Contestazioni tra utenti e operatori telefonici: la conciliazione

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Autore: Redazione

10 gennaio 2013

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Qualsiasi causa in tribunale contro una compagnia di telefonia mobile o fissa deve essere preceduta da un tentativo di conciliazione presso degli organismi predeterminati: un regalo alle grandi aziende o un’opportunità per l’utente? Vediamo nel dettaglio di che si tratta e le procedure da seguire.

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Gli utenti che intendano proporre una causa in tribunale, in seguito alla violazione di un proprio diritto in materia di telecomunicazioni (da parte, per esempio, di operatori telefonici di telefonia mobilie, fissa, ecc.), devono prima promuovere un tentativo di conciliazione presso i Co.Re.Com. (Comitati Regionali per le Comunicazioni) o presso le Camere di Commercio (o altri enti abilitati). Tale tentativo, tuttavia, può essere esperito anche se non si ha l’intenzione di agire in giudizio, ma si intende semplicemente trovare un punto di accordo con la Compagnia telefonica.

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Ecco come funziona questa procedura stragiudiziale.

L’esperimento della conciliazione è condizione di procedibilità per il successivo avvio della fase giurisdizionale: in altri termini, non è possibile rivolgersi al giudice senza avere prima avviato questo procedimento davanti al conciliatore dei Co.re.Com. o della C.C.I.A.A..

A stabilirlo è stato un Regolamento [1] adottato dall’Agcom [2] il 19/4/2007, applicabile dal 24.6.2007 tra tutti gli utenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, e tutti gli operatori nel campo delle comunicazioni elettroniche.

Tale Regolamento chiarisce ogni dubbio sulla fase conciliativa, stabilendo che:

1) il Co.Re.Com. competente è quello del luogo in cui si trova la postazione fissa ad uso dell’utente finale ovvero, negli altri casi, quello corrispondente al domicilio indicato dall’utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale;

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2) il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso al giudice anche se la procedura non sia stata conclusa.

3) il tentativo di conciliazione sulla medesima questione si può proporre una sola volta;

4) l’utente, contestualmente alla proposizione dell’istanza per conciliazione (ma anche in corso di procedura) può chiedere al Co.Re.Com provvedimenti temporanei diretti a tutelare la continuità del servizio elettronico acquistato o volto a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento del servizio da parte dell’operatore;

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5) L’istanza di conciliazione, sottoscritta dall’utente a pena di inammissibilità, deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità dell’interessato e deve indicare i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti;

6) il Co.Re.Com, verificata l’ammissibilità della domanda, comunica alle parti, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza, l’avviso di convocazione per l’esperimento del tentativo di conciliazione, da tenersi non prima di sette giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione;

7) in udienza di conciliazione, le parti possono intervenire sia personalmente, che a mezzo di rappresentante munito di apposita procura;

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8) le dichiarazioni e le offerte effettuate nel corso della procedura di conciliazione non possono essere riportate nell’eventuale successivo giudizio. Per cui, tutto ciò che avviene in sede conciliativa è, per così dire, “segreto”;

9) Se la conciliazione ha esito positivo, viene redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si dà atto dell’accordo, specificandone il contenuto;

10) se non si raggiunge l’accordo, il responsabile della conciliazione (il conciliatore) redige un verbale in cui si annota esclusivamente l’oggetto della controversia ed il suo esito negativo;

11) se una delle parti non compare, il conciliatore redige verbale negativo.

Dopo il fallimento della procedura di conciliazione (che dinanzi al Co.Re.Com. è assolutamente gratuita), la parte che ha interesse a proseguire, può:

a) chiedere all’Autorità Garante per le Comunicazioni di definire la controversia, compilando un formulario disponibile sul sito www.agcom.it;

b) oppure rivolgersi al giudice competente per materia e valore (Giudice di Pace o Tribunale).

di MICHELE IAPICCA

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