La maestra può mettere all’angolo o faccia al muro un bambino?
Il confine tra l’abuso dei mezzi di correzione e la violenza privata dell’insegnante che infligge punizioni fisiche (comportamento vietato per legge) o umiliazioni oppure offende gli alunni.
Tuo figlio è tornato da scuola piangendo. Con difficoltà sei riuscita a vincere le sue iniziali resistenze e a farti dire cos’è successo. Stando a ciò che ti ha raccontato, avrebbe commesso una monelleria: uno scherzo di cattivo gusto a un compagno che poteva sfociare in un infortunio. Per ciò l’insegnante lo ha sgridato e, per punizione, lo ha messo faccia al muro per il resto dell’ora. Di tanto i compagni ne hanno fatto motivo di dileggio e si sono presi gioco di lui durante tutto il resto della mattinata. Ecco la ragione per cui lo hai trovato in lacrime. Sei dispiaciuta per l’accaduto, ma ritieni anche che la condotta della docente abbia esorbitato i suoi poteri, poteri che non le consentono di infliggere punizioni fisiche o umiliazioni agli alunni. Così, prima di andare a parlare con il preside ed alzare la voce, ti chiedi se
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Mettere faccia al muro un bambino è reato?
Un tempo si usava il cappello a cono con scritto “somaro” per etichettare l’alunno indisciplinato e mortificarlo davanti ai propri compagni di classe. Oggi un episodio del genere sarebbe probabilmente considerato un reato perché rivolto a umiliare il giovane. L’insegnante non ha più la libertà che un tempo gli veniva accordata dai genitori, anch’essi non così indulgenti come adesso con i propri figli. Ed ecco perché, prima di adottare una punizione, il maestro della scuola elementare o il professore della scuola secondaria ci pensano due volte. Qual è il rischio? La reclusione fino a sei mesi. A tanto ammonta la sanzione per l’
In realtà non esistono precedenti giurisprudenziali di questo tipo (almeno di quelli pubblicati nelle raccolte ufficiali), segno che tale condotta è ancora tollerata dagli stessi genitori e non ha mai dato luogo a controversie di tipo legale. Questo non esclude che, in determinati casi, mettere faccia al muro un bambino può essere reato. Cerchiamo di capire meglio come stanno le cose.
Abuso dei mezzi di correzione a scuola e violenza privata
Andando a leggere le sentenze dei tribunali, scopriamo che il reato di abuso dei mezzi di correzione spesso lascia il posto al più grave reato di violenza privata continuata [1]. In particolare, dice la Cassazione [2], l’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche lì dove fosse sostenuto dall’intenzione di educare, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti, punti invece con la reclusione fino a quattro anni.
Sicuramente integra i reati di lesioni personali e abuso dei mezzi di correzione la condotta dell’insegnante che colpisce con uno schiaffo e tira i capelli a una propria alunna [3]. Tuttavia l’abuso dei mezzi di correzione non scatta solo quando viene usata la violenza fisica, ma anche quella psicologica. È ad esempio il caso dell’insegnante colpevole di violenze psicologiche o di condotte umilianti, di frasi offensive o altre intimidazioni come il minacciare i bambini dell’arrivo del diavoletto [4], nel costringerli a cantare o a mangiare e nel farli stare con la lingua di fuori. Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è integrato se l’insegnante adotta comportamenti umilianti, denigratori o psicologicamente violenti nei confronti degli alunni, determinando un pericolo per la salute degli allievi. La Suprema Corte ha ritenuto sussistente il reato di abuso dei mezzi di correzione a carico di una insegnante che aveva costretto gli alunni, sotto minaccia di bocciatura e di conseguenze penali in caso di rifiuto, a scrivere una lettera al preside con cui ritrattavano le accuse nei confronti della stessa insegnante
Le punizioni scolastiche ancora ammesse
Dicevamo che non sono rinvenibili sentenze che stabiliscono se mettere all’angolo un bambino è vietato o meno. Tuttavia, un precedente del tribunale di Lecce [7] è esemplificativo per comprendere come tali condotte, per quanto possano essere considerate anacronistiche e forse eccessive, non sono comunque illeciti penali (si riporta la sentenza nel box a termine dell’articolo perché tratta l’argomento in modo sistematico e completo). Secondo i giudici pugliesi la condotta di un insegnante mirante al rimprovero aspro dell’alunno in relazione a piccole manchevolezze non costituisce né abuso dei mezzi di correzione, né maltrattamento, ma è espressione di un modo di intendere l’insegnamento e la didattica, non più attuale, ma pur sempre rientrante nel legittimo uso dei mezzi di correzione ed educazione che l’ordinamento riconosce in capo a coloro che hanno il compito, non soltanto di insegnare, ma altresì di educare.
L’abuso dei mezzi di correzione da parte di un insegnante è sicuramente integrato dall’uso di sanzioni corporali, vietato espressamente dalla legge [8], e da qualunque condotta di coartazione fisica o morale che renda dolorose e mortificanti le relazioni tra l’insegnante e la classe attuata consapevolmente, foss’anche per finalità educative astrattamente accettabili.
Più di recente la Cassazione però ha detto [10] che integra il delitto di maltrattamenti e non quello di abuso dei mezzi di correzione la condotta dell’insegnante di scuola elementare il quale sottoponga gli alunni a violenze fisiche e morali (nella specie, costringendoli a restare in piedi, distruggendo i loro giochi, picchiandoli) in quanto le suddette violenze non possono mai rientrare nell’uso legittimo del potere di correzione ed educazione. Sembra però che la reiterazione della condotta sia elemento essenziale per il reato. Sicché un episodio occasionale di un alunno messo per qualche minuto in un angolo non dovrebbe essere considerato reato, a prescindere da come l’interessato avverta la punizione in base alla propria sensibilità.