Finanziamento falso e segnalazione illegittima: c'è risarcimento?
Furto di identità: la segnalazione nella centrale rischi dei cattivi pagatori dà diritto al risarcimento del danno solo se le conseguenze negative sulla reputazione, personale o commerciale, vengono dimostrate.
Gli episodi di furto di identità sono in aumento: le fotocopie dei nostri documenti, prelevate da hotel, negozi di telefonia e talvolta inviate da noi stessi tramite email (si pensi ai numerosi adescamenti per finti casting o per false offerte di lavoro), finiscono nel dark web, dove vengono poi acquistate da criminali informatici. Queste copie sono spesso utilizzate per stipulare mutui a nostro nome, che ovviamente non vengono restituiti. Di fronte a un simile furto di identità, è possibile sporgere querela e contestare la questione con la banca, richiedendo anche la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi. In tali circostanze, è legittimo domandarsi se
La questione è stata analizzata più volte dalla giurisprudenza [1]. Ecco come si orientano i giudici in queste ipotesi.
Indice
Cos’è e quando scatta la segnalazione alla Centrale rischi
Anche se spesso si parla di Centrale Rischi, non tutti sanno di cosa si tratta. In realtà, in caso di omesso pagamento di una rata di un mutuo, di un assegno o di mancata restituzione di un finanziamento è possibile trovare il proprio nome iscritto in due diverse banche dati.
Ci sono innanzitutto quelle private, come Crif, che non contengono solo la storia “cattiva” del debitore, ma anche quella “buona”: la semplice richiesta di un finanziamento, il puntuale versamento delle rate, il residuo da pagare sono tutte informazioni che finiscono nei cosiddetti SIC (sistemi di informazione creditizia) e che servono a garantire un sistema di trasparenza sulle condizioni economiche di chi si interfaccia con un istituto di credito; in questo modo la banca può conoscere immediatamente la storia del soggetto che ha davanti e decidere, con maggiore cognizione, se concedere o meno il mutuo.
Poi c’è la banca dati dei cattivi pagatori per eccellenza, la cosiddetta
Il furto d’identità e i falsi finanziamenti
Come abbiamo anticipato, non sono poche le persone che si sono trovate vittime di un furto d’identità, con acceso a proprio nome un mutuo o un finanziamento mai richiesto. In tali ipotesi sarà bene contestare immediatamente l’esistenza dell’obbligazione, eventualmente facendo eseguire una perizia calligrafica sulla sottoscrizione apposta sul contratto. Si potrà poi dimostrare che i soldi sono stati bonificati su un conto intestato a un soggetto terzo. In ogni caso, prima di tutto ciò, sarà bene sporgere
Tuttavia questa situazione potrebbe avere degli strascichi sull’immagine, sulla reputazione e sul patrimonio della vittima, per cui è possibile chiedere il risarcimento del danno. Ma in cosa consiste il risarcimento?
Il risarcimento del danno per l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi
Chi viene iscritto in Centrale Rischi senza averne mai avuto conoscenza, e quindi in modo imprudente, ha diritto innanzitutto alla cancellazione e poi al
- il danno patrimoniale: in tal caso la vittima può chiedere l’indennizzo per aver ricevuto un secco rifiuto a una richiesta di finanziamento o all’emissione di una carta di credito, di un blocchetto degli assegni, ecc. Si pensi a chi, durante un viaggio, non può più usare il bancomat come sistema di pagamento;
- il danno morale: questo potrebbe derivare dalla perdita di credibilità come imprenditore, commerciante o professionista.
In entrambi i casi il danno non può essere presunto. Deve cioè essere dimostrato con valide argomentazioni che possano convincere il giudice. Non si può desumere il danno dalla semplice presenza di una segnalazione illegittima
Anche se il danno morale non può essere desunto in via automatica – hanno spiegato i giudici supremi – esso è dimostrabile anche con presunzioni semplici, i classici “indizi” (vi devono però essere sempre degli elementi gravi, precisi e concordanti).
Finanziamento illegittimo per furto di identità: c’è risarcimento per il danno reputazione?
In caso di finanziamento ottenuto fraudolentemente da un terzo tramite furto di identità, la vittima ha diritto al risarcimento per il danno alla reputazione, ma deve allegare e provare il danno subito.
Secondo la giurisprudenza consolidata, il danno alla reputazione non è in re ipsa, cioè non si presume automaticamente dalla lesione subita, ma deve essere specificamente allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. La Corte di Cassazione ha affermato che:
«Il danno all’immagine ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato» (Cass. sent. n. 19551 del 10-07-2023).
Anche il Tribunale di Oristano ha ribadito che:
«In tema di danni non patrimoniali, è onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto l’esistenza quanto l’entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite» (sentenza n.581 del 16 novembre 2023).
Pertanto, la vittima del furto di identità deve dimostrare il concreto pregiudizio subito in termini di lesione della reputazione, ad esempio attraverso testimonianze, documentazione di rifiuti di credito o altri elementi che evidenzino il danno subito.
In alcuni casi, i giudici hanno negato il risarcimento per mancanza di prova del danno. Ad esempio, il Tribunale di Avezzano ha rigettato la domanda di risarcimento perché:
«Spetta all’odierno attore dimostrare che nel lasso di tempo dalla presenza di tali dati nel Sistema delle Informazioni Creditizie siano derivati il danno patrimoniale […] e un danno non patrimoniale costituito dalla lesione all’immagine e alla reputazione»” (sentenza n. 764/2018).
Analogamente, la Corte d’Appello di Roma ha affermato che:
«Il pregiudizio lamentato è rimasto indimostrato […] Non avendo, né dedotto, né indicato in cosa sia consistito l’effettivo pregiudizio economico derivante dalla segnalazione al sistema creditizio […] viene meno uno dei presupposti fondamentali per il ricorso alla liquidazione equitativa, ovvero l’esistenza certa del danno» (sentenza n.2387 del 2 aprile 2024).
Tuttavia, in altri casi, i giudici hanno riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione della reputazione. Il Tribunale di Sulmona ha condannato la banca al risarcimento, affermando che:
«Vanno risarciti i danni di natura non patrimoniale scaturiti dalla lesione dell’onore e della reputazione dell’attore a cagione dei numerosi protesti ricevuti […] Potendo, quindi, ritenere, anche alla luce della professione di ingegnere svolta dall’attore, la sussistenza di pregiudizi di natura personale conseguenti alla lesione del diritto inviolabile alla reputazione ed all’onore, questi vanno risarciti mediante liquidazione equitativa» (sentenza n. 233/2015).
Conclusioni
In conclusione, la vittima di un furto di identità ha diritto al risarcimento per il danno alla reputazione, ma deve fornire prova del concreto pregiudizio subito. È necessario allegare e dimostrare, anche attraverso presunzioni, le conseguenze dannose derivanti dall’illecita segnalazione o dall’uso fraudolento dei propri dati personali.