Acquisto viaggi: come tutelarsi in qualità di turista consumatore
I diritti di chi si rivolge ad un’agenzia di viaggi o ad un tour operator per un pacchetto vacanze. La prenotazione sicura in albergo o nella casa in affitto.
Stai sognando la tua prossima vacanza, ma hai paura di brutte sorprese al momento dell’acquisto del viaggio. Spesso, le foto patinate dei cataloghi e le offerte allettanti possono farci abbassare la guardia. Ma è proprio in questi momenti che bisogna essere più attenti. Non si tratta di dubitare dell’onestà di tutti i professionisti del turismo (la maggior parte è corretta), ma di conoscere i propri diritti per evitare spiacevoli sorprese. Ebbene, come turista consumatore, come tutelarsi nell’acquisto viaggi?
La legge, e in particolare il Codice del Turismo (un decreto legislativo del 2011 [1]), stabilisce regole chiare per proteggere i tuoi diritti da eventuali fregature. Ma quali sono questi diritti e come puoi farli valere? In questa guida completa, ti spiegheremo tutto quello che devi sapere per un acquisto viaggi sicuro e senza stress.
In questo articolo, scoprirai cos’è un “viaggio organizzato tutto compreso” (pacchetto turistico) e chi sono l’organizzatore e l’intermediario, quali sono le informazioni obbligatorie che devi ricevere prima di acquistare un viaggio, cosa deve contenere il contratto di viaggio e quali sono le tue garanzie, come esercitare il diritto di recesso e in quali casi puoi chiedere un risarcimento danni.
Indice
Acquisto viaggio: chi è il turista, chi l’organizzatore
Partiamo proprio dalla base, dal gioco delle parti, dal «chi è chi» al momento dell’
La dicitura è frutto della combinazione tra il Codice del turismo, dal quale arriva il termine «turista», ed il Codice del consumo, che usa il termine «consumatore». Cambia poco: quel che importa è che stiamo parlando della persona che acquista o alla quale viene ceduto un pacchetto turistico acquistato da altri (un regalo di compleanno o di anniversario oppure un premio, per fare qualche esempio). Inoltre, la sua qualità di consumatore fa di lui una persona fisica che agisce per scopi estranei ad un’attività imprenditoriale o professionale. Insomma, acquista o gli viene regalato un viaggio per pura vacanza e non a scopo di lavoro. Per rilassarsi in spiaggia, non per partecipare ad una riunione e chiudere un affare in un albergo delle Maldive.
Chi è, invece, la figura che organizza e che vende il viaggio al turista consumatore? Dipende da com’è organizzato il viaggio:
- si tratta del tour operator quando questo soggetto crea il pacchetto turistico «tutto compreso» (che è la stessa cosa del pacchetto all inclusive ma detto in italiano) da fare arrivare al cliente finale tramite un’agenzia di viaggi (la quale, in questo caso, resta un semplice intermediario di vendita al dettaglio);
- le associazioni senza scopo di lucro che organizzano e vendono viaggi a scopi ricreativi, culturali, religiosi, ecc. Pensiamo, ad esempio, a circoli, sindacati, parrocchie, ecc. che organizzano e vendono per i loro associati o per i parrocchiani dei viaggi con le stesse modalità di un’agenzia (trasporto, vitto e alloggio, escursioni programmate e quant’altro).
Acquisto viaggio: cosa si intende per pacchetto turistico
Altro elemento basilare che può risultare banale ma che, come vedremo, non lo è affatto quando si tratta di tutelarsi come turista consumatore è il concetto stesso di pacchetto turistico «tutto compreso». Parliamo, cioè, di quelle proposte in un villaggio o in una crociera denominate
Affinché possa essere denominata pacchetto turistico, l’offerta deve comprendere almeno due di questi servizi insieme:
- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori ai primi due che facciano parte del pacchetto in modo significativo (escursioni, ingressi a musei o a strutture di interesse artistico, pranzo e cena, servizi di benessere, ecc.).
Almeno due di questi elementi, dunque, devono essere proposti insieme, anche se possono essere fatturati separatamente.
Acquisto viaggio: i termini del contratto
Al fine di tutelarsi come turista consumatore, il contratto per l’acquisto di un viaggio deve essere redatto per iscritto in forma chiara e precisa. Una copia, firmata dall’organizzatore o dal venditore, va rilasciata al turista. Se il viaggio lo si acquista online da un organizzatore o un venditore comunitario, il turista consumatore può ricevere a conferma della sottoscrizione oltre ad un documento cartaceo anche uno di tipo informatico (un file .pdf ad esempio) con la firma digitale del rappresentante legale o del delegato del venditore.
Che cosa deve contenere il contratto
In base alla legge, il contratto stipulato tra l’organizzatore o il venditore ed il turista consumatore al momento dell’acquisto di un viaggio per una vacanza con la formula «tutto compreso» deve contenere tutti i dettagli relativi ai servizi offerti al cliente e delle condizioni alle quali verranno usufruiti.
Per prima cosa, dunque, devono essere elencati i servizi, tra cui:
- la destinazione del viaggio;
- la durata, con date di partenza e di ritorno;
- i mezzi e le tipologie di trasporto;
- l’ubicazione;
- la categoria e la modalità dell’alloggio;
- gli eventuali pasti forniti;
- le eventuali gite o escursioni comprese nel pacchetto con presenza di guide o di accompagnatori.
Il contratto deve riportare anche:
- i dati identificativi dell’organizzatore e del venditore che lo sottoscrive ed i loro recapiti;
- il prezzo del pacchetto turistico e le modalità per l’eventuale revisione dei costi;
- l’importo da versare al momento della prenotazione (non deve essere superiore al 25% del totale);
- il termine per il pagamento del saldo;
- gli estremi dell’assicurazione obbligatoria (vedi sotto).
Infine, ci devono essere le condizioni per la
- il termine entro il quale il turista consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio;
- le eventuali spese a carico del turista consumatore per la cessione del viaggio ad un’altra persona;
- il termine entro il quale il cliente può presentare un reclamo per inadempimento o inesatta esecuzione del contratto;
- il termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in caso di modifiche contrattuali.
Prima della conclusione del contratto, l’organizzatore o il venditore che l’abbia sottoscritto devono inviare al turista consumatore che si reca in una località estera le informazioni relative ai documenti per l’espatrio (eventuale passaporto o visto) così come le indicazioni su obblighi sanitari o formalità burocratiche da adempiere per il viaggio ed il soggiorno in destinazione. Oltre a questo, se il viaggio acquistato fosse particolarmente articolato, il turista ha diritto di sapere prima della partenza:
- orario della partenza;
- località di sosta intermedia e coincidenze con altri mezzi di trasporto;
- generalità e recapiti in loco dell’organizzatore o del venditore del viaggio da contattare in caso di bisogno.
Tutte queste informazioni devono essere illustrate in un
Il contratto o il prezzo possono essere modificati?
Nulla vieta al tour operator o all’agenzia che vende il viaggio di modificare i termini del contratto, compreso il prezzo dell’offerta. Tuttavia, l’organizzatore o il venditore sono tenuti a rispettare certi vincoli. Non è possibile, infatti, chiedere al cliente di pagare di più per il pacchetto proposto:
- negli ultimi 20 giorni prima della partenza;
- in misura superiore al 10% rispetto al prezzo pattuito;
- senza una valida giustificazione (come l’aumento del carburante, dei tassi di cambio o delle imposte).
Se si verifica una di queste situazioni, come tutelarsi da turista consumatore? Il cliente ha diritto avrebbe diritto a:
- recedere il contratto ed avere indietro i soldi se l’aumento del prezzo supera il 10% rispetto al prezzo originale;
- partire per la vacanza senza aumenti di prezzo quando è trascorso il 20° giorno prima della partenza.
Può darsi, però, che, oltre al prezzo, ci siano altre modifiche sostanziali al contratto. Possono interessare, ad esempio, l’accoglienza (non più in albergo ma in un bungalow, per dire) oppure i servizi accessori (niente più visite ad alcuni centri di interesse che vengono sostituiti da altri). In questo caso, il turista consumatore ha diritto a:
- accettare la modifica del servizio o dei servizi e, quindi, la variazione del prezzo;
- non accettare la modifica, recedere il contratto e chiedere indietro i soldi anticipati;
- accettare un pacchetto alternativo equivalente, superiore (senza aumento di prezzo) o inferiore (con rimborso della differenza), comunicandolo entro 2 giorni lavorativi dalla data in cui si è venuti a sapere della modifica.
Il contratto può essere annullato?
Entrambe le parti hanno la possibilità di annullare il contratto (e di conseguenza la vacanza), anche se vanno rispettate certe condizioni.
L’organizzatore del viaggio acquistato può dire che non si parte più purché abbia un valido motivo, ad esempio per gravi ragioni di sicurezza alla destinazione o perché non è stato raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto per poter svolgere quel tipo di vacanza. In ogni caso, deve essere restituita entro sette giorni al turista consumatore la somma versata.
Anche il cliente può fare altrettanto, cioè può annullare la sua partenza
Come tutelarsi se il contratto non viene rispettato?
Il meccanismo che consente l’organizzazione di una vacanza è complesso perché coinvolge diversi attori. Non c’è solo chi organizza e chi vende il viaggio, ma ci sono anche le strutture e gli operatori che materialmente offrono i servizi al turista consumatore (la compagnia aerea, l’albergatore, il ristoratore, ecc.). Può succedere, dunque, che uno di questi pezzi dell’ingranaggio si inceppi e che ci sia qualche un disservizio. Ad esempio, che il cliente si trovi:
- mancanza di pulizia o di igiene della struttura ricettiva;
- una classificazione dell’albergo inferiore a quella prevista (ad esempio si contratta un quattro stelle e si viene «accomodati» in un tre stelle);
- la presenza di lavori in corso che creano disagi o limitano la mobilità all’interno di un villaggio;
- l’assenza di una spiaggia promessa ma non disponibile perché privata;
- la somministrazione di cibo non fresco che causa un’intossicazione alimentare.
Chi risponde in questi casi? L’hotel, l’agenzia presso la quale è stato comprato il pacchetto turistico? Il tour operator che lo ha organizzato?
Se il mancato rispetto del contratto provoca un danno da vacanza rovinata, cioè non consente al turista consumatore di recuperare le energie psicofisiche spese durante l’anno, si avrà diritto ad un rimborso per il danno che ne deriva, cioè per la mancata aspettativa di riposo che, in qualche modo, faceva parte del pacchetto turistico [3].
Può anche darsi che il contratto non venga rispettato per interruzione del servizio. Immagina, infatti, che l’organizzatore non abbia pagato quanto dovuto all’albergo o alla compagnia aerea che ti deve riportare a casa. Il turista consumatore si troverebbe, così,
Acquisto viaggio: l’assicurazione è obbligatoria?
Altro modo che ha per tutelarsi il turista consumatore al momento dell’acquisto di un viaggio è quello di pretendere l’assicurazione a cui ha diritto. Una polizza sulla responsabilità civile per danni alla persona o alle cose.
Oltre a quella obbligatoria, c’è anche un’assicurazione facoltativa che il turista consumatore può sottoscrivere ad un prezzo non elevato per coprire eventuali danni da:
- annullamento del viaggio;
- spese mediche ed infortuni;
- danni o smarrimento del bagaglio.
La prima, cioè la polizza sull’annullamento del viaggio normalmente garantisce la copertura su quei motivi che possono far saltare una vacanza e cioè:
- malattia, infortunio o decesso dell’assicurato, di un parente o del compagno di viaggio;
- patologie legate alla gravidanza;
- danni materiali subiti a causa di un incendio o di calamità naturali che impongono la rinuncia al viaggio;
- eventi di calamità naturale che impediscono di raggiungere il luogo di vacanza;
- la citazione in Tribunale in qualità di testimone ricevuta dopo la decorrenza della garanzia.
La polizza sulle spese mediche e gli infortuni, di solito, copre:
- la parcella di un medico;
- il ricovero ospedaliero dove non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale italiano;
- interventi chirurgici;
- cure dentali a seguito di infortunio.
Ci sono, però, delle polizze che coprono anche la consulenza medica telefonica, il rientro dei familiari o del compagno di viaggio, il trasporto sanitario, ecc.
Infine, l’assicurazione sul bagaglio comprende i danni materiali che derivano da:
- furto, scippo o rapina;
- incendio;
- mancata consegna del bagaglio da parte della compagnia aerea.
Resta, comunque, valida la responsabilità del tour operator
Acquisto viaggio online: come tutelarsi?
Sempre più turisti consumatori si servono di Internet acquistare un viaggio online e prenotare le proprie vacanze. Un po’ perché è più comodo e un po’ perché qualche buona offerta per risparmiare la si trova sempre, specialmente con i last minute, le occasioni dell’ultimo minuto. C’è, però, da stare attenti perché in questi casi l’unico interlocutore che abbiamo davanti è lo schermo di un computer, di un tablet o di uno smartphone, col quale dialogare risulta piuttosto arduo. Come tutelarsi?
Sappi che anche in caso di acquisto di un viaggio sul web hai gli stessi diritti di chi si reca in agenzia e cioè:
- ad essere informato su tutto ciò che concerne la tua vacanza;
- a vedere applicate le stesse regole sulle variazioni del prezzo e sulle modifiche al contratto;
- ad avere come responsabile di eventuali disservizi l’organizzatore del viaggio.
Su quello schermo, muto come un pesce, devi poter leggere le
Attenzione anche alla sicurezza nei sistemi di pagamento online e alla tutela della privacy.
Acquisto viaggio online: il turista ha il diritto di recesso?
Anche sugli acquisti di vacanze online è valido il diritto di recesso, a prescindere dal motivo, così come stipulato dall’articolo 64 del Codice del Consumo, quindi:
- diritto di recesso entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui è stato concluso il contratto;
- diritto di recesso con raccomandata a/r sottoscritta da chi ha concluso il contratto ed inviata all’indirizzo del venditore.
Il termine per il recesso è di
Acquisto viaggio: come tutelarsi da turista consumatore in aereo
La voglia di spingersi lontano dall’Italia per una vacanza insieme alle offerte delle compagnie low cost hanno favorito l’acquisto di viaggi in aereo e le prenotazioni online dei biglietti. Questo non impedisce, purtroppo, che ci possano essere delle degli imprevisti sgradevoli, come ritardi, cancellazioni, overbooking, imbarco negato o problemi con i bagagli. Situazioni che possono capitare anche quando si acquista un pacchetto presso un’agenzia. In questi casi, come tutelarsi in qualità di turista consumatore?
Occorre «scomodare» l’Unione europea (è lì apposta per quello, per essere scomodata quando serve) e dare un’occhiata alla normativa che regola il trasporto aereo in tutti gli Stati membri [4]. Il Regolamento viene applicato quando almeno uno degli aeroporti interessati dal volo (partenza o arrivo) si trova nel territorio dell’Unione ai passeggeri che:
- hanno una prenotazione confermata oppure sono stati trasferiti da un altro volo su cui disponevano di una prenotazione confermata;
- si sono presentati al check-in all’ora e nelle modalità che gli sono state comunicate per iscritto o, in mancanza di questa comunicazione, almeno 45 minuti prima della partenza;
- possiedono un biglietto che fa parte di un programma commerciale delle compagnie aeree o degli operatori turistici.
Overbooking o imbarco negato: come tutelarsi?
L’overbooking scatta quando la compagnia aerea, per garantirsi il più possibile di viaggiare con l’aere pieno, vende più biglietti rispetto ai posti che ha a disposizione pensando ad eventuali rinunce da parte di qualche passeggero. Una pratica basata su dei dati statistici relativi alla percentuale di viaggiatori che, di norma, non si presentano all’imbarco. Quindi, è come un terno al lotto: può capitare che su 200 posti a disposizione si presentino al check-in 250 passeggeri. Magari uno di questi 5° sei tu perché sei arrivato più tardi degli altri. Che
Innanzitutto, non perdere la calma. Ci sono due possibilità. La prima, rinunciare volontariamente alla prenotazione. In cambio, il vettore proporrà dei benefici sui propri servizi e dovrà corrispondere al mancato viaggiatore una di queste opzioni:
- il rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto più il primo volo di ritorno disponibile verso il punto di partenza;
- l’imbarco sul primo volo alternativo disponibile verso la destinazione finale;
- l’imbarco su un volo verso la destinazione finale in una data a scelta del passeggero compatibile con la disponibilità dei posti.
La seconda possibilità, ovviamente, è è quella di non rinunciare alla prenotazione. Se la compagnia insiste nel negare l’imbarco sul volo prenotato, dovrà pagare immediatamente un indennizzo (detto anche «compensazione pecuniaria») in questi termini:
- per le tratte fino a 1.500 km: 250 euro;
- per le tratte tra 1.500 km e 3.500 km: 400 euro;
- per tutte le altre tratte: 600 euro.
Gli indennizzi di riducono alla metà se al passeggero viene offerto l’imbarco su un volo alternativo con un ritardo massimo di 2, 3 o 4 ore rispettivamente.
Oltre a questo, in qualità di turista consumatore che non viene imbarcato e che non vuole rinunciare alla prenotazione hai diritto a:
- il rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto più il primo volo di ritorno disponibile verso il punto di partenza;
- l’imbarco sul primo volo alternativo disponibile verso la destinazione finale;
- l’imbarco su un volo verso la destinazione finale in una data a tua scelta compatibile con la disponibilità dei posti.
- pasti e bevande;
- sistemazione in albergo se si rendono necessari uno o più pernottamenti o se c’è bisogno di prolungare il soggiorno rispetto a quello previsto dal turista;
- trasporto da e per l’aeroporto;
- due chiamate telefoniche o messaggi via fax o posta elettronica.
Volo cancellato: come tutelarsi?
Problema numero due per chi acquista un viaggio e deve muoversi in aereo: che il volo verso la destinazione di vacanza o di ritorno verso casa venga cancellato. Come tutelarsi in qualità di turista consumatore? Sappi che, in questo caso, hai sempre diritto a:
- il rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto più il primo volo di ritorno disponibile verso il punto di partenza;
- l’imbarco sul primo volo alternativo disponibile verso la destinazione finale;
- l’imbarco su un volo verso la destinazione finale in una data a scelta del passeggero compatibile con la disponibilità dei posti;
- sistemazione in albergo se si rendono necessari uno o più pernottamenti o se c’è bisogno di prolungare il soggiorno rispetto a quello previsto dal turista;
- trasporto da e per l’aeroporto;
- due chiamate telefoniche o messaggi via fax o posta elettronica.
Inoltre, il turista consumatore deve ricevere immediatamente il solito indennizzo, cioè:
- per le tratte fino a 1.500 km: 250 euro;
- per le tratte tra 1.500 km e 3.500 km: 400 euro;
- per tutte le altre tratte: 600 euro.
Non in tutti i casi, però: l’indennizzo non viene corrisposto quando la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non riescono ad evitarsi nemmeno adottando tutte le misure del caso (si pensi ad un terremoto, all’eruzione di un vulcano, un’allerta terrorismo, ecc.). Oppure quando il passeggero è stato
- almeno 2 settimane prima della partenza;
- almeno 7 giorni prima con un’offerta di un volo alternativo con orario di partenza non più di 2 ore prima di quello previsto e arrivo con ritardo inferiore a 4 ore;
- meno di 7 giorni prima della partenza con un’offerta di un volo alternativo con orario di partenza non più di 1 ora prima di quello previsto e arrivo con ritardo inferiore a 2 ore.
Resta a carico della compagnia aerea dimostrare la causa della cancellazione.
Volo in ritardo: come tutelarsi?
Anche se il volo non viene cancellato e parte ma in ritardo può causare un pesante disagio al turista consumatore. Immagina di perdere una coincidenza con un altro aereo oppure di dover aspettare delle ore (a volte una o più notti) prima che venga confermata la partenza. Il modo per tutelarsi è simile a quello che abbiamo appena visto, quindi avresti diritto ad avere gratuitamente:
- pasti e bevande;
- due chiamate telefoniche o messaggi via fax o posta elettronica.
L’assistenza deve essere garantita quando il ritardo è superiore a:
- 2 ore per le tratte fino a 1.500 km;
- 3 ore per le tratte tra 1.500 e 3.500 km;
- 4 ore per tutte le altre tratte.
Se il ritardo è superiore alle 5 ore, il passeggero ha diritto a:
- il rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto più il primo volo di ritorno disponibile verso il punto di partenza;
- l’imbarco sul primo volo alternativo disponibile verso la destinazione finale;
- l’imbarco su un volo verso la destinazione finale in una data a scelta del passeggero compatibile con la disponibilità dei posti.
Se il ritardo è di almeno un giorno, il turista ha diritto a:
- sistemazione in albergo se si rendono necessari uno o più pernottamenti o se c’è bisogno di prolungare il soggiorno rispetto a quello previsto dal turista;
- trasporto da e per l’aeroporto;
Quando il volo fa parte di un pacchetto turistico che comprende, oltre alla sistemazione alberghiera, anche il biglietto aereo, il turista consumatore deve rivolgersi alla compagnia. Ma se ci sono inadempienze, qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento o di rimborso va fatta al
Il pagamento del prezzo di un viaggio «tutto compreso», incluso il volo, da parte di un terzo, non esclude il diritto alla compensazione in caso di ritardo prolungato del volo. Quindi anche in caso di acquisti realizzati da terzi che rivendono pacchetti di viaggio scatta la tutela dei diritti dei passeggeri aerei e la carta d’imbarco può bastare a provare la prenotazione confermata su un volo. Così afferma la Corte Ue con la sentenza sulla causa C-20/24.
Problemi con il bagaglio: come tutelarsi?
Altra seccatura: la ritardata o mancata consegna del bagaglio. Hai presente quando sul nastro trasportatore vedi sempre le valige degli altri ma della tua non c’è nemmeno l’ombra? Ecco, appunto. Forse ti sarà capitato qualche volta di restare sconsolato davanti a quel nastro ormai fermo perché non ha nulla in più da consegnare e di chiederti: ma il mio bagaglio, che fine ha fatto?
Se il problema è una consegna con un ritardo consistente, la compagnia aerea è tenuta a
Se il bagaglio consegnato è stato danneggiato e la compagnia aerea ha aderito alla Convenzione di Montreal del 1999, il turista consumatore ha diritto allo stesso risarcimento (1.167 euro). Se le valige contengono oggetti di valore superiore a quello del risarcimento (pensiamo, ad esempio, ad uno strumento musicale o a capi di abbigliamento particolarmente costosi) è possibile firmare una dichiarazione «di maggior valore» che darà diritto ad avere un risarcimento in base al valore dichiarato. Per quanto riguarda il bagaglio a mano, si ha sempre diritto alla stessa cifra ma occorre dimostrare la responsabilità della compagnia.
Il bagaglio si ritiene definitivamente perduto dopo 21 giorni dall’arrivo. Per quanto riguarda i voli nazionali, in caso di smarrimento il turista consumatore ha diritto ad un risarcimento fino a 6,20 euro per ogni chilo per un massimo di 222,08 euro. Per il bagaglio a mano, il risarcimento arriva fino a 1.007,09 euro a persona.
Sui voli internazionali, il risarcimento in caso di smarrimento del bagaglio è di circa 20 euro per ogni chilo, mentre per il bagaglio a mano si arriva a 388 euro a persona.
In ogni caso, è sempre possibile firmare la dichiarazione di maggior valore per ottenere un risarcimento pari alla cifra dichiarata.
La denuncia di danno o di smarrimento va presentata immediatamente all’ufficio assistenza bagagli dell’aeroporto. Occorre anche presentare un reclamo alla compagnia aerea compilando un modulo messo a disposizione nello stesso aeroporto dal vettore. Se il reclamo non viene presentato subito, può essere inviato:
- entro 7 giorni dalla consegna in caso di danneggiamento;
- entro 21 giorni dalla consegna in caso di ritardo.
Danni ai passeggeri: come tutelarsi?
Che succede, infine, in caso di un danno ai passeggeri durante il trasporto aereo (un atterraggio di emergenza, una perturbazione particolarmente violenta durante il volo, ecc.)? Se la compagnia interessata ha aderito alla Convenzione di Montreal o è, comunque, un vettore di un Paese Ue, deve rispondere del danno
Se la compagnia è extracomunitaria ma viaggia da o per un Paese dell’Unione, non è tenuta, ovviamente, ad applicare il regolamento europeo ma è obbligata, comunque, ad informare preventivamente il passeggero del regime che adotta.
Se il danno si verifica tra il terminal e l’aereo (ad esempio in caso di incidente di uno di quei bus che trasportano il passeggero fino alla scaletta), la responsabilità non è della compagna ma di chi gestisce i servizi a terra.
Acquisto viaggio: come tutelarsi da turista consumatore in albergo
Così, e se Dio vuole e senza problemi, sei arrivato a destinazione. Acquistato il viaggio oppure fatta la prenotazione per conto proprio, atterrato l’aereo e con il bagaglio in mano, eccoti in
La prenotazione semplice
La prenotazione semplice è quella che si fa in modo verbale, cioè con una telefonata in cui si fornisce il proprio nome, si chiede che tipo di servizi offre la struttura e quanto si spende, si dice quanti giorni si intende restare e quanti posti letto occorrono. Questo tipo di prenotazione non genera alcun obbligo da parte del turista consumatore: sarà l’albergatore a dover concludere il contratto. Successivamente, il turista potrà confermare il tutto per iscritto via fax o via e-mail per evitare sorprese ad entrambe le parti.
La prenotazione come conclusione del contratto
L’albergatore chiederà una caparra sul costo del soggiorno al momento della prenotazione. Il pagamento comporta l’impegno dell’albergatore e del cliente di rispettare l’accordo e l’eventuale risarcimento del danno da parte di chi si dimostra inadempiente (l’albergatore quando non ha riservato la camera, il turista quando non si presenta in albergo).
Il contratto non viene rispettato: come tutelarsi?
Come detto, entrambe le parti devono rispettare l’impegno preso al momento della prenotazione. Ma che cosa succederebbe se così non fosse?
Se a mancare a quest’obbligo è l’albergatore, cioè se quando il turista si presenta alla reception si sente dire che non ci sono camere disponibili, il titolare della struttura è tenuto a risarcire il danno in uno di questi modi:
- offrendo al cliente una sistemazione alternativa nello stesso luogo e a pari condizioni;
- pagando un risarcimento pecuniario.
Se, invece, è il turista nel torto, cioè non si presenta in albergo nella data indicata al momento della prenotazione, sarà lui a risarcire l’albergatore in proporzione al mancato guadagno della struttura, cioè al prezzo della camera per il numero di giorni prenotati escludendo i servizi accessori non goduti. Somma che la struttura è facilmente in grado di garantirsi trattenendola dalla carta di credito, richiesta molto spesso proprio a questo scopo al momento della prenotazione.
La sicurezza del turista consumatore in albergo
L’albergatore è tenuto a garantire la sorveglianza, l’igiene e la sicurezza nella sua struttura nel rispetto delle normative in vigore. Se, per esempio, un turista consumatore si fa male all’interno dell’albergo perché manca l’adeguata illuminazione e non vede un gradino nel corridoio, l’albergatore deve rispondere del danno subìto dal cliente. Lo stesso succede se il cliente cade nel bagno perché non dotato di tappetini antisdrucciolo o di una maniglia di sostegno. Il titolare della struttura non risponde solo delle condotte negligenti del cliente.
Se le cose depositate in hotel dal turista vengono deteriorate o rubate, ne risponde l’albergatore [5]. Sia chiaro che per «depositate» si intende semplicemente portate in albergo, quindi tenute in camera, o consegnate al personale dell’hotel per la loro custodia. Sulle cose portate non occorre dimostrare la responsabilità dell’albergatore ma sì l’esistenza del contratto di albergo, l’evento dannoso, la sua realizzazione all’interno dell’albergo e l’entità del danno.
Se quelle cose sono state, invece, consegnate al personale della struttura per la loro custodia, non ci sono limiti per il risarcimento. Quando il cliente lo richiede, l’albergatore è tenuto a prendere in consegna e a custodire denaro, oggetti di valore (gioielli, ad esempio) e quant’altro. È possibile che chieda di custodire questi beni in busta chiusa e sigillata. Se rifiuta la custodia e succede qualcosa, ne risponde illimitatamente. Il cliente è obbligato a dimostrare l’avvenuta consegna, quindi conviene sempre farsi dare una ricevuta.
La responsabilità dell’albergatore comprende anche i veicoli parcheggiati nelle pertinenze dell’albergo. Quindi, se l’auto del turista posteggiata nel parcheggio privato dell’hotel viene danneggiata o rubata ne risponde l’albergatore ma a patto che ci sia un apposito accordo sulla custodia del veicolo, con la consegna delle chiavi del garage o con il pagamento del parcheggio.
In sintesi: tutti i diritti dei passeggeri turisti
I diritti del viaggiatore in aereo come turista variano a seconda che l’acquisto riguardi un volo singolo o un pacchetto turistico “tutto compreso”. Di seguito, analizziamo entrambe le situazioni.
Acquisto del volo singolo
Quando un viaggiatore acquista un volo singolo, i suoi diritti sono principalmente regolati dal Regolamento (CE) n. 261/2004, che stabilisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
In caso di cancellazione del volo, il passeggero:
- ha diritto all’assistenza, ossia a pasti e bevande, sistemazione in albergo se necessario, trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione, e due chiamate telefoniche o messaggi via fax o e-mail;
- può scegliere tra il rimborso del prezzo del biglietto entro sette giorni o l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale;
- ha diritto a una compensazione pecuniaria che varia da 250 a 600 euro, a seconda della distanza del volo, salvo che il vettore dimostri che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali.
In caso di ritardo prolungato, il passeggero:
- ha diritto all’assistenza prevista dall’articolo 9 del Regolamento, che include pasti, bevande, sistemazione in albergo e comunicazioni;
- se il ritardo all’arrivo è pari o superiore a tre ore, il passeggero ha diritto alla stessa compensazione pecuniaria prevista per la cancellazione del volo.
In caso di negato imbarco, il passeggero ha diritto all’assistenza e alla compensazione pecuniaria, salvo che il negato imbarco sia dovuto a circostanze eccezionali.
Obblighi del vettore aereo
Il vettore aereo è tenuto a fornire assistenza ai passeggeri anche in caso di circostanze eccezionali, come condizioni meteorologiche avverse o scioperi. Tuttavia, in tali casi, il vettore può essere esonerato dall’obbligo di pagare la compensazione pecuniaria.
Acquisto del pacchetto turistico “Tutto Compreso”
Quando un viaggiatore acquista un pacchetto turistico “tutto compreso”, i suoi diritti sono regolati dal Codice del Turismo (D.lgs. n. 79/2011) e dal Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005).
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico sono responsabili dell’esatta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, indipendentemente dal fatto che tali prestazioni siano fornite da terzi.
In caso di mancato o inesatto adempimento, il turista ha diritto al risarcimento del danno, compreso il danno da vacanza rovinata, correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.
L’organizzatore deve fornire al turista tutte le informazioni necessarie prima della conclusione del contratto, come gli orari dei voli, le condizioni di trasporto, le formalità sanitarie e i documenti necessari per il viaggio.
Se prima della partenza l’organizzatore modifica in modo significativo uno o più elementi del contratto, il turista può accettare la modifica o recedere dal contratto senza penali, ottenendo il rimborso delle somme versate.
Se il volo incluso nel pacchetto turistico subisce un ritardo o viene cancellato, l’organizzatore è responsabile nei confronti del turista per i disagi subiti, anche se la responsabilità è del vettore aereo.
Il turista ha diritto al risarcimento del danno, che può includere sia danni patrimoniali (ad esempio, spese sostenute) sia danni non patrimoniali (ad esempio, stress e disagio).
Danno da vacanza rovinata
Il turista può richiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata, che tiene conto del tempo di vacanza inutilmente trascorso e dell’irripetibilità dell’occasione perduta .