Avviso bonario Agenzia delle Entrate: cos’è?

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Accertamenti sulla dichiarazione dei redditi e comunicazioni di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate: come si difende il contribuente.

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L’Agenzia delle Entrate effettua controlli sulle dichiarazioni dei redditi per verificare la correttezza dei dati e il pagamento delle imposte dovute. Se vengono riscontrate delle anomalie, il contribuente riceve una comunicazione, nota come avviso bonario, che lo invita a regolarizzare la propria posizione. Quando si riceve tale atto non c’è molto da preoccuparsi: il contribuente è infatti messo nella condizione di conformarsi alle indicazioni fornitegli dal fisco e, così, evitare conseguenze peggiori. Ma, concretamente, cos’è l’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate?

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In realtà, se vai a cercare all’interno delle leggi tributarie, non troverai mai il nome «avviso bonario» ma piuttosto quello di comunicazione di irregolarità. Si tratta di una comunicazione, appunto, che l’Agenza delle Entrate invia al contribuente a seguito di un controllo della sua dichiarazione dei redditi e della verifica di alcune incongruenze. Detta comunicazione, per quanto “bonaria” è anche obbligatoria. Difatti l’eventuale successiva cartella di pagamento emessa in conseguenza dell’avviso bonario, senza che però quest’ultimo sia mai stato ricevuto dal contribuente, è nulla.

In questo articolo forniremo alcuni interessanti chiarimenti sulla procedura relativa ai controlli sulle dichiarazioni dei redditi e alle conseguenti comunicazioni inviate dal fisco al contribuente. Inoltre spiegheremo, in termini pratici, cos’è l’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate e quali conseguenze comporta per il cittadino.

Cos’è l’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate

L’avviso bonario è una comunicazione formale inviata dall’Agenzia delle Entrate con cui si dà al contribuente il tempo di 30 giorni per correggere

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errori o omissioni commessi in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Con esso sono richieste maggiori imposte, più interessi e sanzioni (queste ultime però ridotte al 30% rispetto a quelle ordinarie). Può riguardare diverse imposte, come IRPEF, IRES, IVA, IRAP.

L’avviso bonario non è un atto impositivo, ma un invito a regolarizzare la propria posizione. Il contribuente ha la possibilità di:

Tipologie di avvisi bonari

Esistono diverse tipologie di avvisi bonari:

I controlli dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi

Quando invii l’annuale dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, questa viene sottoposta a una serie di controlli, alcuni dei quali avvengono in “automatico”, anche per mezzo dei computer, altri invece a campione.

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In generale possiamo dire che i controlli sulla dichiarazione dei redditi sono di tre tipi.

Controllo automatico

Il controllo automatico è anche quello più semplice, immediato e – ci sia concesso il termine – basilare. È effettuato sulla base di procedure automatizzate e ha lo scopo di verificare se, nella dichiarazione, sono presenti errori di compilazione e se la stessa è stata redatta in modo corretto, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate [1].

Il controllo, effettuato esclusivamente «sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria», consiste nel:

Il controllo, ai fini IVA, consiste nel:

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Se dovessero risultare degli errori nella dichiarazione dei redditi, al contribuente viene inviato un avviso bonario per correggerli e pagare, entro 30 giorni, l’eventuale differenza di imposte.

L’avviso bonario viene notificato al contribuente presso la sua residenza, senza formalità particolari.

Oltre alle imposte “in più” che non sono state inizialmente versate, con l’avviso bonario vengono liquidate anche le sanzioni ma, visto che siamo in una fase “bonaria”, il contribuente dovrà pagare solo un terzo delle sanzioni ordinarie. Chiaramente, l’interessato può anche non conformarsi alle indicazioni del fisco e spiegare le ragioni per cui ritiene di aver operato correttamente e per cui il maggior pagamento non è dovuto. Il contribuente o l’intermediario possono instaurare un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, che può annullare la pretesa o ridurla, utilizzando se del caso il canale telematico “CIVIS” o la PEC.

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Controllo formale

Il controllo formale è più approfondito di quello automatico. Esso si esegue mediante un esame volto a verificare la corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente relativa agli oneri deducibili (spese mediche, scolastiche etc..) e la certificazione delle ritenute.

Se dovessero risultare delle anomalie, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una lettera con cui gli chiede di esibire, entro 30 giorni, la documentazione del caso. Ove i documenti non siano esibiti, oppure non siano ritenuti significativi dall’Agenzia delle Entrate, viene notificato il vero e proprio avviso bonario, ove vengono richieste le maggiori imposte, le sanzioni da ritardato versamento del 30% e gli interessi.

Il termine di 30 giorni non è imposto dalla legge, in quanto deriva dalla prassi operativa degli uffici finanziari. Per questa ragione, l’esibizione “tardiva” dei documenti non deve dare luogo a sanzioni, ferma restando la buona fede tra uffici e contribuente.

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Se i documenti non vengono esibiti in sede di controllo formale, potranno essere prodotti nel ricorso contro la cartella di pagamento (non dovrebbero verificarsi gli effetti del rifiuto di esibizione).

Esempio di comunicazione

Gentile Signora/Signore,

ogni anno l’Agenzia delle Entrate esegue dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali presentate per verificare che i dati siano corretti e i calcoli esatti. Si tratta, quindi, di un riscontro per controllare che non ci siano errori di compilazione o di calcolo e che i versamenti delle imposte siano stati effettuati esattamente e nei termini previsti.

Le comunichiamo, quindi, che secondo i nostri controlli la Sua dichiarazione Redditi XXX presenta gli errori che sono evidenziati nelle pagine che seguono.

Se è d’accordo con i nostri dati, può regolarizzare la Sua posizione versando la somma di …… euro, entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione. In questo caso, la sanzione, normalmente pari al 30% delle somme non pagate o pagate in ritardo, è ridotta al 10%. Per effettuare il versamento può utilizzare il modello di pagamento F24 già compilato che trova in allegato. L’importo è comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi previsti.

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Può usufruire della sanzione ridotta anche se decide di pagare a rate, versando la prima entro lo stesso termine di 30 giorni. All’interno del foglio Avvertenze, alla voce Modalità e termini di versamento, trova le indicazioni per il pagamento rateale.

Se, invece, ritiene che l’esito del controllo non sia corretto, sempre entro i 30 giorni, può fornire chiarimenti e dimostrare la correttezza dei dati da Lei dichiarati, utilizzando il nuovo canale di assistenza online CIVIS o la Posta elettronica certificata (PEC) oppure contattando i Centri di assistenza multicanale al numero telefonico 848.800.444 ovvero rivolgendosi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. Nel foglio Avvertenze, alla voce Come far correggere eventuali errori, trova le indicazioni per accedere ai diversi servizi.

Infine, Le ricordiamo di conservare fino al 31 dicembre 20X3 tutti i documenti relativi alla dichiarazione Redditi 20X0. Entro quella data, infatti, l’Amministrazione finanziaria potrebbe eseguire ulteriori e più approfonditi controlli per verificare la Sua posizione fiscale.

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Distinti saluti

Il Direttore Centrale

Liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata

Si tratta di comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata come Tfr, arretrati, ecc. L’Agenzia delle Entrate effettua questo tipo di controllo per verificare l’imposta dovuta dai contribuenti sulla base di redditi come il TFR, pensioni, stipendi arretrati ecc, per i quali sono state già versate le somme a titolo di acconto.

Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM (redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva) di mod. Redditi o nel quadro D (altri redditi) del mod. 730, nonché di quelli riportati dal sostituto d’imposta nel mod. 770, viene calcolata definitivamente l’imposta eventualmente dovuta a saldo o l’eventuale rimborso spettante.

Se, all’esito del controllo, dovesse risultare che il contribuente ha pagato meno imposte, viene inviato un avviso bonario con l’indicazione della somma da pagare senza interessi né sanzioni, solo se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di tardivo o mancato pagamento, la sanzione è del 30%.

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Che succede se non si risponde all’avviso bonario?

Se il contribuente non si attiva e non fa ciò che l’avviso bonario gli chiede né lo contesta formalmente, l’Agenzia delle Entrate iscrive direttamente nei ruoli l’imposta maggiorata della sanzione pari al 30% e degli interessi in misura pari al 4% annuo, calcolati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte. Successivamente al contribuente viene notificata, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, la famigerata cartella di pagamento per il recupero delle somme dovute.

Si può contestare l’avviso bonario?

Se, al ricevimento dell’avviso bonario, il contribuente riconosce l’irregolarità, può pagare immediatamente entro 30 giorni (o chiedere un pagamento rateizzato), usufruendo così di una riduzione dell’importo dovuto.

Se invece il contribuente ritiene errata la comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate, può contestare l’avviso bonario e instaurare un confronto tra questi e l’Agenzia delle Entrate, anche tramite appositi canali informatici (il “CIVIS” e la “PEC”). Egli dovrà però fornire i chiarimenti e i documenti a sostegno del proprio operato agli uffici, che valuteranno se rettificare (in tutto o in parte) la comunicazione, tramite autotutela. Se le doglianze del contribuente sono ritenute fondate, gli importi possono essere annullati o ridotti.

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Impugnare l’avviso bonario in Commissione Tributaria è una facoltà ma non un obbligo. Difatti il contribuente può sempre impugnare la successiva cartella di pagamento sollevando le medesime contestazioni che avrebbe potuto sollevare contro l’avviso bonario. La cartella di pagamento, nonostante il previo ricorso contro l’avviso bonario, dovrebbe essere impugnata, per mera cautela.

Come difendersi da un avviso bonario?

Se hai ricevuto un avviso bonario e ritieni che la richiesta dell’Agenzia delle Entrate sia infondata, puoi:

Avviso bonario: si può pagare a rate?

Il contribuente che riceve, con l’avviso bonario, la richiesta di pagamento di una maggiore imposta, sanzioni e interessi può richiedere un pagamento dilazionato

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e, se il pagamento del tutto e/o della prima rata avviene entro trenta giorni, le sanzioni del 30% sono ridotte a 1/3 o a 2/3, a seconda del fatto che si tratti di liquidazione automatica o di controllo formale. La prima rata va versata entro trenta giorni dalla comunicazione bonaria.

Il numero delle rate dipende dall’importo da pagare:

Per ottenere la rateazione ci si può rivolgere all’Agenzia delle Entrate e richiedere la rateizzazione dell’avviso bonario. Sarà l’ufficio a effettuare il calcolo delle rate.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, “calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione” (attualmente, spettano nella misura del 3,5% annuo).

Che succede se non si riceve l’avviso bonario?

Secondo la Cassazione [3], se il contribuente riceve una cartella di pagamento per controlli sulla dichiarazione dei redditi senza però prima aver ricevuto l’avviso bonario, la suddetta cartella può essere annullata per difetto di motivazione. È infatti

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nulla la cartella di pagamento non preceduta dall’avviso bonario. Sul punto leggi anche Cartella di pagamento senza avviso bonario.

L’avviso bonario, di norma, è inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento [4]. Se, in giudizio, il contribuente eccepisce la sua mancata notifica, è l’Agenzia delle Entrate a dover provare il contrario.

Se l’avviso non viene notificato il contribuente conserva il diritto ad ottenere la riduzione a 1/3 delle sanzioni da omesso versamento [5], così come la dilazione degli importi.

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