Cosa si rischia a divulgare le notizie di qualcuno?

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Autore: Mariano Acquaviva

18 giugno 2018

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Illecito trattamento dati personali: cos’è? Quali sono le sanzioni per chi diffonde illegittimamente i segreti altrui? Cosa sono le informazioni personali?

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Un amico ci fa una confidenza e svela la sua turbolenta vita amorosa; un parente ci dice che, purtroppo, soffre di una malattia rara; un nostro cliente deve ammettere che è pieno di debiti e che la sua situazione economica non è rosea. Cosa accomuna queste tre situazioni? La privacy. Sia che riceviamo una confessione, sia che siamo destinatari di informazioni private o professionali, sussiste sempre l’obbligo di tutelare la riservatezza del soggetto cui le notizie si riferiscono. La legge sulla privacy, contrariamente a quanto si possa credere, non si applica solamente alle grandi imprese oppure ai professionisti, ma a tutti coloro che sono destinatari di informazioni riservate. Con questo articolo vedremo

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cosa si rischia a divulgare le notizie di qualcuno.

Codice della privacy: cosa sono i dati personali?

La legge italiana prevede un’apposita disciplina sulla tutela della privacy. Anche a seguito dell’entrata in vigore dell’ormai celebre Gdpr (nuovo regolamento europeo sulla privacy) [1], la disciplina sostanziale non è mutata: oggetto di tutela sono sempre i dati personali delle persone fisiche. Pertanto, prima di rispondere al quesito di fondo di questo articolo, e quindi capire cosa si rischia a divulgare le notizie di qualcuno

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, bisogna capire cosa si intende per dato personale.

Secondo la legge, sono dati personali tutte le informazioni relative a una persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, compreso un numero di identificazione personale [2]. Il Gdpr non ha apportato modifiche sostanziali a questa definizione, in quanto anche per il nuovo regolamento europeo per dato personale deve intendersi «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale

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» [3].

Informazione personale, quindi, è qualsiasi elemento idoneo a identificare una persona fisica: si pensi ad una foto, al codice fiscale, all’indirizzo di residenza, all’indirizzo email, ecc. Il soggetto cui si riferiscono i dati è definito “interessato”.

Divulgare le notizie di qualcuno: cosa si rischia?

Spiegato cosa debba intendersi per informazioni personali, vediamo cosa si rischia a divulgare le notizie di qualcuno. Diciamo subito che le sanzioni per chi parla troppo sono di due tipi: civili e penali. Ebbene sì: per chi utilizza illecitamente i dati personali di altre persone è previsto anche il carcere. Va inoltre precisato che dette sanzioni (che approfondiremo nei paragrafi successivi) sono destinate non solo a imprese o società che trattano in massa dati personali di clienti e consumatori, ma a tutti, cioè a ogni persona fisica o giuridica che viene a conoscenza delle informazioni personali di altra persona. Anche un amico, quindi, può diventare il depositario di dati e notizie di cui la legge vieta la divulgazione. Vediamo

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cosa si rischia a divulgare le notizie di qualcuno.

Divulgare notizie: è illecito civile?

Innanzitutto, chi divulga le notizie di qualcuno rischia di dover risarcire i danni. Secondo la legge, infatti, chiunque provoca danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi delle norme del codice civile [4]. In poche parole, qualsiasi danno arrecato ad altri a causa della diffusione delle sue informazioni personali va risarcito da colui che è responsabile del pregiudizio stesso.

Perché si incorra in responsabilità non è neanche necessario che sia fatto esplicitamente il nome della persona i cui dati vengono divulgati. La Corte di Cassazione ha affermato che può esistere un danno non patrimoniale anche quando della persona offesa i cui dati sensibili sono stati diffusi non è stato indicato il nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata anche per esclusione, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto tale individuazione avvenga nell’ambito di un ristretto numero di individui

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[5].

Di conseguenze, se una persona divulga informazioni personali di un amico senza che questi gli abbia dato il consenso, sarà tenuto al risarcimento dell’eventuale danno patito dall’amico in conseguenza alla diffusione di dette notizie. Esempio: Tizio rivela a Caio di soffrire di una particolare malattia. Caio, troppo chiacchierone per tacere, diffonde la notizia ad altri. Si sa che i pettegolezzi si diffondono a macchia d’olio; ben presto l’intera comunità è a conoscenza della patologia di Tizio. Questo gli arreca un danno nella misura in cui Tizio possa essere emarginato oppure avere difficoltà nel trovare lavoro a causa della malattia oramai nota a tutti. Ebbene, Caio dovrà rispondere dei danni cagionati a Tizio.

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L’eventuale divulgazione del segreto diventa, ovviamente, ancora più grave quando la persona che diffonde il messaggio è tenuta, in virtù della propria professione o carica, a rispettare il riserbo di terzi: si pensi, per esempio, al medico o all’avvocato, entrambi tenuti al segreto professionale.

Divulgare notizie: è illecito penale?

Non soltanto divulgare le notizie di qualcuno costituisce illecito civile ma, in determinati casi, può integrare anche una fattispecie di reato. Secondo la legge, chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri o di recare ad altri un danno, viola la riservatezza di altre persone, è punito, se dal fatto deriva effettivamente un pregiudizio, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi

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[6].

La differenza rispetto all’ipotesi di divulgazione punita solamente con il risarcimento sta nel cosiddetto dolo specifico. Cosa significa? Vuol dire che chi diffonde i segreti altrui è punito penalmente se il suo intento è quello di arrecare volontariamente un danno (indifferentemente economico o morale) oppure di avvantaggiarsi a discapito della persona offesa. Facciamo un esempio. Tizio è a conoscenza dei segreti di Caio, suo amico e noto attore; pur di salire alla ribalta, Tizio concede interviste e diffonde le informazioni riservate di Caio per ottenere fama e danaro. In questo caso, poiché Tizio agisce per un profitto personale, egli risponderà anche penalmente.

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