Denuncia alla guardia di finanza in anonimo: si può?
La denuncia anonima non dà diritto ad entrare in casa del contribuente e fare indagini se non è preceduta da atti di indagine che hanno individuato gravi indizi di colpevolezza.
I processi sommari, quelli del periodo pre e post bellico, si basavano soprattutto su segnalazioni anonime. La gente temeva ritorsioni in un’epoca in cui la società era un far west e farsi giustizia da sé non era molto difficile. Oggi i principi democratici impongono trasparenza: trasparenza soprattutto in favore di chi è oggetto di un procedimento amministrativo o giudiziario. È la Costituzione stessa che lo impone sancendo il diritto alla difesa. E non ci può essere vera difesa se non si sa da chi difendersi. Risultato: non sono ammesse
Come spiegato poc’anzi, la polizia non può prendere denunce anonime: è pertanto tenuta a cestinarle non appena arrivano. Altrettanto dovrebbe fare la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate. Gli stessi moduli scaricabili dai siti dell’amministrazione finanziaria, destinati al raccoglimento delle “accuse” nei confronti di altri contribuenti, presentano sempre il capo ove apporre la sottoscrizione dell’autore.
In particolare la Guardia di Finanza non può accettare segnalazioni prive di firma. Né è tenuta a rispondere (del resto, a chi?). Ma soprattutto non è obbligata ad avviare un procedimento di indagine da una lettera anonima. Il che significa che chi vuol denunciare un’evasione fiscale deve metterci la faccia: si pensi all’inquilino nei confronti del proprietario dell’appartamento che non vuole registrare il contratto; al dipendente a conoscenza del fatto che il proprio datore di lavoro paga gli stipendi con denaro in nero; al commerciante che sa del rivale che non emette scontrini; al cliente che non ha ricevuto la fattura dal professionista cui ha pagato la parcella, ecc.
Questo non toglie che, nei fatti, le missive anonime vengono comunque lette prima di essere strappate. E possono mettere la “pulce nell’orecchio” all’intendente di turno. Il quale può così decidere, di propria iniziativa, di avviare comunque un controllo. Ma in tal caso i suoi poteri saranno limitati. Non potrà cioè presentarsi a casa del contribuente per eseguire indagini, richiedere documentazioni, effettuare confische o sequestri. In questo senso, possiamo dire che la denuncia anonima alla guardia di finanza è un’arma con la punta spezzata.
Con la pronuncia in commento la Cassazione non fa che ribadire questo principio: è illegittima l’autorizzazione del Pm a eseguire la verifica fiscale a casa del contribuente basata solo su informazioni anonime. Difatti l’accesso domiciliare è consentito solo se ricorrono
Il caso di specie origina da un accertamento fatto a casa di un ristoratore presso cui le fiamme gialle avevano trovato una contabilità parallela. Era quindi scattato il recupero a tassazione, da parte del fisco, delle imposte evase e, in particolare, dell’Iva, Ires e Irpef. È, tuttavia, legittima l’autorizzazione del Pm all’accesso in casa del contribuente se fondato solo su informazioni anonime? La risposta della Cassazione è lapidaria: se non ricorrono i gravi indizi di violazione delle norme tributarie non si possono eseguire ispezioni e verifiche fiscali all’interno delle abitazioni dei contribuenti.
La denuncia anonima – sottolinea la Suprema Corte – può essere solo un indizio e, di certo, «l’indizio non è prova nemmeno presuntiva», «la notizia (verbale o scritta) di fonte non individuata e non individuabile non può assurgere a dignità d’indizio» e che «l’accesso all’abitazione non può essere il primo atto ispettivo dopo una denuncia anonima, occorrendo un minimo d’indagine e di riscontro, per acquisire la cognizione di fatti, sia pure dotati di semplice valore indiziario».