Cane di grossa taglia e pericoloso: obblighi del padrone

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Esistono cani più pericolosi di altri per razza? Quali responsabilità ha il padrone dell’animale?

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Hai un cane di grossa taglia. Quando lo porti al parco e gli togli il guinzaglio c’è chi ti guarda con atteggiamento critico e di disprezzo. Quella stessa gente, però, non ha nulla da ridire per le decine di barboncini che scorrazzano per i prati. Ti sembra un’ingiusta forma di razzismo verso il tuo animale che, in realtà, non ha mai fatto male a una mosca. Un giorno arriva un vigile urbano che ti chiede di legarlo al guinzaglio visto che diverse persone si sono lamentate. Consapevole del fatto che non esistono, nella tua città, ordinanze comunali che impongano il laccio o la museruola, ti opponi fermamente: è un diritto anche dei cani – sostieni – correre e abbaiare se non danno fastidio a nessuno. L’agente però non ne vuole sapere e minaccia di portarti al comando se non farai come dice. Chi ha ragione? Quali sono gli

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obblighi del padrone di un cane di grossa taglia e pericoloso? La questione è stata recentemente analizzata dalla Cassazione. La sentenza è solo la scusa per tornare su un tema sempre attuale: quella della custodia dei quadrupedi.

Cani: razze pericolose e non pericolose

Esistono cani di razza pericolosa e cani di razza più mansueta? Secondo gli studiosi no. L’unica differenza tra i cani di diversa specie è data solo dal carattere e dall’educazione ricevuta. Pertanto si può solo parlare di cani più aggressivi e altri meno. Anche un mastino potrebbe essere più quieto di un bassotto. A riprova di ciò si prenda l’esempio del cane lupo, oggi considerato uno dei cani più affidabili, mentre un tempo erano usati dalle SS tedesche.

L’addestramento e l’educazione, insomma, contano molto di più della razza. Sicché è illegittima l’ordinanza comunale che impone museruole e guinzagli per i cani appartenenti a determinate specie.

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Cane di grossa taglia: responsabilità del padrone

Resta il fatto che, a prescindere dalla specie, il cane di grossa taglia, proprio per le sue dimensioni, può determinare danni superiori. Una cosa è il morso di un maltese o di un chihuahua, un’altra quello di un pastore tedesco. In generale, è obbligo del padrone del cane controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, finanche all’interno dell’abitazione [2]. È quindi possibile giudicare la responsabilità del padrone anche in base alla dimensione del cane e su una presunzione di pericolosità e di aggressività dello stesso sulla base dell’età (il cucciolo è, ad esempio, notoriamente più giocherellone e meno aggressivo di un cane adulto). Proprio la Cassazione ha più volte detto che chi porta a spasso un cane di grossa taglia deve adottare cautele maggiori rispetto a chi porta a passeggio un cucciolo o un cagnolino piccolo. Tra queste cautele vi rientra la museruola e il guinzaglio.

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Pertanto, a fronte di un cane di una razza che, per mole e indole, si palesi più aggressivo, il suo padrone ha un obbligo di custodia ancor più forte rispetto ai casi di animali più “gestibili”. Il che significa che è più facile parlare di una responsabilità civile e penale del proprietario dell’animale quando questi ferisca passanti o azzanni altri animali (ad esempio in caso di litigio tra due cani).

La Cassazione fa l’esempio del pitbull americano la cui storia nasce da incroci tra cani di tipo molossoide e di tipo terrier, creati in Inghilterra per il bull baiting (il combattimento di cani contro tori). Ed è pur vero che, negli ultimi decenni, questa razza ha subito un’evoluzione e si è distanziata fisicamente e caratterialmente dal pitbull. Ma è altrettanto vero che la cronaca lo vede spesso coinvolto in episodi di lesioni, a tradire evidentemente la sua originaria indole aggressiva.

Per contro il Beagle, o bracchetto, è una razza di cane da caccia di taglia media, anch’esso di origine inglese, in passato utilizzato per lo più per cacciare consigli, fagiani, volpi e cinghiali, oggi abbastanza diffusi come cani da compagnia.

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In termini di stazza e potenzialità offensiva tra i due cani non c’è confronto.

Non a caso il pitbull americano rientrava nella lista delle razze di cani pericolosi per i quali l’abrogata ordinanza del Ministero della Salute del 2006 prescriveva come necessari guinzaglio e museruola.

Obblighi del padrone

Abbiamo appena detto che il proprietario di un cane ha l’obbligo di custodire e controllare l’animale, adottando tutte le misure necessarie per prevenire danni a persone, animali o cose. Questo obbligo è particolarmente stringente nel caso di cani di grossa taglia o pericolosi. L’ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, prorogata con successive ordinanze, stabilisce che:

La stessa ordinanza ministeriale ribadisce poi che il proprietario o il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

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L’art. 2052 del Codice civile stabilisce che:

«Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito»

La responsabilità del proprietario è di natura oggettiva, basata sul rapporto di fatto con l’animale, e non richiede la prova della colpa. Il proprietario risponde dei danni causati dall’animale, a meno che non dimostri che il danno è stato causato da un caso fortuito, cioè da un evento imprevedibile e inevitabile.

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La giurisprudenza ha più volte ribadito questo principio. La Cassazione ha affermato che il proprietario di un cane è responsabile per i danni causati dall’animale ai sensi dell’art. 2052 c.c., sottolineando che la responsabilità è presunta e non richiede la prova della colpa (sent. n. 29232/2024).

La Corte ha ribadito che il proprietario di un cane è responsabile per i danni causati dall’animale, anche se il cane era sotto la custodia di un’altra persona, a meno che non provi il caso fortuito (sent. n. 9864/2022).

La responsabilità è di due tipi:

Quali sono i fattori di rischio di un cane da tenere in considerazione?

Peraltro, conclude la Cassazione, la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale notoriamente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto ossia di volta in volta con specifico riferimento a:

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Ne consegue che al padrone fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le possibili reazioni dell’animale considerando la razza di appartenenza e ogni altro elemento rilevante.

Pertanto è legittimo richiedere al proprietario di una specie tendenzialmente pericolosa delle accortezze in più rispetto al titolare di un cagnolino, per di più cucciolo. Un grosso cane lupo, tipico animale da guardia, anche se sano, deve considerarsi un animale pericoloso.

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