Ferie: conta il sabato e la domenica?
Nel computo delle settimane consecutive di ferie devono essere considerate le giornate festive e non lavorative?
Se sei un lavoratore dipendente, sai sicuramente di aver diritto a un minimo di 4 settimane di ferie annuali, delle quali due devono essere fornite nell’anno di maturazione, possibilmente in modo consecutivo. Tuttavia, nel consultare la tua busta paga relativamente al mese in cui hai fruito di 2 settimane di ferie, sei rimasto perplesso, in quanto il datore di lavoro ha segnato 14 giorni di ferie consecutivi, nei quali sono compresi anche le domeniche e i festivi: ma questo è corretto? In altre parole, nel conteggio delle ferie: conta il sabato e la domenica?
Indice
Che cosa sono le ferie?
Le ferie sono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, previsto dalla legge [1] e dalla Costituzione.
Le ferie, in particolare, sono assenze retribuite finalizzate al recupero psico-fisico del dipendente, cioè che permettono al lavoratore non solo di riposarsi, ma anche di poter “recuperare” i rapporti sociali e familiari e i momenti di svago, normalmente compromessi dall’attività lavorativa.
Proprio perché assolvono a questo importante scopo, le ferie spettano, in una misura minima stabilita dalla normativa, nello stesso modo a tutti i lavoratori, a prescindere dall’inquadramento e dal settore: i contratti collettivi applicati, però, possono prevedere delle assenze aggiuntive.
Le ferie spettanti possono comunque essere proporzionate al periodo lavorato dal dipendente: non si tratta, in questo caso, di una discriminazione, perché minore è l’attività lavorativa prestata, più ridotta è la necessità di recupero.
Quanto durano le ferie?
Per quanto concerne la durata delle ferie, la legge [1] prevede, per tutti i dipendenti, la maturazione di un minimo di 4 settimane ogni anno. Il periodo di ferie annuali, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
I singoli contratti collettivi, poi, disciplinano in maniera dettagliata la fruizione e la distribuzione delle ferie, prevedendo, in molti casi, disposizioni più favorevoli per i dipendenti (come ferie aggiuntive, godimento di un numero maggiore di giornate entro l’anno, etc.).
Le domeniche e le giornate non lavorative sono contate come ferie?
In base alla normativa, la
I principali contratti collettivi confermano quest’interpretazione.
Il contratto collettivo dei dipendenti pubblici appartenenti al settore sanità, ad esempio, integra le disposizioni della legge in materia di ferie stabilendo che:
- la durata delle ferie, per il personale del comparto sanitario (medici, infermieri, OSS…la norma non fa distinzioni) è di 32 giorni lavorativi; i giorni sono ridotti a 30 per i neo-assunti, limitatamente al primo triennio di servizio;
- in caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti sono ridotti da 32 a 28 (da 30 a 26 per i neoassunti, nel primo triennio).
Da quanto esposto è dunque chiaro che né i
Come si contano le giornate continuative di ferie?
La normativa, in merito alla consecutività delle ferie, stabilisce solo che Il periodo di ferie annuali, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione. La contrattazione collettiva può comunque:
- ridurre il limite delle 2 settimane di ferie (ad esempio ad una settimana) come periodo minimo da far godere al lavoratore nel corso dell’anno di maturazione, purché tale riduzione non vanifichi la funzione delle ferie (art. 36 Cost.) e sia occasionata da eccezionali esigenze di servizio o, comunque, da esigenze aziendali serie;
- prolungare il termine di 18 mesi entro il quale completare la fruizione delle 4 settimane di ferie annuali (ad esempio a 30 mesi). In ogni caso la contrattazione non può rinviare il godimento delle ferie oltre un limite tale per cui la funzione delle stesse ne risulti snaturata.
La legge nulla specifica riguardo alla computabilità delle domeniche e delle giornate non lavorative nelle due settimane consecutive. Bisogna allora analizzare che cosa prevede la contrattazione collettiva: prendiamo ad esempio, a questo proposito, il contratto collettivo del comparto sanità.
Il contratto collettivo, in particolare, prevede che la fruizione delle ferie debba avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre.
La norma contrattuale, parlando di 15 giorni continuativi, specifica che si tratta di giorni di ferie e non parla di giorni di calendario: pertanto, trattandosi di giornate di ferie, è immediato il richiamo alla disposizione [2] che stabilisce la riduzione delle giornate di ferie qualora il sabato sia non lavorativo.
Di conseguenza, per 15 giorni di ferie continuativi s’intendono:
- 15 giorni di ferie più due domeniche, che, in quanto giornate festive, non possono essere computate nelle ferie;
- 15 giorni di ferie più 4 giorni, 2 sabati e 2 domeniche, nel caso in cui il sabato non sia lavorativo, come peraltro confermato dal contratto [2].
Proprio in merito a questa previsione del contratto collettivo, è stata emanata una nota dell’Aran
Pertanto, chi fa fruire ai lavoratori 15 giornate consecutive, computandovi all’interno anche le domeniche (e i sabati, per chi presta attività per 5 giornate alla settimana), intendendo tali giornate [4] come giorni di calendario, sbaglia.
Computo delle giornate di ferie
Peraltro, quando sono fruiti dal dipendente solo 15 giorni consecutivi di calendario, le ferie fruite non possono mai risultare pari a 15 giorni, ma risultano pari a 13 giornate (11 per chi lavora 5 giorni a settimana), non potendosi computare come ferie né le domeniche, né i sabati o le differenti giornate non lavorative.
Si verifica un minore accredito di ferie godute, dunque, che va a ritorcersi contro il datore di lavoro, obbligato a far fruire le ferie previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva: se non si accorge in tempo dell’errore, l’azienda o l’amministrazione può essere sanzionata per non aver concesso tutte le ferie spettanti ai dipendenti.