Licenziamento senza giusta causa: come funziona il risarcimento

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Autore: Valentina Azzini

01 aprile 2025

Avvocato presso il Foro di Verona. Esperta in diritto civile e diritto del lavoro, in quest’ultimo ambito occupandosi sia di rapporti di lavoro privato che di pubblico impiego. Collabora dal 2009 con la Cattedra di Diritto dell’Unione europea dell’Università di Verona come Cultrice della materia. Dal 2013 al 2015 ha collaborato altresì con Adiconsum - Associazione italiana difesa consumatori e ambiente promossa dalla CISL, quale legale convenzionato per la zona di Peschiera del Garda e Domegliara (VR).

Retribuzione globale di fatto, retribuzione utile al calcolo del TFR, che cosa sono?

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Subire un licenziamento è un evento che può segnare profondamente la vita professionale e personale di un lavoratore.Tuttavia, non sempre la decisione del datore di lavoro di interrompere il rapporto è conforme alla legge. Un licenziamento può essere dichiarato illegittimo da un giudice se manca una giusta causa o un giustificato motivo valido, se viola norme procedurali o se è basato su ragioni discriminatorie o nulle. Ma quali sono le conseguenze concrete per il lavoratore quando un tribunale accerta l’illegittimità del recesso? In caso di licenziamento illegittimo, come funziona il risarcimento

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e quali tutele sono previste? La risposta, nel panorama legislativo italiano attuale, è complessa e stratificata. A seguito di diverse riforme succedutesi nel tempo (dallo Statuto dei Lavoratori, alla Legge Fornero, fino al Jobs Act), le tutele riconosciute al lavoratore licenziato ingiustamente variano notevolmente in base a fattori cruciali come la data di assunzione, le dimensioni dell’azienda e la specifica ragione per cui il licenziamento è stato invalidato.Cerchiamo di fare chiarezza in questo quadro articolato.

Il licenziamento disciplinare e il procedimento disciplinare

Il

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licenziamento disciplinare è la massima sanzione, la più grave punizione che il datore può infliggere quando tieni un comportamento grave, contrario ai tuoi doveri.

A seconda della gravità del tuo comportamento tenuto, si parla di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o di licenziamento per giusta causa.

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è intimato con preavviso ed è la conseguenza di un comportamento sì grave, ma non così terribile da determinare l’immediata interruzione del rapporto con l’azienda.

Il licenziamento per giusta causa, invece, viene intimato in caso di violazioni gravissime, che non consentono la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro perché hanno fatto venir meno la fiducia che c’era tra azienda e dipendente. Si tratta quindi di un licenziamento “in tronco”,

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senza preavviso.

Trattandosi in entrambi i casi di licenziamento disciplinare, quindi di una sanzione, esso deve essere preceduto dall’avvio da parte dell’azienda di un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore. In pratica, il datore che ritiene tu abbia avuto un comportamento contrario ai tuoi doveri, deve inviarti a mezzo raccomandata a.r. una contestazione di addebito disciplinare, ossia una lettera nella quale contesta specificamente il tuo comportamento, indicando le norme di legge e di contratto collettivo che ritiene tu abbia violato, dandoti termine per presentare le tue giustificazioni.

Ricevuta questa comunicazione, dovrai fornire le tue giustificazioni

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entro cinque giorni e solo se l’azienda riterrà di non accoglierle potrà sanzionarti, optando però per la sanzione massima del licenziamento solo quando:

Cosa si intende esattamente per “licenziamento illegittimo”?

Con questa espressione ci si riferisce a un licenziamento illegittimo, ovvero un recesso datoriale che non rispetta i requisiti previsti dalla legge. Può essere illegittimo per vari motivi:

Un licenziamento legittimo, invece, comporta solo il diritto del lavoratore a percepire l’eventuale indennità di preavviso (se non lavorato e non per giusta causa) e il Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Un licenziamento illegittimo dà diritto a tutele aggiuntive (risarcimento o reintegrazione).

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Le tutele previste in caso di licenziamento disciplinare illegittimo prima del Jobs act

Se il tuo rapporto di lavoro è iniziato prima del mese di marzo 2015, in caso di licenziamento disciplinare illegittimo, la tutela che ti verrà riconosciuta sarà diversa a seconda del numero di dipendenti occupati presso l’azienda per cui hai lavorato.

Se l’azienda occupa meno di 15 dipendenti, qualsiasi sia il motivo dell’illegittimità del licenziamento disciplinare che ti è stato intimato, il Giudice dichiara cessato il rapporto di lavoro e condanna l’azienda al pagamento di un’indennità di importo variabile tra 2,5 e 6 mensilità, calcolata sulla base della retribuzione globale di fatto risultante dalla tua ultima busta paga

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[1].

Se invece l’azienda occupa più di 15 dipendenti, si distinguono tre ipotesi di illegittimità del licenziamento disciplinare e, dunque, tre diversi tipi di tutela:

Le tutele (risarcimento o reintegrazione) sono le stesse per tutti i lavoratori licenziati illegittimamente?

Le tutele previste dalla legge in caso di licenziamento illegittimo variano significativamente in base a due fattori principali:

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  • data di assunzione: esiste uno spartiacque fondamentale: il 7 marzo 2015, data di entrata in vigore delle principali norme del cosiddetto “Jobs Act” (Decreto Legislativo 23/2015). I lavoratori assunti prima di questa data hanno tutele diverse da quelli assunti dopo;
  • dimensioni dell’azienda: per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, le tutele più forti (previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla Legge Fornero) si applicano solo se il datore di lavoro supera determinate soglie dimensionali (generalmente più di 15 dipendenti nell’unità produttiva o nel comune, o più di 60 in totale; 5 dipendenti per le imprese agricole). Al di sotto di queste soglie, si applica una tutela più debole. Per gli assunti dopo il 7 marzo 2015 (Jobs Act), le tutele sono tendenzialmente uniformi indipendentemente dalle dimensioni aziendali, ma sono prevalentemente di tipo economico.

Come funziona invece per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 (regime “Jobs Act” / tutele crescenti)?

Peri lavoratori assunti dopo il Jobs Act, si applica il Decreto Legislativo 23/2015 (“Contratto a Tutele Crescenti”), indipendentemente (in larga parte) dalle dimensioni aziendali. La

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reintegrazione nel posto di lavoro diventa l’eccezione, limitata ai casi più gravi:

  • licenziamento discriminatorio, nullo, orale (reintegrazione e risarcimento danni min. 5 mensilità);
  • licenziamento disciplinare intimato per un fatto materiale dimostrato totalmente inesistente in giudizio (reintegrazione e indennità di massimo 12 mensilità);

In tutti gli altri casi di licenziamento illegittimo (vizi disciplinari, mancanza di giustificato motivo soggettivo o oggettivo), il rapporto di lavoro si considera comunque estinto e al lavoratore spetta solo un’indennità risarcitoria. L’importo di questa indennità è legato all’anzianità di servizio: 2 mensilità dell’ultima retribuzione utile

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per il TFR per ogni anno di servizio.

L’indennità non può essere inferiore a 6 mensilità né superiore a 36 mensilità.. Il giudice ha un certo margine di valutazione all’interno di questa “forchetta”, considerando anche altri fattori oltre alla mera anzianità.

Per incentivare la chiusura rapida delle controversie, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro 60 giorni dal licenziamento, una somma forfettaria (con vantaggi fiscali e previdenziali) per accettare la cessazione ed evitare il giudizio. L’importo è anch’esso legato all’anzianità (da 3 a 27 mensilità, a seconda dei casi).

E per i lavoratori di aziende piccole (sotto i 15 dipendenti, o 5 in agricoltura)?

Per i dipendenti di datori di lavoro che non raggiungono le soglie dimensionali previste dall’art. 18 S.L., si applica la cosiddetta “tutela obbligatoria” (prevista dall’art. 8 della Legge 604/1966), indipendentemente dalla data di assunzione.

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Se il licenziamento viene dichiarato illegittimo, il datore di lavoro ha la facoltà di scegliere tra:

  • riassumere il lavoratore entro 3 giorni dalla sentenza;
  • oppure pagare un’indennità risarcitoria. L’indennità è compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. L’importo massimo può essere aumentato in base all’anzianità di servizio: fino a 10 mensilità per anzianità superiore a 10 anni e fino a 14 mensilità per anzianità superiore a 20 anni. La scelta concreta all’interno della “forchetta” spetta al giudice.

Su quale base si calcolano le “mensilità” dell’indennità risarcitoria?

L’indennità (sia quella tra 12-24 mesi, sia quella tra 6-36 mesi, sia quella tra 2.5-14 mesi) è calcolata prendendo come riferimento l’

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ultima retribuzione globale di fatto“. Questa comprende, di norma:

  • la paga base (minimo contrattuale + scatti anzianità + superminimi);
  • le indennità fisse e continuative (es. indennità di contingenza, EDR, indennità di funzione se fissa);
  • i ratei delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima, se prevista).
  • altri elementi retributivi aventi carattere di continuità e natura non occasionale (es. indennità di cassa, indennità di turno se fissa e continuativa).

Sono generalmente esclusi gli emolumenti occasionali (es. bonus una tantum, lavoro straordinario non fisso, rimborsi spese).

Se, dopo essere stato licenziato illegittimamente, trovo subito un altro lavoro, l’indennità risarcitoria diminuisce?

Dal risarcimento del danno (sia quello calcolato fino alla reintegrazione, sia l’indennità in mensilità) deve essere

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detratto quanto il lavoratore abbia eventualmente percepito da altre attività lavorative svolte nel periodo successivo al licenziamento (“aliunde perceptum”). Il risarcimento mira a coprire il danno economico effettivamente subito (la perdita della retribuzione), quindi se il lavoratore ha avuto altri guadagni, questi riducono il danno. Il lavoratore ha anche un dovere di non aggravare il danno, attivandosi per cercare una nuova occupazione.

Oltre all’indennità economica, posso chiedere anche un risarcimento per altri danni, ad esempio per lo stress o il danno alla salute causato dal licenziamento?

Generalmente no. L’indennità risarcitoria prevista dalle diverse normative (quantificata in mensilità) è considerata omnicomprensiva, cioè volta a ristorare forfettariamente tutto il danno derivante dalla perdita del lavoro, sia patrimoniale che non patrimoniale (come lo stress o il disagio). È molto difficile ottenere un risarcimento aggiuntivo per danno biologico o alla salute, a meno che non si dimostri che il licenziamento è avvenuto con modalità particolarmente ingiuriose, vessatorie o lesive della dignità del lavoratore, tali da causare un danno specifico e ulteriore rispetto alla mera perdita del posto, e che vi sia un nesso causale diretto tra queste modalità e il danno alla salute.

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