Debiti: requisiti per la procedura da sovraindebitamento
L’accesso alla procedura di sovraindebitamento richiede il ricorrere di alcuni presupposti. Vediamo quali
La Legge del 2012 sul sovraindebitamento [1] ha introdotto nel nostro ordinamento una sorta di procedura concorsuale anche nei casi di cosiddetta insolvenza civile, ossia nei casi di insolvenza del debitore persona fisica e della società non fallibile, attivabile però solo dal debitore stesso e non dai creditori. Per poter beneficiare delle procedure di composizione della crisi è necessario possedere due requisiti. Il primo è di natura soggettiva: non si deve essere assoggettati né assoggettabili alle procedure concorsuali vigenti [2]. Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere:
- i consumatori per le obbligazioni diverse da quelle contratte nell’esercizio dell’attività professionale;
- i professionisti o altri lavoratori autonomi;
- gli imprenditori commerciali non soggetti a fallimento;
- gli enti privati non commerciali come le associazioni;
- gli imprenditori agricoli;
- le start up innovative indipendentemente dalle loro dimensioni.
La sussistenza dei requisiti soggettivi deve essere verificata alla data della presentazione della domanda, indipendentemente dalla situazione pregressa nella quale si è formato il debito che determina la situazione da sovraindebitamento e che legittima il ricorso alla procedura. Ovviamente è onere del richiedente fornire la prova della sussistenza del requisito soggettivo. La ratio dell’intera legge sembra quella di estendere nella maniera più ampia possibile l’area di operatività degli strumenti negoziali di
È bene precisare, però, che il debitore in possesso del requisito soggettivo può accedere alla procedura contro il sovraindebitamento soltanto se non ne ha beneficiato nei cinque anni precedenti [3] e ciò ovviamente con lo scopo di evitare che la procedura venga utilizzata in maniera distorta o fraudolenta.
Il secondo requisito è quello oggettivo. Vi deve essere lo stato di sovraindebitamento definito come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente