Acquisto viaggi: come tutelarsi in qualità di turista consumatore

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I diritti di chi si rivolge ad un’agenzia di viaggi o ad un tour operator per un pacchetto vacanze. La prenotazione sicura in albergo o nella casa in affitto.

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Stai sognando la tua prossima vacanza, ma hai paura di brutte sorprese al momento dell’acquisto del viaggio. Spesso, le foto patinate dei cataloghi e le offerte allettanti possono farci abbassare la guardia. Ma è proprio in questi momenti che bisogna essere più attenti. Non si tratta di dubitare dell’onestà di tutti i professionisti del turismo (la maggior parte è corretta), ma di conoscere i propri diritti per evitare spiacevoli sorprese. Ebbene, come turista consumatore, come tutelarsi nell’acquisto viaggi?

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La legge, e in particolare il Codice del Turismo (un decreto legislativo del 2011 [1]), stabilisce regole chiare per proteggere i tuoi diritti da eventuali fregature. Ma quali sono questi diritti e come puoi farli valere? In questa guida completa, ti spiegheremo tutto quello che devi sapere per un acquisto viaggi sicuro e senza stress.

In questo articolo, scoprirai cos’è un “viaggio organizzato tutto compreso” (pacchetto turistico) e chi sono l’organizzatore e l’intermediario, quali sono le informazioni obbligatorie che devi ricevere prima di acquistare un viaggio, cosa deve contenere il contratto di viaggio e quali sono le tue garanzie, come esercitare il diritto di recesso e in quali casi puoi chiedere un risarcimento danni.

Acquisto viaggio: chi è il turista, chi l’organizzatore

Partiamo proprio dalla base, dal gioco delle parti, dal «chi è chi» al momento dell’

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acquisto del viaggio e si cerca di tutelarsi in qualità di turista consumatore. Ecco, partiamo proprio da lui: chi è, per la legge, il «turista consumatore»?

La dicitura è frutto della combinazione tra il Codice del turismo, dal quale arriva il termine «turista», ed il Codice del consumo, che usa il termine «consumatore». Cambia poco: quel che importa è che stiamo parlando della persona che acquista o alla quale viene ceduto un pacchetto turistico acquistato da altri (un regalo di compleanno o di anniversario oppure un premio, per fare qualche esempio). Inoltre, la sua qualità di consumatore fa di lui una persona fisica che agisce per scopi estranei ad un’attività imprenditoriale o professionale. Insomma, acquista o gli viene regalato un viaggio per pura vacanza e non a scopo di lavoro. Per rilassarsi in spiaggia, non per partecipare ad una riunione e chiudere un affare in un albergo delle Maldive.

Chi è, invece, la figura che organizza e che vende il viaggio al turista consumatore? Dipende da com’è organizzato il viaggio:

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Acquisto viaggio: cosa si intende per pacchetto turistico

Altro elemento basilare che può risultare banale ma che, come vedremo, non lo è affatto quando si tratta di tutelarsi come turista consumatore è il concetto stesso di pacchetto turistico «tutto compreso». Parliamo, cioè, di quelle proposte in un villaggio o in una crociera denominate

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all inclusive e per le quali viene chiesto un prezzo forfettario.

Affinché possa essere denominata pacchetto turistico, l’offerta deve comprendere almeno due di questi servizi insieme:

Almeno due di questi elementi, dunque, devono essere proposti insieme, anche se possono essere fatturati separatamente.

Acquisto viaggio: i termini del contratto

Al fine di tutelarsi come turista consumatore, il contratto per l’acquisto di un viaggio deve essere redatto per iscritto in forma chiara e precisa. Una copia, firmata dall’organizzatore o dal venditore, va rilasciata al turista. Se il viaggio lo si acquista online da un organizzatore o un venditore comunitario, il turista consumatore può ricevere a conferma della sottoscrizione oltre ad un documento cartaceo anche uno di tipo informatico (un file .pdf ad esempio) con la firma digitale del rappresentante legale o del delegato del venditore.

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Che cosa deve contenere il contratto

In base alla legge, il contratto stipulato tra l’organizzatore o il venditore ed il turista consumatore al momento dell’acquisto di un viaggio per una vacanza con la formula «tutto compreso» deve contenere tutti i dettagli relativi ai servizi offerti al cliente e delle condizioni alle quali verranno usufruiti.

Per prima cosa, dunque, devono essere elencati i servizi, tra cui:

Il contratto deve riportare anche:

Infine, ci devono essere le condizioni per la

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gestione del contratto, vale a dire:

Prima della conclusione del contratto, l’organizzatore o il venditore che l’abbia sottoscritto devono inviare al turista consumatore che si reca in una località estera le informazioni relative ai documenti per l’espatrio (eventuale passaporto o visto) così come le indicazioni su obblighi sanitari o formalità burocratiche da adempiere per il viaggio ed il soggiorno in destinazione. Oltre a questo, se il viaggio acquistato fosse particolarmente articolato, il turista ha diritto di sapere prima della partenza:

Tutte queste informazioni devono essere illustrate in un

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opuscolo (prima era facoltativo, ora è obbligatorio) e dovranno essere rispettate così come riportate, a meno di variazioni concordate per iscritto da entrambe le parti.

Il contratto o il prezzo possono essere modificati?

Nulla vieta al tour operator o all’agenzia che vende il viaggio di modificare i termini del contratto, compreso il prezzo dell’offerta. Tuttavia, l’organizzatore o il venditore sono tenuti a rispettare certi vincoli. Non è possibile, infatti, chiedere al cliente di pagare di più per il pacchetto proposto:

Se si verifica una di queste situazioni, come tutelarsi da turista consumatore? Il cliente ha diritto avrebbe diritto a:

Può darsi, però, che, oltre al prezzo, ci siano altre modifiche sostanziali al contratto. Possono interessare, ad esempio, l’accoglienza (non più in albergo ma in un bungalow, per dire) oppure i servizi accessori (niente più visite ad alcuni centri di interesse che vengono sostituiti da altri). In questo caso, il turista consumatore ha diritto a:

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Il contratto può essere annullato?

Entrambe le parti hanno la possibilità di annullare il contratto (e di conseguenza la vacanza), anche se vanno rispettate certe condizioni.

L’organizzatore del viaggio acquistato può dire che non si parte più purché abbia un valido motivo, ad esempio per gravi ragioni di sicurezza alla destinazione o perché non è stato raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto per poter svolgere quel tipo di vacanza. In ogni caso, deve essere restituita entro sette giorni al turista consumatore la somma versata.

Anche il cliente può fare altrettanto, cioè può annullare la sua partenza

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ad esempio per un problema di salute in famiglia o perché saltano le ferie al lavoro a causa di un grave imprevisto. Il turista consumatore non può, in questo caso, recedere il contratto ma ha il diritto di cederlo ad un’altra persona (dalla quale, eventualmente, si farà dare i soldi in cambio della vacanza). Deve, però, comunicarlo entro 4 giorni prima della partenza indicando le generalità di chi viaggerà al posto suo [2].

Come tutelarsi se il contratto non viene rispettato?

Il meccanismo che consente l’organizzazione di una vacanza è complesso perché coinvolge diversi attori. Non c’è solo chi organizza e chi vende il viaggio, ma ci sono anche le strutture e gli operatori che materialmente offrono i servizi al turista consumatore (la compagnia aerea, l’albergatore, il ristoratore, ecc.). Può succedere, dunque, che uno di questi pezzi dell’ingranaggio si inceppi e che ci sia qualche un disservizio. Ad esempio, che il cliente si trovi:

Chi risponde in questi casi? L’hotel, l’agenzia presso la quale è stato comprato il pacchetto turistico? Il tour operator che lo ha organizzato?

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Come può tutelarsi il turista consumatore? In casi come quelli citati e, comunque, di fronte ad un episodio che dimostra che il contratto non è stato rispettato, deve essere il tour operator a farsi carico di risolvere qualsiasi tipo di problema. Pertanto, spetta all’organizzatore della vacanza e non all’intermediario che l’ha venduta o al titolare dell’albergo affrontare la situazione e risarcire l’eventuale danno. L’organizzatore – se ci saranno gli estremi – potrà decidere un in secondo momento di rivalersi con chi ha materialmente provocato il disagio al turista.

Se il mancato rispetto del contratto provoca un danno da vacanza rovinata, cioè non consente al turista consumatore di recuperare le energie psicofisiche spese durante l’anno, si avrà diritto ad un rimborso per il danno che ne deriva, cioè per la mancata aspettativa di riposo che, in qualche modo, faceva parte del pacchetto turistico [3].

Può anche darsi che il contratto non venga rispettato per interruzione del servizio. Immagina, infatti, che l’organizzatore non abbia pagato quanto dovuto all’albergo o alla compagnia aerea che ti deve riportare a casa. Il turista consumatore si troverebbe, così,

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abbandonato all’estero pur avendo pagato il suo pacchetto vacanza. Come tutelarsi? Nel caso in cui occorra attingere ai propri mezzi economici per continuare il soggiorno o per tornare a casa aggiungendo altri soldi a quanto pagato, sarà l’organizzatore a rispondere. Entro 3 mesi bisognerà chiedere il rimborso, che arriverà grazie ad un apposito Fondo di garanzia.

Acquisto viaggio: l’assicurazione è obbligatoria?

Altro modo che ha per tutelarsi il turista consumatore al momento dell’acquisto di un viaggio è quello di pretendere l’assicurazione a cui ha diritto. Una polizza sulla responsabilità civile per danni alla persona o alle cose.

Oltre a quella obbligatoria, c’è anche un’assicurazione facoltativa che il turista consumatore può sottoscrivere ad un prezzo non elevato per coprire eventuali danni da:

La prima, cioè la polizza sull’annullamento del viaggio normalmente garantisce la copertura su quei motivi che possono far saltare una vacanza e cioè:

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La polizza sulle spese mediche e gli infortuni, di solito, copre:

Ci sono, però, delle polizze che coprono anche la consulenza medica telefonica, il rientro dei familiari o del compagno di viaggio, il trasporto sanitario, ecc.

Infine, l’assicurazione sul bagaglio comprende i danni materiali che derivano da:

Resta, comunque, valida la responsabilità del tour operator

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in caso di smarrimento o di danneggiamento del bagaglio o il furto all’interno della struttura alberghiera.

Acquisto viaggio online: come tutelarsi?

Sempre più turisti consumatori si servono di Internet acquistare un viaggio online e prenotare le proprie vacanze. Un po’ perché è più comodo e un po’ perché qualche buona offerta per risparmiare la si trova sempre, specialmente con i last minute, le occasioni dell’ultimo minuto. C’è, però, da stare attenti perché in questi casi l’unico interlocutore che abbiamo davanti è lo schermo di un computer, di un tablet o di uno smartphone, col quale dialogare risulta piuttosto arduo. Come tutelarsi?

Sappi che anche in caso di acquisto di un viaggio sul web hai gli stessi diritti di chi si reca in agenzia e cioè:

Su quello schermo, muto come un pesce, devi poter leggere le

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condizioni contrattuali del viaggio che stai per acquistare. Va da sé che più è credibile e affidabile il sito, meglio è: non manca mai il malintenzionato che approfitta dell’ingenuità di qualche cliente e gli vende un pacco inesistente chissà dove in cambio di un po’ di soldi. Ecco perché conviene sempre scegliere un sito che abbia anche una presenza fisica, cioè una sede «materiale» da qualche parte, che mostri gli estremi della sua affiliazione di categoria e dell’autorizzazione amministrativa per esercitare l’attività.

Attenzione anche alla sicurezza nei sistemi di pagamento online e alla tutela della privacy.

Acquisto viaggio online: il turista ha il diritto di recesso?

Anche sugli acquisti di vacanze online è valido il diritto di recesso, a prescindere dal motivo, così come stipulato dall’articolo 64 del Codice del Consumo, quindi:

Il termine per il recesso è di

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90 giorni se il venditore non ha soddisfatto i requisiti sul diritto di informazione sul recesso oppure l’informazione data era incompleta o sbagliata.

Acquisto viaggio: come tutelarsi da turista consumatore in aereo

La voglia di spingersi lontano dall’Italia per una vacanza insieme alle offerte delle compagnie low cost hanno favorito l’acquisto di viaggi in aereo e le prenotazioni online dei biglietti. Questo non impedisce, purtroppo, che ci possano essere delle degli imprevisti sgradevoli, come ritardi, cancellazioni, overbooking, imbarco negato o problemi con i bagagli. Situazioni che possono capitare anche quando si acquista un pacchetto presso un’agenzia. In questi casi, come tutelarsi in qualità di turista consumatore?

Occorre «scomodare» l’Unione europea (è lì apposta per quello, per essere scomodata quando serve) e dare un’occhiata alla normativa che regola il trasporto aereo in tutti gli Stati membri [4]. Il Regolamento viene applicato quando almeno uno degli aeroporti interessati dal volo (partenza o arrivo) si trova nel territorio dell’Unione ai passeggeri che:

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Overbooking o imbarco negato: come tutelarsi?

L’overbooking scatta quando la compagnia aerea, per garantirsi il più possibile di viaggiare con l’aere pieno, vende più biglietti rispetto ai posti che ha a disposizione pensando ad eventuali rinunce da parte di qualche passeggero. Una pratica basata su dei dati statistici relativi alla percentuale di viaggiatori che, di norma, non si presentano all’imbarco. Quindi, è come un terno al lotto: può capitare che su 200 posti a disposizione si presentino al check-in 250 passeggeri. Magari uno di questi 5° sei tu perché sei arrivato più tardi degli altri. Che

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cosa può fare il turista consumatore?

Innanzitutto, non perdere la calma. Ci sono due possibilità. La prima, rinunciare volontariamente alla prenotazione. In cambio, il vettore proporrà dei benefici sui propri servizi e dovrà corrispondere al mancato viaggiatore una di queste opzioni:

La seconda possibilità, ovviamente, è è quella di non rinunciare alla prenotazione. Se la compagnia insiste nel negare l’imbarco sul volo prenotato, dovrà pagare immediatamente un indennizzo (detto anche «compensazione pecuniaria») in questi termini:

Gli indennizzi di riducono alla metà se al passeggero viene offerto l’imbarco su un volo alternativo con un ritardo massimo di 2, 3 o 4 ore rispettivamente.

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Oltre a questo, in qualità di turista consumatore che non viene imbarcato e che non vuole rinunciare alla prenotazione hai diritto a:

Volo cancellato: come tutelarsi?

Problema numero due per chi acquista un viaggio e deve muoversi in aereo: che il volo verso la destinazione di vacanza o di ritorno verso casa venga cancellato. Come tutelarsi in qualità di turista consumatore? Sappi che, in questo caso, hai sempre diritto a:

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Inoltre, il turista consumatore deve ricevere immediatamente il solito indennizzo, cioè:

Non in tutti i casi, però: l’indennizzo non viene corrisposto quando la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non riescono ad evitarsi nemmeno adottando tutte le misure del caso (si pensi ad un terremoto, all’eruzione di un vulcano, un’allerta terrorismo, ecc.). Oppure quando il passeggero è stato

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avvertito della cancellazione:

Resta a carico della compagnia aerea dimostrare la causa della cancellazione.

Volo in ritardo: come tutelarsi?

Anche se il volo non viene cancellato e parte ma in ritardo può causare un pesante disagio al turista consumatore. Immagina di perdere una coincidenza con un altro aereo oppure di dover aspettare delle ore (a volte una o più notti) prima che venga confermata la partenza. Il modo per tutelarsi è simile a quello che abbiamo appena visto, quindi avresti diritto ad avere gratuitamente:

L’assistenza deve essere garantita quando il ritardo è superiore a:

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Se il ritardo è superiore alle 5 ore, il passeggero ha diritto a:

Se il ritardo è di almeno un giorno, il turista ha diritto a:

Quando il volo fa parte di un pacchetto turistico che comprende, oltre alla sistemazione alberghiera, anche il biglietto aereo, il turista consumatore deve rivolgersi alla compagnia. Ma se ci sono inadempienze, qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento o di rimborso va fatta al

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tour operator che, come detto più volte, è l’unico responsabile dell’organizzazione del viaggio.

Il pagamento del prezzo di un viaggio «tutto compreso», incluso il volo, da parte di un terzo, non esclude il diritto alla compensazione in caso di ritardo prolungato del volo. Quindi anche in caso di acquisti realizzati da terzi che rivendono pacchetti di viaggio scatta la tutela dei diritti dei passeggeri aerei e la carta d’imbarco può bastare a provare la prenotazione confermata su un volo. Così afferma la Corte Ue con la sentenza sulla causa C-20/24.

Problemi con il bagaglio: come tutelarsi?

Altra seccatura: la ritardata o mancata consegna del bagaglio. Hai presente quando sul nastro trasportatore vedi sempre le valige degli altri ma della tua non c’è nemmeno l’ombra? Ecco, appunto. Forse ti sarà capitato qualche volta di restare sconsolato davanti a quel nastro ormai fermo perché non ha nulla in più da consegnare e di chiederti: ma il mio bagaglio, che fine ha fatto?

Se il problema è una consegna con un ritardo consistente, la compagnia aerea è tenuta a

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rimborsare le spese documentate riguardanti i beni di prima necessità entro il limite di 1.167 euro. Il vettore può indicare al passeggero i negozi convenzionati ed i beni che rimborserà immediatamente.

Se il bagaglio consegnato è stato danneggiato e la compagnia aerea ha aderito alla Convenzione di Montreal del 1999, il turista consumatore ha diritto allo stesso risarcimento (1.167 euro). Se le valige contengono oggetti di valore superiore a quello del risarcimento (pensiamo, ad esempio, ad uno strumento musicale o a capi di abbigliamento particolarmente costosi) è possibile firmare una dichiarazione «di maggior valore» che darà diritto ad avere un risarcimento in base al valore dichiarato. Per quanto riguarda il bagaglio a mano, si ha sempre diritto alla stessa cifra ma occorre dimostrare la responsabilità della compagnia.

Il bagaglio si ritiene definitivamente perduto dopo 21 giorni dall’arrivo. Per quanto riguarda i voli nazionali, in caso di smarrimento il turista consumatore ha diritto ad un risarcimento fino a 6,20 euro per ogni chilo per un massimo di 222,08 euro. Per il bagaglio a mano, il risarcimento arriva fino a 1.007,09 euro a persona.

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Sui voli internazionali, il risarcimento in caso di smarrimento del bagaglio è di circa 20 euro per ogni chilo, mentre per il bagaglio a mano si arriva a 388 euro a persona.

In ogni caso, è sempre possibile firmare la dichiarazione di maggior valore per ottenere un risarcimento pari alla cifra dichiarata.

La denuncia di danno o di smarrimento va presentata immediatamente all’ufficio assistenza bagagli dell’aeroporto. Occorre anche presentare un reclamo alla compagnia aerea compilando un modulo messo a disposizione nello stesso aeroporto dal vettore. Se il reclamo non viene presentato subito, può essere inviato:

Danni ai passeggeri: come tutelarsi?

Che succede, infine, in caso di un danno ai passeggeri durante il trasporto aereo (un atterraggio di emergenza, una perturbazione particolarmente violenta durante il volo, ecc.)? Se la compagnia interessata ha aderito alla Convenzione di Montreal o è, comunque, un vettore di un Paese Ue, deve rispondere del danno

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senza limiti massimi e non potrà contestare la richiesta di risarcimento quando questa non supera i 116.665 euro. Dovrà versare entro 15 giorni un acconto di circa 18.667 euro. Se la richiesta è superiore, la compagnia può contestarla a patto che riesca a dimostrare di non avere avuto delle responsabilità sul danno.

Se la compagnia è extracomunitaria ma viaggia da o per un Paese dell’Unione, non è tenuta, ovviamente, ad applicare il regolamento europeo ma è obbligata, comunque, ad informare preventivamente il passeggero del regime che adotta.

Se il danno si verifica tra il terminal e l’aereo (ad esempio in caso di incidente di uno di quei bus che trasportano il passeggero fino alla scaletta), la responsabilità non è della compagna ma di chi gestisce i servizi a terra.

Acquisto viaggio: come tutelarsi da turista consumatore in albergo

Così, e se Dio vuole e senza problemi, sei arrivato a destinazione. Acquistato il viaggio oppure fatta la prenotazione per conto proprio, atterrato l’aereo e con il bagaglio in mano, eccoti in

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albergo. Ma quale tipo di prenotazione hai fatto? Sappi che ce ne sono due tipi e che a seconda di quella che è stata fatta ci possono essere delle conseguenze diverse

La prenotazione semplice

La prenotazione semplice è quella che si fa in modo verbale, cioè con una telefonata in cui si fornisce il proprio nome, si chiede che tipo di servizi offre la struttura e quanto si spende, si dice quanti giorni si intende restare e quanti posti letto occorrono. Questo tipo di prenotazione non genera alcun obbligo da parte del turista consumatore: sarà l’albergatore a dover concludere il contratto. Successivamente, il turista potrà confermare il tutto per iscritto via fax o via e-mail per evitare sorprese ad entrambe le parti.

La prenotazione come conclusione del contratto

L’albergatore chiederà una caparra sul costo del soggiorno al momento della prenotazione. Il pagamento comporta l’impegno dell’albergatore e del cliente di rispettare l’accordo e l’eventuale risarcimento del danno da parte di chi si dimostra inadempiente (l’albergatore quando non ha riservato la camera, il turista quando non si presenta in albergo).

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Il contratto non viene rispettato: come tutelarsi?

Come detto, entrambe le parti devono rispettare l’impegno preso al momento della prenotazione. Ma che cosa succederebbe se così non fosse?

Se a mancare a quest’obbligo è l’albergatore, cioè se quando il turista si presenta alla reception si sente dire che non ci sono camere disponibili, il titolare della struttura è tenuto a risarcire il danno in uno di questi modi:

Se, invece, è il turista nel torto, cioè non si presenta in albergo nella data indicata al momento della prenotazione, sarà lui a risarcire l’albergatore in proporzione al mancato guadagno della struttura, cioè al prezzo della camera per il numero di giorni prenotati escludendo i servizi accessori non goduti. Somma che la struttura è facilmente in grado di garantirsi trattenendola dalla carta di credito, richiesta molto spesso proprio a questo scopo al momento della prenotazione.

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La sicurezza del turista consumatore in albergo

L’albergatore è tenuto a garantire la sorveglianza, l’igiene e la sicurezza nella sua struttura nel rispetto delle normative in vigore. Se, per esempio, un turista consumatore si fa male all’interno dell’albergo perché manca l’adeguata illuminazione e non vede un gradino nel corridoio, l’albergatore deve rispondere del danno subìto dal cliente. Lo stesso succede se il cliente cade nel bagno perché non dotato di tappetini antisdrucciolo o di una maniglia di sostegno. Il titolare della struttura non risponde solo delle condotte negligenti del cliente.

Se le cose depositate in hotel dal turista vengono deteriorate o rubate, ne risponde l’albergatore [5]. Sia chiaro che per «depositate» si intende semplicemente portate in albergo, quindi tenute in camera, o consegnate al personale dell’hotel per la loro custodia. Sulle cose portate non occorre dimostrare la responsabilità dell’albergatore ma sì l’esistenza del contratto di albergo, l’evento dannoso, la sua realizzazione all’interno dell’albergo e l’entità del danno.

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Se quelle cose sono state, invece, consegnate al personale della struttura per la loro custodia, non ci sono limiti per il risarcimento. Quando il cliente lo richiede, l’albergatore è tenuto a prendere in consegna e a custodire denaro, oggetti di valore (gioielli, ad esempio) e quant’altro. È possibile che chieda di custodire questi beni in busta chiusa e sigillata. Se rifiuta la custodia e succede qualcosa, ne risponde illimitatamente. Il cliente è obbligato a dimostrare l’avvenuta consegna, quindi conviene sempre farsi dare una ricevuta.

La responsabilità dell’albergatore comprende anche i veicoli parcheggiati nelle pertinenze dell’albergo. Quindi, se l’auto del turista posteggiata nel parcheggio privato dell’hotel viene danneggiata o rubata ne risponde l’albergatore ma a patto che ci sia un apposito accordo sulla custodia del veicolo, con la consegna delle chiavi del garage o con il pagamento del parcheggio.

In sintesi: tutti i diritti dei passeggeri turisti

I diritti del viaggiatore in aereo come turista variano a seconda che l’acquisto riguardi un volo singolo o un pacchetto turistico “tutto compreso”. Di seguito, analizziamo entrambe le situazioni.

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Acquisto del volo singolo

Quando un viaggiatore acquista un volo singolo, i suoi diritti sono principalmente regolati dal Regolamento (CE) n. 261/2004, che stabilisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.

In caso di cancellazione del volo, il passeggero:

In caso di ritardo prolungato, il passeggero:

In caso di negato imbarco, il passeggero ha diritto all’assistenza e alla compensazione pecuniaria, salvo che il negato imbarco sia dovuto a circostanze eccezionali.

Obblighi del vettore aereo

Il vettore aereo è tenuto a fornire assistenza ai passeggeri anche in caso di circostanze eccezionali, come condizioni meteorologiche avverse o scioperi. Tuttavia, in tali casi, il vettore può essere esonerato dall’obbligo di pagare la compensazione pecuniaria.

Acquisto del pacchetto turistico “Tutto Compreso”

Quando un viaggiatore acquista un pacchetto turistico “tutto compreso”, i suoi diritti sono regolati dal Codice del Turismo (D.lgs. n. 79/2011) e dal Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005).

L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico sono responsabili dell’esatta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, indipendentemente dal fatto che tali prestazioni siano fornite da terzi.

In caso di mancato o inesatto adempimento, il turista ha diritto al risarcimento del danno, compreso il danno da vacanza rovinata, correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.

L’organizzatore deve fornire al turista tutte le informazioni necessarie prima della conclusione del contratto, come gli orari dei voli, le condizioni di trasporto, le formalità sanitarie e i documenti necessari per il viaggio.

Se prima della partenza l’organizzatore modifica in modo significativo uno o più elementi del contratto, il turista può accettare la modifica o recedere dal contratto senza penali, ottenendo il rimborso delle somme versate.

Se il volo incluso nel pacchetto turistico subisce un ritardo o viene cancellato, l’organizzatore è responsabile nei confronti del turista per i disagi subiti, anche se la responsabilità è del vettore aereo.

Il turista ha diritto al risarcimento del danno, che può includere sia danni patrimoniali (ad esempio, spese sostenute) sia danni non patrimoniali (ad esempio, stress e disagio).

Danno da vacanza rovinata

Il turista può richiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata, che tiene conto del tempo di vacanza inutilmente trascorso e dell’irripetibilità dell’occasione perduta .

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