Dichiarazione di successione: come fare e quando
Successioni: non è bello trovarsi, all’alba di un dolore, ad affrontare anche i problemi burocratici; eppure la dichiarazione di successione è un adempimento tutt’altro che semplice e lineare. Vediamo di che si tratta e come fare per “uscirne vivi”.
La dichiarazione di successione è un documento di natura fiscale a carico degli eredi del defunto. Sserve a informare l’Agenzia delle Entrate sull’ammontare e composizione del patrimonio ereditato per calcolare e pagare diverse imposte che variano a seconda del valore dello stesso e del grado di parentela.
Indice
Quando, come e dove presentare la dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata entro
La dichiarazione va presentata presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al luogo di apertura della successione o – come sempre più frequentemente avviene – in via telematica direttamente dal dichiarante ovvero da soggetti delegati quali un commercialista o un Caf (non è obbligatorio rivolgersi ad un notaio). L’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio sito internet un programma software gratuito per compilarla ed inviarla.
La presentazione cartacea del modello all’ufficio territoriale competente, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente è consentita in via eccezionale solo per i residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica.
Con la presentazione della dichiarazione di successione il dichiarante è tenuto contestualmente al pagamento (se dovute) delle imposte ipotecarie e catastali, dell’imposta di bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali che si pagano in “
- dichiarazione presentata direttamente dal dichiarante: il pagamento deve essere effettuato mediante addebito diretto sul conto corrente;
- dichiarazione presentata tramite intermediario abilitato: il pagamento deve essere effettuato mediante addebito on line disposto dall’intermediario sul conto corrente del dichiarante;
- dichiarazione presentata tramite l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione, utilizzando il modello F24 oppure mediante addebito sul conto corrente.
Successivamente ai controlli effettuati dall’ufficio, il sistema dell’Agenzia delle Entrate, rilascia una ricevuta (con una copia semplice della dichiarazione di successione) contenente gli estremi di registrazione che sarà resa disponibile nel “
Con la presentazione della dichiarazione di successione non è necessario effettuare separatamente le volture catastali di fabbricati e terreni: dal 2018 avvengono in automatico, salvo diversa opzione del contribuente.
Quali beni dichiarare nella successione?
La dichiarazione di successione ricomprende tutti i beni e i diritti di cui il defunto era titolare in vita che corrispondono al suo patrimonio, anche conosciuto tecnicamente come “attivo ereditario” dal quale sarà possibile dedurre anche i debiti (c.d. passivo ereditario). Tra i beni e diritti vi rientrano:
- beni immobili e quindi fabbricati e terreni (agricoli ed edificabili)
- beni mobili e titoli al portatore posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome;
- denaro, gioielli, preziosi e mobilia (tra cui quadri ed opere d’arte): si presumono compresi nell’attivo ereditario per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati in misura inferiore, salvo che da un inventario analitico [3];
- rendite, pensioni e crediti (tra cui anche rimborsi fiscali): tra questi rientra il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo (Snc) e in accomandita semplice (Sas); il valore è determinato in base al valore, alla data dell’apertura della successione, del patrimonio netto della società, risultante dall’ultimo inventario regolarmente redatto ovvero in mancanza di questo, dal valore complessivo dei beni e diritti appartenenti alla società al netto delle passività;
- aziende (agricoli e commerciali), quote sociali, azioni o obbligazioni;
- navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno parte di aziende.
È sempre consigliabile indicare in dichiarazione, anche se esenti dall’imposta di successione per legge, i titoli del debito pubblico (ivi compresi BOT e CCT), anche se emessi dagli Stati appartenenti all’Unione Europea e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati nonché ogni altro bene o diritto similare dichiarato per legge esente.
L’indennità di fine rapporto (c.d. TFR) in caso di morte del prestatore di lavoro [4] e l’indennità spettante per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto (c.d. assicurazioni sulla vita) non devono essere dichiarate nella successione.
L’imposta di successione è dovuta per i beni e diritti, anche se esistenti all’estero, nel caso in cui alla data di apertura della successione la persona deceduta era residente in Italia. In caso contrario, l’imposta è comunque dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia.
Chi è obbligato a presentare la dichiarazione?
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione:
- i chiamati all’eredità ovvero tutti i soggetti (persona fisica o giuridica), che non hanno ancora accettato l’eredità, ai quali potenzialmente può essere trasmesso il patrimonio del defunto oppure una sua quota;
- gli eredi: la qualità di erede, secondo legge, si acquista con l’accettazione (espressa o tacita) dell’eredità, il cui effetto risale al momento del decesso (data di apertura della successione);
- i legatari: sono destinatari di uno o più beni oppure uno o più diritti, determinati dal defunto con testamento (ad esempio la persona a cui il defunto lascia un appartamento è un legatario e non un erede). Il legato si acquista senza bisogno di accettazione.
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente: questo si verifica quando una persona è scomparsa e non se ne hanno più notizie da almeno due anni; può essere così richiesto, al tribunale della sua ultima residenza o domicilio, che ne sia dichiarata l’assenza. Dopo questa sentenza, chi sarebbe stato erede o legatario del soggetto dichiarato assente può domandare al tribunale di entrare in possesso temporaneo dei beni dello scomparso;
- gli amministratori dell’eredità. L’amministratore dell’eredità è previsto in casi particolari, come ad esempio, quando il testamento designa un erede sotto condizione: se per diventare “erede” occorre che accada un evento futuro ed incerto previsto nel testamento;
- i curatori dell’eredità giacente. Il curatore dell’eredità giacente è nominato dal Tribunale quando il “chiamato” non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari; il curatore ha il compito di amministrare il patrimonio ereditario fino a quando l’eredità viene accettata;
- gli esecutori testamentari. L’esecutore testamentario è il soggetto a cui il defunto può dare il compito di curare le sue ultime volontà, espresse nel testamento.
- i trustee. Il trust è un istituto giuridico nel quale vengono trasferiti i beni del disponente (o settlor), nel caso di specie il defunto, affinché vengano amministrati e gestiti in favore di altri soggetti (beneficiari), a cui l’amministratore (trustee) dovrà trasferirli dopo un periodo di tempo o una volta raggiunto uno scopo.
È comunque sufficiente che la dichiarazione sia sottoscritta da
Chi non deve presentare la dichiarazione?
La dichiarazione non deve essere presentata se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario (valore dei beni) non è superiore a 100.000 € e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari (fabbricati e terreni). Basta, quindi, la presenza di un unico immobile, anche se di valore inferiore a 100mila euro, a rendere necessaria la presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione non deve essere presentata se tutti gli aventi diritto rinunciano all’eredità o al legato, oppure, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione.
Quali documenti servono per la successione?
Con la dichiarazione di successione deve essere obbligatoriamente indicato l’albero genealogico, dal quale risulti il nome, cognome, luogo e data di nascita del coniuge e dei soggetti beneficiari legati al defunto da vincoli di parentela. Per predisporre in modo corretto la dichiarazione di successione è necessari acquisire i seguenti documenti o informazioni:
- dichiarazione sostitutiva del certificato di morte
- autocertificazione stato di famiglia alla data del decesso
- autocertificazione stato di famiglia degli eredi
- visure catastali degli immobili
- nel caso vi siano conti correnti, libretti di risparmi, titoli, etc. è necessario farsi rilasciare dagli istituti finanziari i certificati di consistenza liquidità
- certificati di destinazione urbanistica quando in successione ricadono dei terreni edificabili
- se vi è testamento, copia del testamento pubblicato
- sapere se almeno uno degli eredi può usufruire dell’agevolazione prima casa e quindi richiesta e dichiarazione per agevolazione prima casa
- dati anagrafici del defunto compreso codice fiscale
- ultima residenza del defunto
- se vi era la comunione dei beni o la separazione: nel caso di comunione dei beni prestare attenzione a quando sono stati acquistati gli immobili (fabbricati e terreni) ossia se sono stati acquistati prima o dopo il matrimonio. I beni acquistati durante il matrimonio per legge (dal 1975 in poi) sono da considerarsi di entrambi i coniugi, salvo non ci siano particolari disposizioni nell’atto notarile e i coniugi abbiano optato per il regime di separazione di beni.
- dati anagrafici di tutti gli eredi, compreso codice fiscale
- indirizzi di residenza di tutti gli eredi
- sapere se vi è qualcuno che rinuncia all’eredità: in tal caso il rinunciante dovrà recarsi dal notaio o in cancelleria del tribunale per redigere verbale di rinuncia all’eredità che andrà allegato alla dichiarazione.
Se la presentazione della dichiarazione avviene tramite un intermediario abilitato, come un
Chi è tenuto al pagamento?
L’obbligo di presentare la dichiarazione di successione grava, di regola, sugli eredi e sui legatari (vi sono poi casi specifici nei quali l’obbligo grava su altri soggetti, come il curatore dell’eredità giacente o l’esecutore testamentario). Ma anche i semplici «chiamati all’eredità» (vale a dire coloro che possono divenire eredi se accettano l’eredità) sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione.
Tuttavia, i «chiamati», a differenza degli eredi, rispondono solidalmente dell’imposta di successione solo nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti; mentre gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto. Quanto ai legatari, essi sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.
Se più soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in relazione alla medesima successione (ad esempio, più figli di un genitore defunto), è sufficiente che la presenti uno solo di essi: il suo adempimento libera gli altri dall’obbligo.
Gli eredi e i chiamati all’eredità, che non hanno ancora accettato ma che sono in possesso di beni ereditari, rispondono solidalmente delle somme dovute (da loro e dai legatari). Il coerede che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario è obbligato solidalmente al pagamento soltanto nel limite del valore della propria quota ereditaria. I legatari sono, invece, obbligati solo al pagamento delle somme relative al loro legato.
Successione con immobili: quali tributi pagare?
Se l’attivo ereditario comprende terreni o fabbricati, in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione occorre pagare (calcolando e versando i relativi importi):
- l’imposta ipotecaria: dovuta per le formalità di trascrizione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate – Territorio con un importo che si ottiene applicando al valore delle quote degli immobili (calcolato secondo il valore catastale) l’aliquota del 2% [6];
- l’imposta catastale: è dovuta per un importo che si ottiene applicando al valore delle quote degli immobili (calcolato secondo il valore catastale) l’aliquota del 1% [7].
Le imposte
Inoltre, per le successioni comprendenti beni immobili sono dovute:
- l’imposta di bollo nella misura di € 85,00 in relazione agli immobili compresi nelle “conservatorie” ovvero circoscrizioni o sezioni staccate dei competenti uffici dell’Agenzia delle entrate;
- la tassa ipotecaria per la trascrizione e voltura presso i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate nella misura di € 90,00 per ciascuna “conservatoria” nella quale sono presenti gli immobili oggetto di successione (di cui euro 35 per la trascrizione ed euro 55 per le volture catastali);
- i tributi speciali per le formalità ipotecarie: per la determinazione dell’importo si fa riferimento alla Tabella A, Titolo II del Testo Unico in materia [8].
Come si paga l’imposta di successione?
Il pagamento dei tributi dovuti alla presentazione di una dichiarazione di successione si articola in due momenti. Anzitutto, per registrare la successione all’agenzia delle Entrate, il contribuente deve prima autoliquidare le imposte ipotecarie e catastali, che, come abbiamo visto, si applicano agli immobili caduti in successione e da volturare e trascrivere intestandoli agli eredi. Il pagamento va fatto utilizzando il
Una volta che la dichiarazione di successione è registrata, l’ufficio notifica un avviso di liquidazione dell’imposta di successione dovuta che il contribuente deve pagare entro 60 giorni. Questa notifica va effettuata entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione di successione. Dal pagamento dell’imposta l’ufficio ha due anni per notificare un avviso di accertamento e contestare il contenuto della dichiarazione (ad esempio, elevare il valore dichiarato di un’area edificabile). Se la dichiarazione di successione è del tutto omessa, il fisco ha cinque anni (dalla data entro la quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere registrata) per la registrazione d’ufficio e l’accertamento dell’imposta dovuta, con applicazione delle sanzioni.
Esenzioni dall’imposta di successione
L’imposta di successione è commisurata al grado di parentela degli eredi rispetto al defunto, con soglie di valore del patrimonio ricevuto in eredità entro le quali si è esenti. Queste “
- 4% per il coniuge e i parenti in linea retta (figli, genitori, nonni, nipoti, ecc.) per i patrimoni di valore superiore a € 1.000.000;
- 6% per i fratelli e sorelle per i patrimoni di valore superiore a € 100.000;
- 6% per i parenti fino al 4° grado, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al 3° grado (genitore del coniuge, cognato/a, nonno/a del coniuge, nipote, zio/a nipote, zio/a del coniuge, bisavo del coniuge, figlio/a di nipote, cugino/a, prozio/a, figlio/a di nipote, figlio/a del coniuge, figlio/a del cognato/a, nuora/genero, etc.) In questo caso non è prevista alcuna franchigia;
- 8% per tutti gli altri soggetti (nipote di nipote, figlio/a di cugino/a, 2° cugino/a, fratello/sorella di bisavo, altro cugino/a, figlio di 2° cugino/a, nipote di trisavo, nipote di cugino/a, estraneo/a). Anche in questo caso non è prevista franchigia.
Se l’erede è portatore di handicap grave riconosciuto ai sensi della legge 104/1992 la franchigia è aumentata a 1.500.000 euro, indipendentemente dal rapporto di parentela con il defunto.
Che succede se non pago l’imposta di successione?
Nel caso in cui la dichiarazione di successione non sia stata presentata, si applica una sanzione che va dal 120 al 240 per cento dell’imposta liquidata dall’Agenzia delle Entrate. Se non è dovuta alcuna imposta di successione, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni le sanzioni sono dimezzate: si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’imposta liquidata e se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da 150 a 500 euro.
Il tardivo versamento dell’imposta comporta, invece, l’applicazione della sanzione del 30%, calcolata sull’importo non versato. Tuttavia, prima che avvenga l’accertamento d’ufficio si può effettuare il cosiddetto “ravvedimento operoso”, mediante il quale è possibile regolarizzare spontaneamente i versamenti di imposte omessi o insufficienti, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
La sanzione è pari ad una percentuale ridotta delle imposte dovute, commisurata alla durata del ritardo. In particolare, se il pagamento è effettuato:
- entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un 1/10 della metà (1,5%) e ulteriormente ridotta di 1/15 per ogni giorno di ritardo (così la sanzione è dello 0,1% per ogni giorno di ritardo);
- entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a 1/10 della metà (e, quindi, all’1,5%);
- entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a 1/9 della metà (e, quindi, all’1,67%);
- entro 1 anno dalla scadenza, la sanzione è pari a 1/8 (e, quindi, al 3,75%);
- entro 2 anni dalla scadenza, la sanzione è pari a 1/7 (e, quindi, al 4,29%);
- oltre 2 anni dalla scadenza, la sanzione è pari a 1/6 (e, quindi, pari al 5%).
Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al pagamento, in ritardo, del tributo, nonché al pagamento degli interessi moratori dovuti, che vengono calcolati al tasso legale annuo, calcolato dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito).