Debiti: requisiti per la procedura da sovraindebitamento

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Autore: Redazione

07 ottobre 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

L’accesso alla procedura di sovraindebitamento richiede il ricorrere di alcuni presupposti. Vediamo quali

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La Legge del 2012 sul sovraindebitamento [1] ha introdotto nel nostro ordinamento una sorta di procedura concorsuale anche nei casi di cosiddetta insolvenza civile, ossia nei casi di insolvenza del debitore persona fisica e della società non fallibile, attivabile però solo dal debitore stesso e non dai creditori. Per poter beneficiare delle procedure di composizione della crisi è necessario possedere due requisiti. Il primo è di natura soggettiva: non si deve essere assoggettati né assoggettabili alle procedure concorsuali vigenti [2]. Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere:

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La sussistenza dei requisiti soggettivi deve essere verificata alla data della presentazione della domanda, indipendentemente dalla situazione pregressa nella quale si è formato il debito che determina la situazione da sovraindebitamento e che legittima il ricorso alla procedura. Ovviamente è onere del richiedente fornire la prova della sussistenza del requisito soggettivo. La ratio dell’intera legge sembra quella di estendere nella maniera più ampia possibile l’area di operatività degli strumenti negoziali di

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superamento della crisi e dell’insolvenza.

È bene precisare, però, che il debitore in possesso del requisito soggettivo può accedere alla procedura contro il sovraindebitamento soltanto se non ne ha beneficiato nei cinque anni precedenti [3] e ciò ovviamente con lo scopo di evitare che la procedura venga utilizzata in maniera distorta o fraudolenta.

Il secondo requisito è quello oggettivo. Vi deve essere lo stato di sovraindebitamento definito come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

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[4]. Il concetto di sovraindebitamento è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare. Infatti la legge del 2012 intende far riferimento a quelle situazioni in cui vi è una rilevante sproporzione tra l’ammontare dei debiti ed il patrimonio concretamente disponibile del debitore. Il soggetto istante, inoltre, deve versare effettivamente in situazione di sovraindebitamento: tale condizione non si verifica automaticamente in ogni situazione debitoria ma solo dove vi sia una notevole e reale sproporzione tra le cifre del debito e la capacità di farvi fronte. Anche questo requisito, che spesso viene considerato marginale da coloro che versano in crisi economica, si rivela un elemento fondamentale ai fini dell’accoglimento o meno dell’istanza.

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