Il dipendente va informato sui risultati degli accertamenti sanitari?

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Autore: Carlos Arija Garcia

28 maggio 2018

Giornalista professionista, speaker, blogger e video editor. Ha lavorato per la Cadena SER, la più grande emittente radiofonica privata spagnola (gruppo Prisa). In Italia, impegnato in alcune start up su Internet e dipendente di Rai e Class Editori, dove ha svolto il ruolo di caporedattore a Class Tv e scritto per il quotidiano Italia Oggi. Collaborazioni anche nel campo dell'e-learning per assicurazioni e banche.

Il lavoratore ha accesso al giudizio del medico dopo la visita obbligatoria in azienda? E può contestare tale parere facendo ricorso?

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La legge [1] impone alle aziende di effettuare delle visite mediche periodiche ai dipendenti, nell’ambito della tutela della salute dei lavoratori. La visita viene effettuata dal medico competente, il quale rilascia, poi, al datore di lavoro il suo giudizio di idoneità sull’esito degli esami effettuati. Ma il dipendente deve essere informato sui risultati degli accertamenti sanitari? Il documento stilato dal medico è accessibile anche ai lavoratori o deve rimanere riservato?

La logica vorrebbe che il dipendente abbia accesso ad un referto medico

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che lo riguarda, sia in caso di esito positivo (sapere di non avere problemi per continuare a svolgere una certa mansione è sempre un bene) sia in caso di esito negativo che potrebbe comportare un cambio di attività all’interno dell’azienda. Ad ogni modo, si tratta di una visita che stabilisce lo stato di salute del lavoratore e, pertanto, viene da pensare che egli abbia il sacrosanto diritto di sapere che cosa ha detto il medico competente. È davvero così? Il dipendente deve essere informato sui risultati degli accertamenti sanitari? Vediamo che cosa dice la legge.

Accertamenti sanitari al lavoro: quando si fanno le visite mediche

La

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visita del medico competente nell’ambito degli accertamenti sanitari al lavoro viene fatta in base a tre fattori:

A monte, c’è il documento di valutazione del rischio elaborato dal datore di lavoro: serve a fornire al medico un quadro più preciso della realtà in cui lavorano i dipendenti e, quindi, a valutare correttamente l possibili patologie riscontrabili a seconda dell’attività svolta e dell’ambiente in cui avviene. Se questo documento mancasse o fosse incompleto, il medico competente lo segnalerà per iscritto al datore di lavoro affinché venga elaborato al più presto. Nel frattempo, si possono eseguire degli accertamenti oppure modificare la periodicità delle visite.

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Gli accertamenti rientrano nel programma di sorveglianza sanitaria previsto dalla legge. Un programma che prevede:

Accertamenti sanitari al lavoro: come si devono fare le visite

Gli

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accertamenti sanitari al lavoro a cui viene sottoposto il dipendente sono a cura e a carico del datore di lavoro. La visita medica deve comprendere:

Ulteriore scopo della visita medica al lavoro è quello di escludere la dipendenza del lavoratore all’alcol o a sostanze stupefacenti o psicotrope.

Accertamenti sanitari: cosa può decidere il medico

Il medico competente che ha svolto gli accertamenti sanitari può esprimere uno di questi giudizi:

Il giudizio deve fare riferimento alla mansione svolta dal

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dipendente ed ai rischi ai quali lo stesso è esposto durante lo svolgimento della sua attività.

Accertamenti sanitari: il dipendente ne deve essere informato?

E qui arriviamo al punto: il dipendente deve essere informato sui risultati degli accertamenti sanitari? La risposta è sì. Il decreto, infatti, stabilisce che, in qualsiasi dei casi appena citati, il medico deve esprimere il proprio giudizio per iscritto consegnandone copia sia al datore di lavoro sia al lavoratore stesso. Questo perché, oltre a mettere al corrente il dipendente sulle sue condizioni di salute rispetto alle mansioni che svolge, il lavoratore ha diritto a presentare ricorso contro il parere del medico se lo ritenesse opportuno. Cosa che non potrebbe fare se quelle informazioni gli venissero negate.

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Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio all’organo di vigilanza competente per territorio (cioè all’Asl), il quale può disporre ulteriori accertamenti in base a cui confermare, modificare o revocare il giudizio del medico. Inoltre, questa pratica è soggetta a sanzione amministrativa nel caso non venisse rispettata.

Gli accertamenti compiuti dal medico competente comportano anche la creazione di una vera e propria cartella sanitaria che deve riportare, oltre alle condizioni di salute del dipendente rilevate in ogni visita confrontate con quelle riscontrate negli accertamenti precedenti, i rischi che il lavoratore corre e la loro comunicazione all’azienda.

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In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente ha diritto a chiedere una copia della propria cartella sanitaria la quale, comunque, verrà conservata dal datore di lavoro per un periodo massimo di 10 anni dal momento in cui il rapporto si interrompe. Questo periodo, infatti, è pari a quello che ha a disposizione il dipendente per chiedere un eventuale indennizzo per una malattia professionale.

Accertamenti sanitari: i diritti dei dipendenti

La legge, dunque, prevede esplicitamente che il dipendente sia informato sui risultati degli accertamenti sanitari svolti in azienda. Deve, pertanto, avere la possibilità di accedere ai propri dati sanitari e di chiedere al medico competente dei chiarimenti e delle informazioni sul proprio stato di salute.

Inoltre, è diritto del dipendente essere sottoposto ad una visita medica nel caso in cui ritenga di avere dei problemi di salute provocati dalla sua attività lavorativa.

Il dipendente ha diritto a presentare ricorso all’Asl territoriale entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio espresso dal medico competente.

Il dipendente, infine, ha diritto a sapere che gli accertamenti sanitari obbligatori svolti sul luogo di lavoro sono a carico dell’azienda.

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