Finanziamento falso e segnalazione illegittima: c'è risarcimento?

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Autore: Angelo Greco

06 febbraio 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Furto di identità: la segnalazione nella centrale rischi dei cattivi pagatori dà diritto al risarcimento del danno solo se le conseguenze negative sulla reputazione, personale o commerciale, vengono dimostrate.

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Gli episodi di furto di identità sono in aumento: le fotocopie dei nostri documenti, prelevate da hotel, negozi di telefonia e talvolta inviate da noi stessi tramite email (si pensi ai numerosi adescamenti per finti casting o per false offerte di lavoro), finiscono nel dark web, dove vengono poi acquistate da criminali informatici. Queste copie sono spesso utilizzate per stipulare mutui a nostro nome, che ovviamente non vengono restituiti. Di fronte a un simile furto di identità, è possibile sporgere querela e contestare la questione con la banca, richiedendo anche la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi. In tali circostanze, è legittimo domandarsi se

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si ha diritto a un risarcimento per un finanziamento ottenuto illecitamente e una segnalazione illegittima.

La questione è stata analizzata più volte dalla giurisprudenza [1]. Ecco come si orientano i giudici in queste ipotesi.

Cos’è e quando scatta la segnalazione alla Centrale rischi

Anche se spesso si parla di Centrale Rischi, non tutti sanno di cosa si tratta. In realtà, in caso di omesso pagamento di una rata di un mutuo, di un assegno o di mancata restituzione di un finanziamento è possibile trovare il proprio nome iscritto in due diverse banche dati.

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Ci sono innanzitutto quelle private, come Crif, che non contengono solo la storia “cattiva” del debitore, ma anche quella “buona”: la semplice richiesta di un finanziamento, il puntuale versamento delle rate, il residuo da pagare sono tutte informazioni che finiscono nei cosiddetti SIC (sistemi di informazione creditizia) e che servono a garantire un sistema di trasparenza sulle condizioni economiche di chi si interfaccia con un istituto di credito; in questo modo la banca può conoscere immediatamente la storia del soggetto che ha davanti e decidere, con maggiore cognizione, se concedere o meno il mutuo.

Poi c’è la banca dati dei cattivi pagatori per eccellenza, la cosiddetta

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Centrale Rischi che è gestita dalla Banca d’Italia ed è pertanto pubblica. La segnalazione deve conseguire non a un semplice ritardo ma a una situazione che è indice di una concreta difficoltà economica, tanto da mettere in allerta il sistema bancario. In ogni caso, prima della segnalazione è necessario che il debitore venga informato, in modo tale da ravvedersi e sanare la morosità prima che, da questa, possano derivare conseguenze peggiori.

Il furto d’identità e i falsi finanziamenti

Come abbiamo anticipato, non sono poche le persone che si sono trovate vittime di un furto d’identità, con acceso a proprio nome un mutuo o un finanziamento mai richiesto. In tali ipotesi sarà bene contestare immediatamente l’esistenza dell’obbligazione, eventualmente facendo eseguire una perizia calligrafica sulla sottoscrizione apposta sul contratto. Si potrà poi dimostrare che i soldi sono stati bonificati su un conto intestato a un soggetto terzo. In ogni caso, prima di tutto ciò, sarà bene sporgere

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denuncia contro ignoti e produrne una copia alla finanziaria. Finanziaria che dovrà subito cancellare il debito e revocare la segnalazione della vittima come “cattivo pagatore”. La Centrale Rischi dovrà, conseguentemente, provvedere alla cancellazione del nominativo.

Tuttavia questa situazione potrebbe avere degli strascichi sull’immagine, sulla reputazione e sul patrimonio della vittima, per cui è possibile chiedere il risarcimento del danno. Ma in cosa consiste il risarcimento?

Il risarcimento del danno per l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi

Chi viene iscritto in Centrale Rischi senza averne mai avuto conoscenza, e quindi in modo imprudente, ha diritto innanzitutto alla cancellazione e poi al

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risarcimento del danno. Tale risarcimento consta di due voci:

In entrambi i casi il danno non può essere presunto. Deve cioè essere dimostrato con valide argomentazioni che possano convincere il giudice. Non si può desumere il danno dalla semplice presenza di una segnalazione illegittima

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. È questo il chiarimento fornito dalla Cassazione [1]. Non ha quindi diritto al risarcimento per la lesione della immagine la vittima segnalata alla centrale rischi come cattivo pagatore per un errore della finanziaria, se non c’è prova del contraccolpo nella sua attività. Il soggetto, infatti, è tenuto a dimostrare concretamente il danno patito e solo in funzione di ciò ha la possibilità di essere risarcito.

Anche se il danno morale non può essere desunto in via automatica – hanno spiegato i giudici supremi – esso è dimostrabile anche con presunzioni semplici, i classici “indizi” (vi devono però essere sempre degli elementi gravi, precisi e concordanti).

Finanziamento illegittimo per furto di identità: c’è risarcimento per il danno reputazione?

In caso di finanziamento ottenuto fraudolentemente da un terzo tramite furto di identità, la vittima ha diritto al risarcimento per il danno alla reputazione, ma deve allegare e provare il danno subito.

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Secondo la giurisprudenza consolidata, il danno alla reputazione non è in re ipsa, cioè non si presume automaticamente dalla lesione subita, ma deve essere specificamente allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. La Corte di Cassazione ha affermato che:

«Il danno all’immagine ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato» (Cass. sent. n. 19551 del 10-07-2023).

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Anche il Tribunale di Oristano ha ribadito che:

«In tema di danni non patrimoniali, è onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto l’esistenza quanto l’entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite» (sentenza n.581 del 16 novembre 2023).

Pertanto, la vittima del furto di identità deve dimostrare il concreto pregiudizio subito in termini di lesione della reputazione, ad esempio attraverso testimonianze, documentazione di rifiuti di credito o altri elementi che evidenzino il danno subito.

In alcuni casi, i giudici hanno negato il risarcimento per mancanza di prova del danno. Ad esempio, il Tribunale di Avezzano ha rigettato la domanda di risarcimento perché:

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«Spetta all’odierno attore dimostrare che nel lasso di tempo dalla presenza di tali dati nel Sistema delle Informazioni Creditizie siano derivati il danno patrimoniale […] e un danno non patrimoniale costituito dalla lesione all’immagine e alla reputazione»” (sentenza n. 764/2018).

Analogamente, la Corte d’Appello di Roma ha affermato che:

«Il pregiudizio lamentato è rimasto indimostrato […] Non avendo, né dedotto, né indicato in cosa sia consistito l’effettivo pregiudizio economico derivante dalla segnalazione al sistema creditizio […] viene meno uno dei presupposti fondamentali per il ricorso alla liquidazione equitativa, ovvero l’esistenza certa del danno» (sentenza n.2387 del 2 aprile 2024).

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Tuttavia, in altri casi, i giudici hanno riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione della reputazione. Il Tribunale di Sulmona ha condannato la banca al risarcimento, affermando che:

«Vanno risarciti i danni di natura non patrimoniale scaturiti dalla lesione dell’onore e della reputazione dell’attore a cagione dei numerosi protesti ricevuti […] Potendo, quindi, ritenere, anche alla luce della professione di ingegnere svolta dall’attore, la sussistenza di pregiudizi di natura personale conseguenti alla lesione del diritto inviolabile alla reputazione ed all’onore, questi vanno risarciti mediante liquidazione equitativa» (sentenza n. 233/2015).

Conclusioni

In conclusione, la vittima di un furto di identità ha diritto al risarcimento per il danno alla reputazione, ma deve fornire prova del concreto pregiudizio subito. È necessario allegare e dimostrare, anche attraverso presunzioni, le conseguenze dannose derivanti dall’illecita segnalazione o dall’uso fraudolento dei propri dati personali.

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