Abusi edilizi: è possibile la confisca senza condanna?

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Cos’è un abuso edilizio? Quali sono le sanzioni? Si può confiscare un’opera abusiva senza sentenza di condanna? Cos’è una lottizzazione abusiva?

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L’Italia è ricca di meraviglie storiche e naturali; purtroppo, però, gli splendidi paesaggi che il nostro Paese offre sono spesso deturpati dai cosiddetti ecomostri, cioè da edifici e costruzioni che, violando la legge, si ergono in luoghi ove non potrebbero. L’abuso edilizio è uno dei reati preferiti dagli italiani i quali, pur di versare un mare di cemento, non si fanno scrupoli di infrangere le norme poste a tutela dell’ordine urbanistico e della natura. Quando si costruisce in difformità con quanto previsto dalla legge e dalla normativa regionale e locale, il rischio è quello di dover demolire l’opera abusiva e di dover ripristinare i luoghi così com’erano prima dell’intervento. Inoltre, molto spesso l’opera realizzata viene confiscata dallo Stato; proprio su questo punto è intervenuta di recente una sentenza della Corte di Strasburgo che ha chiarito un aspetto molto importante: non è possibile procedere alla confisca senza condanna per il reato commesso. Cosa significa? Si tratta di una pronuncia rivoluzionaria? Con questo articolo approfondiremo proprio questo argomento; vedremo, pertanto se, nel caso di

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abusi edilizi, è possibile la confisca senza condanna.

Abusi edilizi: cosa sono?

Come sempre, prima di procedere ad affrontare l’argomento principale e, quindi, a comprendere se si può procedere a confisca senza condanna, è necessario capire cosa sia un abuso edilizio. Integra il reato di abuso edilizio la realizzazione di una costruzione in assenza di permesso di costruire o, quando il permesso non è necessario, in mancanza della comunicazione di avvio dei lavori. L’abuso può scattare anche quando l’opera venga realizzata in modo differente dai documenti presentati dal proprietario o dalla licenza concessa dall’ente locale: ad esempio, si pensi a Tizio che costruisce una casa senza chiedere i permessi al Comune competente oppure a Caio che costruisce un’abitazione di trecento metri quadri, trascurando completamente il permesso di costruire che gli consente di arrivare massimo a cento metri quadri

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[1]. Anche in presenza di un permesso di costruire, però, è possibile l’abuso edilizio: il Comune infatti può sbagliare e, ad esempio, concedere un’autorizzazione illegittima come nel caso di una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Abusi edilizi: cosa succede?

Nel momento in cui l’autorità (in genere, il dirigente o il responsabile dell’ufficio competente) accerta l’esecuzione di interventi in assenza di permesso o realizzati in totale difformità dal medesimo o, ancora, con variazioni particolarmente rilevanti, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione. Se non si provvede al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene, l’area di sedime (si chiama in questo modo la parte del suolo su cui l’opera è stata costruita) e quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. Con una sola limitazione: l’area acquisita non può, comunque, essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Tutto quanto detto finora, quindi, può essere riassunto in poche parole: un abuso edilizio può portare alla perdita della proprietà del terreno sul quale è stato commesso il reato, oltre al fatto che l’autore si rende colpevole di un

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reato contravvenzionale punito con la pena dell’arresto e della multa anche fino a più di cinquantamila euro [2].

Riassumendo, l’autore di un abuso edilizio va incontro a sanzioni diverse a seconda della tipologia di abuso commesso:

Confisca: cos’è?

La confisca [3]

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è una misura di sicurezza che consiste nella sottrazione definitiva di uno o più beni. Detto in parole semplici, il bene confiscato non viene più restituito: se non è addirittura distrutto, esso viene acquisito a titolo definitivo dallo Stato.

Facciamo un esempio. Secondo il codice penale, i beni che hanno costituito il prezzo o il profitto di uno dei principali reati contro la pubblica amministrazione (concussione, peculato, corruzione, ecc.) sono confiscati a seguito di sentenza di condanna. Se questi beni non ci sono o non sono più reperibili, è ordinata la confisca dei beni di proprietà del colpevole per un valore corrispondente al suo illecito arricchimento. Si prenda il caso del dipendente che, avendo la disponibilità del denaro della pubblica amministrazione per cui lavora, se ne appropri. Se verrà condannato per peculato, gli verranno confiscati beni per un ammontare pari al suo furto. Allo stesso modo, si pensi al pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni, in cambio di alcuni favori si faccia regalare un’automobile. Se, a seguito di processo penale, il pubblico ufficiale verrà condannato per concussione, l’automobile che gli è stata ingiustamente regalata gli verrà confiscata.

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Abusi edilizi e confisca

Da quanto detto si capisce quale può essere il rapporto tra il reato di abuso edilizio e la confisca: se una persona costruisce in assenza del necessario titolo edilizio oppure in difformità rispetto allo stesso e, per questa sua condotta, incorre in reato, a seguito della condanna l’opera realizzata in violazione della legge potrebbe essere confiscata, cioè appresa dallo Stato in via definitiva.

Anche la legge di riferimento della materia edilizia stabilisce che la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi é stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio é avvenuta la lottizzazione [4]. Il problema di quest’ultima disposizione, però, è che essa è stata applicata dalla giurisprudenza anche in assenza di una sentenza penale di condanna. Spieghiamo meglio.

Lottizzazione abusiva: è possibile la confisca?

La

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lottizzazione abusiva si concretizza quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione.

Secondo il tradizionale indirizzo giurisprudenziale di legittimità, la confisca a seguito di lottizzazione abusiva avrebbe natura di sanzione amministrativa reale e il giudice penale sarebbe tenuto a disporla anche quando debba dichiarare prescritto il reato, assumendo come requisito sufficiente l’accertamento della mera materialità dell’illecito, ossia dell’oggettiva abusività del manufatto edilizio (con la sola eccezione, dunque, dell’ipotesi di assoluzione per insussistenza del fatto).

La Corte di Cassazione, nonostante i richiami della Corte di Strasburgo, ha continuato ad ammettere la confisca anche in assenza di una sentenza di condanna del soggetto proprietario del bene abusivo, ma a condizione che venga comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi

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[5].

Al contrario, la Corte di Strasburgo è sempre stata dell’orientamento opposto, e cioè che la confisca potesse essere comminata esclusivamente in caso di sentenza di condanna e, quindi, dovesse essere esclusa in tutti gli altri casi, compreso quello in cui il reato era prescritto [6].

Confisca: si può se non c’è condanna per il reato edilizio?

Anche la Corte Costituzionale è favorevole all’applicazione della confisca anche in assenza di una formale sentenza di condanna: secondo la Consulta, è necessario il pronunciamento di un giudice che abbia «sostanza» di condanna; in altri termini, la confisca è compatibile con un esito processuale diverso dalla condanna in senso formale, purché il provvedimento definitorio contenga un accertamento incidentale delle condizioni necessarie per applicare una pena, cioè un accertamento della colpevolezza (e quindi della responsabilità) del soggetto [7]. Quindi, la confisca potrebbe ricorrere anche nel caso di prescrizione del reato.

Abusi edilizi e confisca: cosa dice la giurisprudenza europea?

Secondo pacifico orientamento della Corte di Strasburgo, al contrario, si può procedere alla

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confisca in materia di abuso edilizio solo ed esclusivamente se il colpevole venga condannato con sentenza definitiva che accerti la sussistenza del fatto criminoso [8]. L’approccio della Corte europea è senz’altro maggiormente garantista e rispettoso del principio di legalità: la confisca resta una misura di sicurezza e, in quanto tale, può essere inflitta solamente in caso di condanna, come si farebbe per la normale pena della reclusione. Si auspica che il conflitto tra la giurisprudenza italiana e quella europea venga risolto al più presto, anche perché l’Italia è stata più volte condannata proprio su questo punto. D’altronde, l’orientamento della Corte di Strasburgo sembra senz’altro preferibile, attesa la maggiore aderenza al dato testuale della norma che prevede la confisca solamente in caso di condanna penale a tutti gli effetti.

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