Quando si può abortire?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Mariano Acquaviva

14 luglio 2018

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Cos’è l’interruzione di gravidanza? Quando una donna può abortire? Cos’è l’aborto terapeutico? Chi decide nel caso di donna minorenne? Cos’è l’obiezione di coscienza?

Annuncio pubblicitario

Risale alla fine degli anni settanta la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza. Sebbene un figlio sia una gioia, a volte, per motivi familiari, economici o per altre ragioni, si preferisce non proseguire la gravidanza e ricorrere all’aborto. Ora, va innanzitutto detto che con questo articolo ci occuperemo dell’aborto volontario, cioè quello voluto dalla coppia (o meglio, come vedremo, dalla donna), tralasciando per ovvie ragioni l’aborto spontaneo, causato dalla morte naturale di un embrione o del feto prima che esso sia in grado di sopravvivere in maniera indipendente. Tratteremo invece dell’

Annuncio pubblicitario
aborto terapeutico, in quanto anch’esso contemplato dalla legge come ipotesi eccezionale di aborto, praticato dopo il limite imposto dall’ordinamento giuridico. La legge italiana, com’è noto, consente di abortire entro un determinato lasso di tempo dal concepimento, superato il quale l’aborto è possibile solamente se terapeutico, cioè se giustificato dalle condizioni di salute della donna. Fuori da queste ipotesi, l’aborto costituisce reato; allo stesso modo, abortire al di fuori delle strutture sanitarie o con metodi non approvati costituisce ugualmente un illecito. Vediamo allora quando si può abortire.

Aborto: cosa dice la legge?

La legge consente alla donna di

Annuncio pubblicitario
abortire entro i primi novanta giorni dal concepimento se ella ritiene che vi siano circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione anche alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito [1].

In buona sostanza, la legge permette l’aborto entro i primi novanta giorni non solo in presenza di problemi di salute, ma anche per ragioni economiche o sociali: nel primo caso, rientrano tutte le ipotesi riconducibili al tenore di vita della futura madre; nel secondo, invece, le circostanze di biasimo sociale che una gravidanza (se mai indesiderata) può comportare.

Annuncio pubblicitario

Aborto terapeutico: cos’è?

Successivamente ai novanta giorni, l’interruzione volontaria della gravidanza è possibile solamente nel caso di aborto terapeutico, e cioè:

In sintesi, l’ordinamento italiano dice che si può abortire quando, entro i primi tre mesi di gravidanza, la donna ritenga di non poter tenere il figlio anche solamente per motivi economici o sociali; successivamente, può ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza nel caso in cui il parto o la gravidanza stessa possano mettere a repentaglio l’incolumità psico-fisica della madre. Ovviamente, in quest’ultima ipotesi, il rischio per la salute in cui può incorrere la donna deve essere accertato.

Annuncio pubblicitario

Chi decide se abortire?

Sebbene l’embrione sia il frutto dell’unione del padre e della madre, la legge sull’aborto conferisce potere decisionale solamente alla donna. In pratica, possiamo dire che è la donna che decide se tenere il bambino o meno. Al di là dell’aborto terapeutico, l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni dipende sostanzialmente dalla volontà della donna, la quale è la vera protagonista della legge sull’aborto. La figura del padre è citata pochissime volte e solo come supporto alla madre presso un consultorio, struttura sanitaria o medico di fiducia ai quali si rivolge la donna. Pertanto, possiamo dire che, almeno formalmente,

Annuncio pubblicitario
è la donna che decide di abortire.

Per abortire serve il consenso dei genitori?

Abbiamo visto cos’è l’aborto, quando si definisce terapeutico e chi è che sostanzialmente decide in merito all’interruzione di gravidanza. Spesso, però, accade che nei consultori si presentino donne molto giovani, a volte ragazzine che non hanno compiuto nemmeno i diciotto anni. Chi decide se la donna è minorenne? Ebbene, la legge dice che se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’aborto è richiesto l’assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o, in assenza, la tutela [3]. In poche parole, quindi, la minorenne non può decidere da sola senza il consenso dei genitori.

Annuncio pubblicitario

Alla regola appena enunciata, però, seguono delle consistenti eccezioni. innanzitutto, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione dei genitori, oppure questi, interpellati, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia presso cui si è rivolta la donna interpella il giudice tutelare territorialmente competente affinché prenda una decisione. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli dal consultorio o dalla struttura medica, può autorizzarla, con atto non soggetto a reclamo, a decidere per l’interruzione della gravidanza. In poche parole, se la madre ritiene non opportuno mettere a conoscenza dei propri genitori del suo stato di gravidanza, oppure se questi ultimi prendono decisioni contrastanti, sarà il giudice tutelare a decidere se accogliere o meno la richiesta di aborto.

Annuncio pubblicitario

Qualora il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall’assenso dei genitori e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero.

Ai fini dell’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, alla minore degli anni diciotto può essere praticata l’interruzione di gravidanza quando vi sia un imminente pericolo di vita per la stessa.

Annuncio pubblicitario

Di conseguenza, nel caso di donna minorenne avremo queste situazioni:

Dove abortire?

La

Annuncio pubblicitario
legge, per evitare pericolosissime interruzioni di gravidanza fai-da-te, ha stabilito che l’aborto possa essere praticato solamente negli ospedali e nelle strutture sanitarie dotate di servizio ostetrico-ginecologico. Nessun intervento improvvisato, quindi; anzi: l’interruzione della gravidanza deve essere praticata da un medico specializzato in ostetricia o ginecologia.

Oltre a ciò, la legge impone a tutti i consultori, le strutture sanitari e i medici di fiducia cui si rivolge la donna che intende abortire, specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, sociali o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto

Annuncio pubblicitario
[4].

Aborto: cos’è l’obiezione di coscienza?

Non ogni medico specializzato in ostetricia o ginecologia è tenuto a praticare l’aborto richiesto dalla donna, né le altre persone che esercitino la professione sanitaria (ad esempio, gli infermieri): secondo la legge, il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell’ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dal conseguimento dell’abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette all’interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni.

Annuncio pubblicitario

L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini suddetti, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. Inoltre, l’obiezione di coscienza si intende tacitamente revocata con effetto immediato se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l’interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi di urgenza.

L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento.

Annuncio pubblicitario

Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti. L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo [5].

In sintesi: l’obiezione di coscienza va comunicata tempestivamente, addirittura entro trenta giorni dal conseguimento dell’abilitazione nel settore ostetrico-ginecologico. Essa può essere successivamente revocata in modo espresso, cioè con una controdichiarazione, oppure tacito, prendendo parte ad un aborto. L’obiezione di coscienza non si estende solamente all’interruzione di gravidanza vera e propria, ma anche a tutte le attività precedenti ad essa, quali quelle informative o di assistenza. L’obiezione di coscienza, invece, non esonera dall’intervenire quando ci sia in gioco la vita della donna (come nel caso dell’aborto terapeutico). Le strutture sanitarie ove prestino servizio medici o sanitari obiettori di coscienza deve comunque garantire il servizio di interruzione di gravidanza, ad esempio coinvolgendo medici non obiettori.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui