro ordinamento stabilisce che in alcuni casi, suddette clausole possono comunque risultare valide. Per essere efficaci le clausole vessatorie devono essere redatte per iscritto e devono essere approvate specificatamente dal consumatore sempre utilizzando la forma scritta, altrimenti si considerano nulle. In particolare, nei contratti standard che contengono clausole vessatorie è obbligatorio apporre due firme: la prima firma è necessaria per accettare complessivamente il contratto, mentre la seconda deve essere inserita quando si fa espresso richiamo ad una clausola vessatoria.

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Solitamente, la seconda firma viene apposta quando si è in presenza della dicitura: “Dichiaro di aver letto espressamente le condizioni di cui al numero 1,2,3.” e in questo caso l’aderente ha chiaramente letto, accettato e sottoscritto tali clausole e quindi per legge vengono ritenute efficaci. E’ consigliabile per i consumatori, prima di apporre la seconda firma, leggere con attenzione il contratto per non rischiare di approvare clausole vessatorie particolarmente inique. Di contro, non sono comunque considerate efficaci, se il contratto è stato firmato solo una volta, anche se le clausole vessatorie sono scritte all’interno del contratto con caratteri tipografici diversi o sono poste in prossimità della sottoscrizione

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[9]. La non validità della clausola vessatoria non rende comunque nullo l’intero contratto che continuerà comunque a produrre i suoi effetti tra le parti.

Quali sono le clausole considerate non vessatorie?

Il Codice del Consumo indica quali sono le clausole che non sono considerate vessatorie dalla legge e per le quali non è prevista nullità: non sono caratterizzate da vessatorietà quelle clausole che riproducono delle disposizioni di legge o che rimandano a disposizioni e principi contenuti in convenzioni internazionali e quelle che sono state oggetto di trattativa individuale come nei contratti stipulati tra imprese. In presenza di questi particolari casi, il giudice non può durante il giudizio rilevare d’ufficio la clausola considerata vessatoria.

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Se si parla invece di contratti conclusi tramite moduli o formulari, quelli che di solito si ritrova a firmare il consumatore, si stabilisce che il professionista (cosiddetto contraente forte) ha l’onere di provare che le clausole vessatorie inserite unilateralmente, sono state discusse e approvate durante la trattativa con il consumatore.

Come può ottenere tutela il consumatore contro le clausole vessatorie?

La maggiore parte delle clausole vessatorie sono sempre considerate nulle, ma come può il consumatore evitare gli effetti di tali clausole dopo che ha sottoscritto un contratto? La legge individua diversi tipi di procedimenti che può porre in essere il consumatore per poter richiedere la

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nullità delle clausole vessatorie:

Le azioni per annullare le clausole vessatorie

Il primo tipo di tutela è l’azione giudiziale che può essere intrapresa dal consumatore per chiedere la rilevazione d’ufficio della clausola vessatoria da parte del giudice. A seconda del valore dell’azione legale ci si può rivolgere al Giudice di Pace, se il valore è inferiore ai 5.000 €, mentre è competente il Tribunale se l’azione legale ha un valore superiore ai 5.000 €. Durante il procedimento giudiziale il Giudice deve valutare il carattere vessatorio della clausola presente nel contratto per verificare se effettivamente vi sia uno squilibrio tra le parti e si sia verificata una condizione sfavorevole nei confronti del consumatore.

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Il giudizio di vessatorietà viene determinato considerando alcuni elementi: natura del bene o del servizio oggetto del contratto e quali sono le circostanze esistenti al momento della sua sottoscrizione. Inoltre il Codice del Consumo [10] stabilisce che “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.”

Il giudice dopo aver rilevato la vessatorietà determina la nullità di tale clausola e la rileva, in ogni caso il contratto continua ad essere valido.

Prima di rivolgersi al giudice, si può intraprendere un tentativo di conciliazione presso le Camere di Commercio competenti o presso gli enti dell’ADR (Alternative Dispute Resolution), una procedura di risoluzione alternativa delle controversie che intercorrono tra i consumatori e i professionisti. Il Codice del Consumo

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[11] delinea come le associazioni dei consumatori, le associazioni rappresentative dei professionisti e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura possano chiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività.

L’ultima possibilità per il consumatore di richiedere la nullità delle clausole vessatorie è specificata dall’articolo [12] riguardante la “tutela amministrativa contro le clausole vessatorie”:” l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d’ufficio o su denuncia” può dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti di adesione stipulati tra professionisti o consumatori. Il provvedimento emanato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato viene pubblicato sul sito ufficiale dell’AGCM e in alcuni casi anche sul sito del professionista che ha adottato la clausola ritenuta vessatoria.

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Come comportarsi per evitare di stipulare contratti contenenti clausole vessatorie

Dopo aver compreso quali sono le clausole vessatorie, dove vengono inserite e soprattutto come tutelarsi nel caso abbiate sottoscritto un contratto che le contiene vi indichiamo alcuni comportamenti personali che potrebbero evitare che si palesi tale spiacevole situazione. In primis, quando dovete sottoscrivere un contratto leggete attentamente ogni sua parte, anche le scritte in piccolo, e nel caso vi siano delle parti incomprensibili o di dubbia interpretazione consultate prima un avvocato. Se nel contratto sono presenti delle clausole che non volete sottoscrivere, aprite una trattativa per modificarle e fate riportare su tutte le copie del contratto le eventuali rettifiche. Prima di firmare un contratto standardizzato contattate le associazioni dei consumatori per ottenere delucidazioni e verificare che non siano state inserite clausole vessatorie.

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