Sesso coi minori: cosa si rischia?

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Autore: Redazione

23 maggio 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Rapporto sessuale con minore consenziente: è reato anche se è per amore e lei ci sta?

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Fare sesso con un minorenne è reato? In molti, di primo acchito, risponderebbero di sì. E invece non è così. Il reato scatta solo se il minorenne ha meno di 14 anni. E neanche in tutti i casi. Eccezionalmente, i giovani di 13 anni possono avere rapporti sessuali con persone più grandi di loro purché il divario di età non sia maggiore di tre anni (quindi con i sedicenni ma non con i diciassettenni). Da 12 anni in giù avere un rapporto sessuale con un minore – forse sarebbe meglio chiamarlo “bambino” – a prescindere dal fatto che sia maschio o femmina, è sempre reato. A stabilirlo è una norma del codice penale

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[1] su cui è intervenuta una sentenza della Cassazione di alcune ore fa [2]. Ma procediamo con ordine e vediamo, in caso di sesso coi minori, cosa si rischia.

Rapporto sessuale 14enne con 30enne

È legale avere un rapporto sessuale con una persona di 14, 15, 16 e 17 anni, benché si tratti di minorenni. Non importa il divario di età che c’è. Ad esempio un 14enne può avere un rapporto sessuale con un 30enne sempre che, ovviamente, sia consenziente e capace di intendere e volere. Se si tratta di minore disabile, con problemi di tipo mentale, allora il reato può essere ugualmente contestato.

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Anche il 40enne che sta con una 14enne non può essere chiamato pedofilo.

Tanto per fare altri esempi è ugualmente lecito il rapporto sessuale tra un 16enne e un 21enne, tra un 15enne e un 25enne, tra un 14enne e un 18enne.

Rapporto sessuale 14enne con 60enne

Volendo immaginare un’ipotesi quasi scolastica, non c’è reato se il 60enne ha un rapporto sessuale con una 14enne. Chiaramente lo stesso discorso vale anche se il minore è il maschio mentre la femmina è l’anziana. Il sesso viene considerato reato solo al di sotto di 14 anni.

Rapporto sessuale 13enne con 17enne

Non è reato il rapporto sessuale tra un 13enne e un 17enne. Il codice penale stabilisce infatti che non c’è punizione per chi compie atti sessuali con un 13enne se la differenza d’età non è superiore a quattro anni.

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Rapporto sessuale 13enne con 18enne (o maggiore)

È invece reato se chi ha 13 anni ha un rapporto sessuale con un 18enne o uno con un’età superiore. Il 18enne viene punito perché la responsabilità penale scatta a partire dai 14 anni. Nulla rischiano invece i suoi genitori.

Rapporto sessuale con 15enne

Il 15enne è libero di avere rapporti sessuali con chi vuole salvo che si tratti dell’insegnante, del docente di scuola privata, del maestro di sci, ecc. Oppure altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o con cui convive. A maggior ragione il 15enne non può avere rapporti sessuali con il genitore anche adottivo, il nonno, il tutore.

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Storia d’amore con minorenne: è reato?

La nostra normativa in materia di rapporti sessuali con minorenni non fa distinzione tra le storie d’amore e occasionali. Salvo che non ci sia il consenso del minore – nel qual caso si verte nel più grave reato di violenza sessuale – quando si hanno storie con persone (maschi o femmine) più piccole di 14 anni si va in carcere. La pena è quella della reclusione da 5 a 10 anni. L’illecito penale scatta anche se il minorenne è consenziente e, anzi, ha tentato di occultare la propria età, volendo a tutti i costi il rapporto carnale.

Secondo la Cassazione va quindi condannato per il reato di atti sessuali con un minore l’adulto che ha una relazione sentimentale con una minore di 14 anni anche se del tutto consenziente a baci, effusioni e rapporti carnali. Nel caso di specie, a incastrare il ricorrente sono state proprio le testimonianze della ragazzina che, seppur minorenne, presentava già una personalità smaliziata ed emancipata. Prima consenziente, poi testimone del crimine. Una vendetta? Che succede

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se il minore ci ripensa: prima ci sta e poi invece denuncia? La legge parla chiaro: il rapporto sessuale è sempre reato. Addirittura lei potrebbe denunciare una volta presa coscienza della situazione e, quindi, diventata più adulta tanto da comprendere il significato degli atti commessi.

È del tutto irrilevante che tra la minorenne e il giovane maggiorenne ci sia stata una relazione sentimentale (un flirt, come definito dal tribunale) nel corso della quale erano intervenute effusioni sessuali ancorché senza violenza, e anzi con la piena adesione della ragazza. Spetta al più grande evitare «contatti sessuali del tutto impropri, anche se sollecitati dalla stessa minore».

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Sesso in cambio di soldi

Un’ultima eccezione è prevista in caso di sesso con minorenne in cambio di denaro. In tal caso si verte sempre nel reato di prostituzione minorile che colpisce chiunque abbia meno di 18 anni. Quindi è reato se un 18enne fa sesso con una 17enne in cambio di soldi o anche di una ricarica sul cellulare (come succedeva qualche tempo fa). Basta anche solo la richiesta di sesso in cambio di soldi, senza neanche bisogno che ci sia contatto fisico, per far scattare il reato di tentata violenza sessuale ai danni di minore. È quanto chiarito di recente dalla Cassazione [3]. Secondo la Corte, «è configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale anche in mancanza di un contatto fisico», a patto che vi sia «l’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali» con evidente «violazione della libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale».

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