Cancellazione aereo: che risarcimento spetta?

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Autore: Annamaria Zarrelli

07 settembre 2017

Avvocato presso il Foro di Roma. Si occupa prevalentemente di Diritto Civile ed, in ambito Amministrativo, di azioni di risarcimento contro Enti Pubblici e ricorsi concernenti la P.A. Esperta, altresì, del settore afferente alla tutela degli Ordini Professionali.

In caso di cancellazione o ritardo aereo si ha diritto ad una compensazione variabile in base alla distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di arrivo

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Gli spostamenti in aereo sono aumentati esponenzialmente nel corso degli ultimi anni e contemporaneamente si è intensificata l’insorgenza di situazioni di ritardi, cancellazioni e disservizi. Problemi come il ritardo aereo, la cancellazione del volo o l’overbooking accomunano ormai la maggior parte dei viaggiatori. A chi non è mai successo di veder cancellato il proprio volo oppure di rimanere molte ore in aeroporto in attesa di un volo in ritardo? Ovviamente dal ritardo del volo o dalla sua cancellazione possono derivare per i passeggeri pregiudizi più o meno gravi: chi prende l’aereo perché ha un appuntamento di lavoro improrogabile in un’altra città verosimilmente sarà più danneggiato del passeggero che vi si doveva recare in vacanza, ma certamente in entrambi i casi è indubbio il disagio patito. Che risarcimento spetterà in questi casi?

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Ebbene, la compensazione dovuta ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o in caso di ritardo prolungato deve essere calcolata in funzione della distanza radiale tra gli aeroporti di partenza e di arrivo. A confermarlo è stata la Corte di giustizia dell’Unione Europea con una sentenza pronunciata proprio oggi [1]. Ma analizziamo, nel dettaglio, i casi in cui sorge il diritto al risarcimento e a quanto esso ammonta.

Cancellazione aereo: che risarcimento spetta?

Cominciamo innanzitutto con il precisare che tra il passeggero e la compagnia aerea – al momento dell’acquisto di un biglietto – si instaura un vero e proprio

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contratto di trasporto, dove appunto il passeggero è la parte più debole. Per tale motivo, in questi casi, le norme in materia sono volte al riconoscimento ed alla tutela dei suoi diritti. In particolare, alla luce del regolamento europeo [2]:

Attenzione: con la sentenza odierna, la Corte Europea ha precisato che non si può distinguere a seconda che i passeggeri raggiungano la loro destinazione finale tramite un

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volo diretto o un volo con coincidenza: in entrambi i casi, i passeggeri saranno trattati in modo uguale in sede di calcolo dell’importo della compensazione pecuniaria.
In conclusione, quindi, nella determinazione dell’importo della compensazione, si deve tenere in considerazione soltanto il tempo di attesa e la distanza radiale che un volo diretto percorrerebbe tra l’aeroporto di partenza e l’aeroporto di arrivo, non avendo – al contrario – alcuna rilevanza la distinzione tra voli diretti e voli con coincidenze.

Cancellazione aereo: assistenza e risarcimento dell’ulteriore danno subito

Alle predette somme di denaro si deve aggiungere anche il diritto alla assistenza spettante al passeggero e concernente, ad esempio, l’elargizione (gratuita) di cibi, bevande e – se del caso – anche il pernottamento in albergo.

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Tutte le somme elencate sopra vengono ridotte della metà se al passeggero è offerto un volo alternativo per arrivare a destinazione entro e non oltre – rispettivamente – due, tre o quattro ore. Da quanto detto, può chiaramente evincersi che in caso di ritardo non si otterrà il rimborso del biglietto, ma una forma di compensazione alternativa. Tale ristoro alternativo, talvolta, può costituire un beneficio economico di gran lunga superiore se raffrontato all’acquisto di un biglietto aereo (soprattutto per biglietti acquistati a prezzi stracciati con compagnie low cost). Dunque, è sempre opportuno – al ricorrere dei presupposti suddetti – avanzarne richiesta. Si consideri, infatti, che il diritto ad ottenere detto ristoro – in tali ipotesi – è “automatico”: al passeggero, per essere risarcito, basterà dimostrare esclusivamente di aver acquistato un biglietto di un volo aereo che ha subito un

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ritardo prolungato o che è stato cancellato. Dal canto suo, la compagnia aerea sarà ritenuta responsabile e dovrà corrispondere le somma previste dal regolamento (di cui sopra) a meno che non provi che il ritardo e la cancellazione siano dipese «da circostanze eccezionali».

Fino ad ora abbiamo parlato esclusivamente di un ristoro avente natura prestabilita (in misura determinata in base alle ore di ritardo e alla tratta che avrebbe dovuto percorrere l’aereo). Quanto detto, però, non esclude la risarcibilità dell’ulteriore danno subito. Infatti, tutte le ulteriori spese sostenute dal passeggero per via del ritardo, purché opportunamente documentate, consentiranno di ottenere il risarcimento del corrispettivo

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danno patrimoniale subito. Altrettanto dicasi per il danno non patrimoniale causato ai danni del passeggero che, ad esempio, doveva arrivare a destinazione per partecipare ad un evento o ad una cerimonia o semplicemente che si è visto rovinare i programmi della propria vacanza.

In queste circostanze al ristoro suddetto si aggiungerà, quindi, il diritto ad al risarcimento di danni ulteriori (patrimoniali e non patrimoniali). Tali richieste, però, (sebbene più che lecite) non sempre trovano – per evidenti ragioni di cassa – facile accoglimento da parte delle compagnie aeree. Proprio per questo motivo, molto spesso si finisce col rivolgersi ai giudici. In proposito si segnala l’esistenza di un ulteriore valido rimedio, noto come «Procedimento Europeo per le controversie di modesta entità» attivabile nei casi di danno di entità inferiore ai 2.000 euro [4]. Si tratta di un procedimento che si svolge in tempi brevissimi e con costi decisamente inferiori rispetto a quelli di un normale giudizio.

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