Evasione fiscale: quando è da codice penale
A causa della crisi economica, sono diminuiti i casi in cui l’evasione fiscale è penalmente rilevante e, quindi, punita con la pena della reclusione.
Capita sempre più spesso che i contribuenti (sia persone fisiche, come i cittadini, che giuridiche, come le società) non paghino le tasse dovute (o le paghino solo in parte), non solo per fare i furbetti ma perché le difficoltà economiche non consentono di agire diversamente. In cosa consiste l’evasione fiscale? Se decido di non pagare le tasse per truffare lo stato o se non verso i tributi perché non so come fare ad arrivare alla fine del mese subirò le stesse conseguenze? Queste sono le domande a cui cercheremo di rispondere in questo articolo. Commette una
Indice
Cos’è l’evasione fiscale?
L’evasione fiscale
Si tratta di concetti apparentemente molto complicati ma che, in realtà, si fondano su un ragionamento piuttosto semplice: lo stato prevede che il datore di lavoro debba pagare i contributi al proprio lavoratore? Ebbene, per non pagarli, il datore di lavoro non dichiara di avere dipendenti e li paga in nero. Lo stato mi chiede di pagare l’iva su ciò che vendo o sull’attività professionale che svolgo? Io, allora, se sono un commerciante dichiaro di vendere pochissimo (magari non emettendo le fatture di vendita e/o gli scontrini) e, se sono un libero professionista, fingo di avere pochi clienti e mi faccio pagare senza rilasciare fattura. In parole abbastanza semplici,
L’evasione fiscale è perseguibile penalmente?
Non tutti gli illeciti fiscali hanno la stessa gravità e, pertanto, solo alcuni di essi sono considerati reato. L’evasione fiscale diventa penalmente rilevante solo al superamento di determinate soglie (espressamente previste dalla legge) oppure quando la condotta è conforme a particolari comportamenti espressamente descritti dal legislatore [1].
La legge chiarisce (e non potrebbe fare diversamente) in quali casi l’evasione fiscale da illecito amministrativo si trasformi in reato: spesso la soglia è quantitativa, nel senso che se evado poco è illecito fiscale, mentre se evado molto è reato. Questa, naturalmente, è una descrizione molto semplicistica che cerca di semplificare discorsi piuttosto complicati; ma vediamo nello specifico quali sono le singole fattispecie di reato previste dal nostro ordinamento.
Cos’è la dichiarazione fraudolenta?
Uno dei reati previsti dalla legge è la falsa dichiarazione effettuata mediante l’uso di fatture o di altri documenti creati per operazioni inesistenti e messi in atto per pagare meno tasse [2].
Si tratta dell’ipotesi in cui, dovendo redigere la dichiarazione dei redditi, per evitare di pagare le imposte (a cui lo stato obbliga ciascun contribuente in base ai propri redditi), invento delle fatture (o altri documenti) in cui simulo acquisti che, in realtà, non ho mai fatto (ecco perché si dice fatture per operazioni inesistenti). Questo per cercare di ridurre i redditi (con i costi che ho sostenuto) e, dunque, ridurre l’importo delle imposte da pagare.
Il reato, però, si configura solo se:
- le fatture (o gli altri documenti di cui mi avvalgo) sono registrate nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
- congiuntamente:
- l’imposta evasa è superiore a 30.000 euro (con riferimento a ciascuna delle singole imposte);
- l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore ad un milione di euro.
Le soglie sono state aumentate nel 2015 [3] per cui molte condotte di
La dichiarazione fraudolenta con uso di altri artifici
La dichiarazione fraudolenta può essere realizzata, come abbiamo descritto prima, attraverso l’uso di fatture false o mediante altri artifici contabili [4]. Quest’ultimo caso ricorre quando, al fine di evadere l’Iva o l’imposta sui redditi, nelle dichiarazioni relative a tali imposte, vengano indicati elementi attivi di importo inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. A condizione, tuttavia, che:
- l’imposta evasa, sia essa a titolo di Irpef o di Iva, sia superiore a 30.000 euro;
- l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, in ogni caso, superiore a 1.500.000 euro, ovvero, qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie sia superiore al 5% dell’imposta medesima o comunque a 30.000 euro.
Il reato (punito sempre con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) può essere commesso dai soggetti obbligati alla tenuta della contabilità richiedendo, per il suo avveramento, una falsa rappresentazione delle scritture contabili o di essersi avvalsi di documenti (o altri mezzi fraudolenti) idonei ad ostacolare l’accertamento.
La dichiarazione infedele
La dichiarazione infedele comporta che il contribuente (non per forza obbligato alla tenuta della contabilità) indichi, nelle dichiarazioni annuali, elementi attivi inferiori a quelli effettivi e/o elementi passivi fittizi [5]. Vi sarà reato quando:
- l’imposta evasa sarà superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 150 mila euro;
- l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sarà superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a 3 milioni di euro.
Questa fattispecie presenta carattere residuale ed è punita con la reclusione da uno a tre anni: trova applicazione solo quando non possa dirsi configurato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture (o altri documenti) per operazioni inesistenti o quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
L’omessa dichiarazione e omesso versamento iva
Il delitto di omessa dichiarazione [6](o omesso versamento dell’iva) si realizza:
- in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, iva, 770;
- se l’imposta evasa è superiore a 50mila euro.
Il reato è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e si configura se il contribuente non presenta la dichiarazione nei novanta giorni successivi alla scadenza e se non versa l’iva entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Emissione di documenti per operazioni inesistenti
Abbiamo analizzato l’ipotesi di dichiarazione fraudolenta che si configura nel caso in cui il contribuente emetta fatture per operazioni inesistenti al fine di evitare di pagare le imposte previste in base ai redditi. Esiste, però, anche l’ipotesi in cui un soggetto emetta fatture false in favore di un terzo (ovvero fingendo che un terzo abbia effettuato da lui un acquisto); e ciò al fine di consentire a quest’ultimo l’evasione delle imposte
Anche in questo caso l’evasione fiscale è da codice penale, nel senso che è punita (seppure abbiamo visto non da norme del codice penale ma da una legge speciale) con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. È bene chiarire che la fattura è falsa quando viene emessa a fronte di un servizio che non è stato prestato o per la vendita di un bene che non è stato mai venduto ed il reato si configura a prescindere dall’utilizzo o meno dei documenti da parte del soggetto ricevente e dall’importo dell’evasione consentita.
L’occultamento o la distruzione di documenti contabili
Tutti i contribuenti sono tenuti a conservare le scritture contabili o altri documenti: si tratta di un obbligo previsto dalla legge. Di conseguenza, chi distrugge o occulta tali documenti al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, commette reato [8] punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.