Ispezione: cos’è e come avviene
Ispezione penale: come funziona? Cosa sono l’ispezione personale e l’ispezione locale? Qual è la differenza con la perquisizione?
Il procedimento penale è un lungo percorso scandito da diverse tappe: innanzitutto le indagini preliminari, poi il dibattimento e infine la decisione. La fase delle indagini, in particolare, si contraddistingue per le diverse attività poste in essere dagli organi della polizia giudiziaria, guidati dal magistrato del pubblico ministero a cui le operazioni sono affidate. Di fondamentale importanza è quell’attività finalizzata a rinvenire le tracce di un reato commesso al fine di risalire, così, al suo autore. Con questo articolo vedremo
Indice
Ispezione: cos’è?
La legge penale italiana distingue tra i mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova: i primi sono le prove in senso stretto (testimonianza, esame delle parti, confronto, ricognizioni, esperimenti giudiziali, perizia, documenti), cioè gli strumenti idonei a dimostrare un fatto o una circostanza; i secondi servono, invece, a “catturare” le prove, cioè a cercarle e a farle entrare nel processo penale.
Tra i mezzi di ricerca della prova rientra appunto l’ispezione. Secondo il codice di procedura penale, l’ispezione è l’attività di ricerca delle tracce del reato o degli altri effetti materiali dello stesso. Le tracce del reato possono consistere sia in segni e indizi materiali, che in segni sulla persona offesa o su altri individui; gli effetti materiali del reato sono tutte quelle conseguenze (tracce di polvere da sparo, vetri rotti, ecc.) dai quali si può desumere che un illecito sia stato commesso.
Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l’autorità giudiziaria deve limitarsi a descrivere lo stato attuale e, in quanto possibile, verificare quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L’autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica
Ispezione: quanti tipi?
La legge prevede tre tipi di ispezione diversi in base all’oggetto dell’indagine: l’ispezione personale, l’ispezione locale e quella reale. La denominazione dice già tutto: l’ispezione personale è la ricerca delle tracce o degli effetti del reato fatta su una determinata persona (si pensi agli ematomi riportati da chi ha partecipato ad una colluttazione); l’ispezione locale avviene accedendo a determinati luoghi ove si presume sia accaduto il delitto; l’ispezione reale è quella che si concentra su determinati beni o oggetti (si pensi ad una porta scassinata, a una pistola, ecc.).
Ispezione personale: come funziona?
La legge impone alcune particolari precauzioni allorquando si debba procedere all’ispezione personale. Il perché è molto semplice: l’attività di ricerca delle tracce del reato sul corpo di una persona implica un’invasione della sua sfera privata, talvolta anche della sua intimità. Una cosa, infatti, è ispezionare un oggetto o un’abitazione, altra cosa è indagare direttamente sul corpo di un individuo.
Per questa ragione la legge dice che, prima di procedere all’ispezione personale, l’interessato (cioè, la persona sulla quale verrà eseguita l’ispezione) è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile, non sia minore di quattordici anni e abbia la capacità di intendere e di volere. L’
Nel caso di ispezione personale, quindi, l’ispezionato ha il diritto di farsi assistere da chi voglia, purché il suo arrivo sia celere e non faccia perdere tempo alle autorità. Questa disposizione si spiega perché, molte volte, l’ispezione è attività che deve essere compiuta velocemente, senza inutili dilazioni: si pensi alle tracce che rischiano di cancellarsi, ad esempio, a causa delle avverse condizioni climatiche o per il passaggio di altre persone. In tutte queste ipotesi e in quelle simili, l’autorità procedente (polizia, carabinieri, ecc.) non può attendere che la persona chiamata ad assistere l’ispezionato giunga con ritardo.
La legge, poi, specifica che l’ispezione personale avviene sempre nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto: l’indagine, quindi, dovrà eseguirsi con discrezione (ad esempio, se ci si trova in luogo pubblico, si potrà invitare l’interessato a seguire le autorità in posto più appartato ove eseguire l’ispezione) e senza offendere il senso di moralità della persona sottoposta. A tal fine, l’ispezione, se riguarda zone del corpo particolarmente delicate, può essere eseguita da un medico.
Ispezione di luoghi e di cose: come funziona?
Pur essendo meno “delicata” di quella personale, l’ispezione eseguita su luoghi o cose è anch’essa accompagnata da precise garanzie. La legge dice che all’imputato e, in ogni caso, a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione è consegnata, nell’atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del
Essendo l’ispezione reale un atto a sorpresa, cioè un’attività che la polizia giudiziaria esegue senza preavviso, il difensore ha diritto di assistere all’atto ma non ha diritto di essere preventivamente avvisato: l’intervento della polizia giudiziaria, infatti, implica l’urgenza dell’atto.
Ispezione e garanzie Costituzionali
Secondo la Costituzione, la libertà personale e il domicilio sono inviolabili
Ispezione: quando si procede senza decreto?
Ci sono casi in cui la polizia giudiziaria procede all’ispezione senza l’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria: ciò avviene quando non è possibile attendere l’emissione del decreto e deve, pertanto, procedersi d’urgenza. Si pensi a un’ispezione che deve essere effettuata nell’immediatezza di un fatto che costituisce reato, o comunque, a tutti i casi di particolare urgenza, quando il tempo gioca a sfavore delle autorità: nelle ipotesi dette, si può procedere a ispezione anche senza il preventivo decreto di cui abbiamo parlato.
Ispezione: qual è la differenza con la perquisizione?
Come l’ispezione, anche la perquisizione
La perquisizione domiciliare può essere disposta solamente quando vi è fondato motivo di ritenere che il corpo del reato (cioè il mezzo con cui è stato commesso il reato) o cose pertinenti al reato si trovino in quel determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso. Come si sarà già intuito, quindi, la differenza tra ispezione e perquisizione è evidente: con la prima si effettua un’operazione di ricerca di quanto possa essere utile per le indagini (tracce, effetti materiali del reato, ecc.); con la seconda, invece, si agisce quando c’è fondato motivo di trovare direttamente il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Quando la perquisizione dà esito positivo, si procede al
Prima di poter perquisire una persona o la sua dimora, i carabinieri devono avvisarlo della possibilità di nominare un avvocato o altra persona di fiducia che siano, però, facilmente reperibili; i carabinieri non sono quindi tenuti ad attendere nel caso in cui il proprio avvocato venga da luogo distante.
Radiografia: è ispezione personale?
La giurisprudenza ha stabilito che l’ispezione, in quanto mezzo di ricerca della prova che consiste nell’osservare («inspicere», dal latino) o controllare una persona al fine di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato, non può limitarsi a un’attività di osservazione concernente solamente l’aspetto esteriore del corpo umano, bensì può estendersi anche all’ispezione endocorporea, cioè interna, con l’utilizzo di strumenti tecnici, quali la radiografia [6].
Pertanto, secondo la Suprema Corte, l’esame radiografico di una persona può essere ricondotto all’interno delle facoltà inerenti all’ispezione personale dell’indagato, costituendo nient’altro che una mera estensione del controllo attuabile che, attraverso l’uso della tecnica radiologica (o anche di altra tecnica), non è limitato al solo aspetto esterno dell’indagato, ma è esteso anche all’ispezione all’interno del corpo umano (nel caso di specie, la radiografia era stata disposta per verificare se il soggetto fermato celasse all’interno del proprio corpo ovuli di droga).