Sentenza, ordinanza, decreto: differenze

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Autore: Mariano Acquaviva

03 novembre 2024

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Quali sono i provvedimenti giurisdizionali? Quando il giudice emana una sentenza? Quali sono le caratteristiche dell’ordinanza e del decreto?

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Nell’ordinamento italiano, il procedimento (civile o penale che sia) è scandito da diversi momenti, ognuno deputato alla realizzazione di un diverso scopo: c’è ad esempio la fase introduttiva, dedicata alla costituzione delle parti e al controllo della regolarità delle notifiche; c’è la fase istruttoria, ove si raccolgono le prove; c’è quella decisoria, ove il giudice esprime il proprio convincimento. In questo contesto si pone il seguente quesito: quali sono le differenze tra sentenza, ordinanza e decreto? Scopriamolo.

Sentenza: cos’è?

Cominciamo con il provvedimento tipico di ogni giudice. Cos’è una sentenza?

Materialmente, si tratta dell’atto con il quale il giudice decide in maniera definitiva sulla questione che gli è stata sottoposta.

Tizio chiama in causa Caio per regolare i confini dei loro terreni adiacenti; al termine del processo, dopo aver sentito testimoni e disposto perizie tecniche, il giudice decide sulla questione stabilendo i confini, e lo fa con la sentenza.

Sempronio è imputato per aver rubato del denaro a Mevio; al termine del processo penale, il giudice decide di assolvere Mevio per carenza di prove. Anche in questo caso la sua decisione è adottata con sentenza.

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Sentenze di merito e sentenze processuali: qual è la differenza?

La sentenza è il provvedimento giurisdizionale con cui viene decisa una causa.

La sentenza è emanata ogni volta che la legge lo prescriva su una questione attinente non soltanto al merito della causa, ma anche al processo, dalla quale potrebbe derivare la definizione del medesimo.

In relazione all’oggetto, pertanto, possiamo distinguere tra sentenze di merito e sentenze processuali:

Sentenza: cos’è la stabilità?

Altra caratteristica della sentenza è la sua

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stabilità: in poche parole, significa che una volta pronunciata essa vincola immediatamente non solo le parti, ma anche il giudice da cui promana, e può essere modificata o annullata solamente attraverso la sua impugnazione davanti ad altra autorità giudiziaria.

Ed infatti, la sentenza funge da spartiacque tra un grado e l’altro del procedimento: contro di essa è possibile fare impugnazione entro i termini stabiliti dalla legge.

Così facendo, si dà l’avvio ad un nuovo grado di giudizio: quello d’appello.

Anche il giudice d’appello, al termine del processo, si esprimerà con sentenza, ponendo così fine al secondo grado e aprendo la strada ad un eventuale terzo grado nel caso in cui il soccombente voglia ricorrere per

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Cassazione.

Ricapitolando, quindi, la sentenza:

Quanto appena detto è quasi sempre vero; esistono però delle eccezioni.

Ad esempio, all’interno del procedimento penale, la fase dell’udienza preliminare potrebbe terminare con sentenza di non luogo a procedere [1].

In questo caso si tratta di una sentenza a tutti gli effetti, soltanto che essa non pone fine ad un grado del giudizio, ma solamente ad una sua fase.

Ordinanza: cos’è?

Anche l’ordinanza è uno dei provvedimenti tipici del giudice però, a differenza della sentenza, essa non chiude il processo ma decide su una questione di rilevante importanza per lo stesso.

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Ad esempio, nel processo penale il giudice emette ordinanza nel caso in cui debba decidere sull’applicazione di una misura cautelare (carcere, arresti domiciliari, ecc.) ai danni dell’imputato [2]; sempre con ordinanza decide, in sede di udienza preliminare, sull’integrazione delle indagini [3].

A differenza della sentenza, l’ordinanza non ha il carattere della stabilità o della definitività; si pensi ancora una volta all’ordinanza applicativa di una misura cautelare: contro di essa non soltanto è possibile proporre riesame (o appello) al tribunale delle libertà, ma è anche possibile una revoca da parte dello stesso giudice che l’ha emessa.

Alla stessa maniera, l’ordinanza con cui il giudice

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ammette i mezzi di prova può sempre essere revocata.

Da tanto si capisce che l’ordinanza è provvedimento molto più flessibile, limitatamente decisorio e non stabile.

L’ordinanza deve essere motivata come la sentenza (il codice di procedura civile parla di motivazione «succinta») ma non necessita di un apposito “atto”: ciò significa che l’ordinanza, se pronunciata in udienza, è messa direttamente a verbale, senza che sia redatto documento a parte, come avviene per la sentenza.

Anche se resa fuori dall’udienza, inoltre, il codice di procedura civile dice che può essere ugualmente trascritta in calce al verbale.

Decreto: cos’è?

Dopo aver illustrato la sentenza e l’ordinanza, passiamo infine all’ultimo provvedimento del giudice: il

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decreto.

Trattasi di provvedimento sicuramente più agile e snello, che non necessita di alcuna motivazione a meno che non sia la legge a prevederlo espressamente [4].

Il decreto può essere pronunciato tanto d’ufficio (cioè, spontaneamente dal giudice) quanto su impulso delle parti, e anch’esso non è caratterizzato dalla stabilità, proprio come l’ordinanza.

Si dice sempre che il decreto è quel provvedimento assunto “inaudita altera parte. Cosa significa?

Che spesso il decreto è emesso senza il contraddittorio delle parti.

Classico esempio è quello del decreto ingiuntivo: la persona che vanta un credito certo, liquido ed esigibile può chiedere al giudice l’emanazione di un decreto (ingiuntivo, appunto) con il quale intimare al debitore il pagamento delle somme dovute

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[5].

Addirittura, se il decreto viene dotato della provvisoria esecutività, varrà come titolo per cominciare una procedura esecutiva sui beni della controparte.

Tutto ciò senza che il debitore sia chiamato dal giudice a far valere le proprie ragioni: il debitore, in altre parole, si vedrà notificare un decreto emanato senza possibilità di difesa.

Per questo si dice che il decreto è emanato senza dare ascolto alla controparte.

Ciò non significa, però, che la persona raggiunta dal decreto non possa fare nulla: la legge gli consente comunque di opporsi entro un termine perentorio, in modo tale da instaurare quel giudizio che inizialmente gli era stato negato.

Anche nel processo penale è la stessa cosa: ipotesi emblematica è il decreto penale di condanna, cioè il provvedimento emanato dal giudice su richiesta del pubblico ministero quando quest’ultimo ritenga che possa essere applicata esclusivamente una pena pecuniaria anche se in sostituzione di pena detentiva [6].

L’imputato ha la possibilità di opporsi al decreto penale di condanna entro quindici giorni dall’emissione dello stesso richiedendo o il giudizio abbreviato, o l’applicazione della pena o il giudizio immediato.

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