Il dominio internet è un marchio?
Cos’è un dominio internet? L’indirizzo di un sito può essere tutelato come un marchio? Il titolare di un marchio registrato ha diritto anche al dominio?
Nell’era digitale, il nome a dominio (l’indirizzo del tipo “www.miosito.it”) è molto più di una semplice stringa tecnica per raggiungere un sito web. È spesso il primo punto di contatto con un’azienda, un prodotto o un servizio online, diventando un elemento chiave dell’identità digitale. Ma dal punto di vista legale, che valore ha? Un nome a dominio può essere considerato alla stregua di un marchio registrato? Il nome a dominio internet è un marchio? La risposta, secondo la legge italiana e l’interpretazione della giurisprudenza, è che
Indice
Dominio internet: cos’è?
Prima di scoprire se il dominio internet è un marchio, è necessario sapere prima cosa sia un dominio. In estrema sintesi, possiamo definire il dominio come l’indirizzo che consente di giungere ad un sito web. Ad esempio, laleggepertutti.it è un dominio. Caratteristiche del dominio sono:
- l’univocità (o unicità), nel senso che non ne possono esistere due uguali;
- la presenza di un prefisso o protocollo (www.) e di un suffisso (.it, .com, .net, ecc.).
Il dominio deve essere registrato: per farlo, bisogna acquistarlo pagando un importo annuale. Numerosi siti internet si occupano appunto della vendita dei domini, garantendo che essi siano liberi, cioè non siano stati scelti da altri, rispettando così il carattere dell’univocità.
Bisogna specificare però che l’acquisto di un indirizzo internet non assicura, di per sé, il possesso di una pagina web. In altre parole, la semplice registrazione di un dominio non consente di creare un sito: il dominio fornisce solamente il nome del sito, non uno spazio fisico all’interno del quale costruire e posizionare le pagine ed i files desiderati. Per questo motivo, dopo aver registrato un dominio bisognerà collegarlo ad un servizio di hosting, il quale consente di realizzare la pagina come meglio si crede. Se volessimo fare un paragone, potremmo dire che il dominio rappresenta l’esterno di una casa, le pareti e la struttura, mentre l’hosting è il mobilio, l’arredo interno.
Marchio: cos’è?
Detto del dominio, vediamo ora cos’è un marchio. Il marchio è un segno distintivo riferibile al prodotto o al servizio fornito da una determinata impresa. Il marchio, quindi, è particolarmente importante in quanto:
- differenzia il prodotto da altri simili sul mercato;
- indica la sua provenienza;
- esercita una funzione attrattiva sul pubblico.
Il marchio può essere costituito da parole, disegni, lettere, sigle, cifre, addirittura da suoni (per esempio la sigla di una trasmissione), dalla forma del prodotto o dalla sua particolare confezione: tutto può essere un marchio se è idoneo ad identificare in maniera univoca un bene o un servizio. Sono esempi di marchi il “baffo” presente sui prodotti Nike, la M sui prodotti Motta, il cavallino rampante della Ferrari, il coccodrillo della Lacoste.
Caratteristiche del marchio sono:
- l’originalità, nel senso che deve avere l’effettiva capacità di distinguere un prodotto o un servizio e non ridursi ad una denominazione generica o a parole o figure di uso generale. Ad esempio, un produttore di aquiloni non può usare come marchio la semplice parola “Aquiloni”, in quanto non sarebbe in grado di distinguere il suo prodotto da qualunque altro;
- la novità, in quanto il marchio non può essere uguale o simile ad altri marchi già registrati o utilizzati;
- la liceità, nel senso che un marchio non può essere contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume.
Un nome a dominio internet può essere legalmente un marchio?
Un nome a dominio(es. www.lamiaazienda.com) può svolgere una funzione distintiva analoga a quella di un marchio e, come tale, ricevere tutela giuridica come segno distintivo d’impresa.
Non è un marchio “registrato” di per sé (a meno che non venga anche formalmente depositato come tale), ma se viene usato in modo da permettere al pubblico di identificare l’origine commerciale dei prodotti o servizi offerti attraverso il sito web associato, allora assume una funzione distintiva paragonabile a quella di un marchio tradizionale, di una ditta o di un’insegna.
Il Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo n. 30/2005) regola esplicitamente questa relazione in due modi principali, dimostrando la stretta connessione tra i due segni:
- protezione del marchio contro domini simili (art. 22 CPI): tale norma vieta di adottare come nome a dominio un segno che sia uguale o simile a un marchio altrui già registrato, se questa somiglianza può creare un rischio di confusione per il pubblico o se si intende trarre un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio altrui. Questa norma protegge il titolare del marchio registrato dall’uso illecito del suo segno come nome a dominio da parte di terzi;
- protezione del dominio (noto) contro marchi simili (art. 12 CPI): tale norma, in modo speculare, stabilisce che non possono essere registrati come marchi d’impresa i segni che siano identici o simili a un nome a dominio già usato nell’attività economica e noto (cioè che abbia acquisito una certa notorietà nel mercato di riferimento), se questa somiglianza può determinare un rischio di confusione per il pubblico. Questa norma protegge chi ha investito e reso noto un nome a dominio come segno distintivo della propria attività, impedendo ad altri di registrarne uno simile come marchio.
Quindi, la legge riconosce una tutela “incrociata” e l’importanza del nome a dominio come segno potenzialmente distintivo.
Si può registrare un marchio simile al nome di una azienda famosa?
Ti chiederai a questo punto: «cosa rischio se registro e uso un nome a dominio molto simile (o uguale) al marchio famoso di un’altra azienda?».
Registrare e utilizzare un nome a dominio che riproduce o imita un marchio altrui (specialmente se noto) configura una contraffazione del marchio e un atto di concorrenza sleale. Questo perché si sfrutta la notorietà e l’immagine del marchio altrui per attirare visitatori sul proprio sito, si crea confusione nel pubblico sull’origine dei prodotti/servizi, e si trae un vantaggio indebito dal lavoro e dagli investimenti fatti dal titolare del marchio originale.
Quali sono le conseguenze di tale condotta? Il titolare del marchio registrato può agire legalmente contro chi ha registrato il dominio illecito per ottenere:
- l’inibitoria all’uso del nome a dominio.
- la riassegnazione del nome a dominio a proprio favore.
- eventualmente, il risarcimento dei danni subiti. La Cassazione (con sentenze come Cass. Civ., Sez. 1, N. 4721/2020 e Cass. Civ., Sez. 1, N. 25070/2021) e i tribunali di merito (es. Trib. Roma 17128/24, Trib. Roma 18440/24) sono costanti nell’affermare che solo il titolare del marchio può legittimamente usarlo come nome a dominio.
Come tutelare il nome a dominio?
Ecco un’altra consueta domanda a cui bisogna dare subito risposta:
- è stato usato effettivamente nell’attività economica (non solo registrato ma non utilizzato);
- ha acquisito una certa notorietà (“segno già noto”) presso il pubblico di riferimento per identificare la tua attività o i tuoi prodotti/servizi;
- è distintivo (non generico o puramente descrittivo). Allora puoi opporre il tuo nome a dominio (come “segno distintivo non registrato” o “nome a dominio noto”) contro chi tenti di registrare successivamente un marchio identico o simile, se sussiste un rischio di confusione. Il tuo nome a dominio, in questo caso, costituisce un’anteriorità rilevante che può impedire la registrazione del marchio altrui.
Equiparare il nome di dominio ad un marchio significa estendere anche al primo la tutela tipica dei segni distintivi. In pratica, chi ha registrato un
Inoltre, proprio come per il marchio, è vietato l’utilizzo indirizzi che possano generare confusione negli utenti: in pratica, ciò si traduce nel divieto di usare nomi di dominio simili ad altri già registrati allo scopo di “rubare” la clientela.
Anche a livello europeo l’uso di un nome a dominio è rilevante per il diritto dei marchi. La giurisprudenza dell’Unione Europea (come citato, Sentenza del Tribunale UE del 14 dicembre 2017) riconosce che l’uso di un segno come nome a dominio su internet può costituire un “uso nel commercio”rilevante ai fini del diritto dei marchi. Questo avviene quando il pubblico percepisce quel nome a dominio non solo come un indirizzo tecnico, ma come un’indicazione dell’origine commerciale dei beni o servizi offerti tramite quel sito. Questo “uso” è importante, ad esempio, per dimostrare di aver mantenuto attivo un marchio registrato e non perderlo per non uso.
Quando un nome a dominio ha davvero la funzione e la protezione di un marchio?
Un nome a dominio assume la funzione e la protezione (pur con le specificità viste) di un marchio quando effettivamente opera sul mercato come un segno distintivo. I fattori chiave sono:
- capacità distintiva intrinseca: il nome scelto non deve essere generico (es. “www.scarpe.it”) o puramente descrittivo dell’attività svolta, ma deve avere una sua originalità che lo renda idoneo a distinguere un’impresa dalle altre.
- uso effettivo nel commercio: deve essere utilizzato attivamente per identificare un’attività economica, prodotti o servizi offerti al pubblico;
- notorietà acquisita: deve aver raggiunto un certo grado di riconoscimento presso il pubblico di riferimento, tale per cui i consumatori associano quel nome a dominio a una specifica origine commerciale.
Quando queste condizioni sono soddisfatte, il nome a dominio gode di tutela contro usi confondibili da parte di terzi (sia come altri domini, sia come marchi) e può esso stesso costituire un ostacolo alla registrazione di marchi altrui.
Consiglio pratico: Per ottenere la protezione più forte e chiara possibile, è spesso consigliabile registrare formalmente come marchio la parte più distintiva e caratterizzante del proprio nome a dominio. Questo facilita la tutela e la difesa dei propri diritti in caso di contestazioni.
Marchio: esiste un diritto al dominio?
Un altro aspetto molto importante circa il rapporto tra marchio e dominio è la possibilità, per il titolare di un marchio, di registrare un dominio che corrisponda al primo. Ad esempio: all’azienda che produce la Coca Cola è riconosciuto di diritto il dominio cocacola.com? Questo problema si è posto prepotentemente soprattutto negli anni passati, quando molti utenti di internet decidevano di registrare il proprio dominio rifacendosi a marchi famosi (c.d. domain name grabbing). In questo modo, ottenevano due vantaggi: innanzitutto, quello di essere immediatamente notori; la possibilità di rivendere il dominio all’impresa che era titolare dell’omonimo marchio, con notevole vantaggio economico.
La registrazione di un nome di dominio coincidente con un marchio, soprattutto se celebre, è stata a lungo resa possibile in virtù del principio secondo cui per l’acquisto di un dominio internet l’unico requisito necessario è quello della tempestività della registrazione, risultando di proprietà di chi per primo lo ha registrato. La giurisprudenza, però, è intervenuta sul punto e, proprio in base all’equiparazione tra marchio e dominio, ha stabilito che non è possibile registrare un dominio internet che sia uguale o molto simile ad un marchio già registrato (o comunque celebre).
La regola per cui il titolare dei diritti di uso esclusivo del segno tipico può inibire a terzi l’uso di quest’ultimo come nome di dominio. In particolare, la giurisprudenza ritiene che la registrazione di un domain name che riproduce o contiene il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio
Molto interessante fu il caso che coinvolse una nota casa automobilistica la quale fece ricorso al tribunale per contraffazione e concorrenza sleale nei confronti di un’altra impresa (decisamente meno nota) per essersi appropriata del proprio nome e per averlo utilizzato come nome di dominio. Il giudice, preso atto che la rete internet costituisce, tra l’altro, un modello di comunicazione tra imprese, nonché tra imprese e pubblico di consumatori, ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli più tradizionali, stabilì che il titolare di un marchio registrato notorio ha il diritto esclusivo di servirsene nella comunicazione d’impresa e quindi anche in Internet all’interno di un sito o come domain name, condannando così la parte soccombente ad eliminare il nome dal dominio [2].
Marchio celebre e dominio: quando possono essere separati?
Questa regola di elaborazione giurisprudenziale non si applica sempre. Proprio in ragione dell’equiparazione tra marchio e dominio, chi intende
Quindi, ciò che è importante allorquando si registra un marchio o si crea un potenziale conflitto tra marchio e dominio, è verificare se il prodotto o il servizio messo in commercio rientri nello stesso settore di mercato: se i beni sono totalmente diversi, e cioè soddisfano esigenze del consumatore del tutto differenti, il conflitto non potrà sorgere. In pratica, il marchio potrà essere registrato perché non rappresenta concorrenza sleale, e anche il dominio potrà essere acquistato (fermo restando che per gli indirizzi internet vale l’ulteriore regola dell’unicità: non è possibile registrare un dominio già esistente, anche se il bene commercializzato fosse del tutto diverso).