Cancellare la Srl dal registro imprese con l’opposizione all’accertamento

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Autore: Redazione

13 novembre 2013

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Sono liquidatore di una società a responsabilità limitata che nel 2013 ha ricevuto un atto di accertamento per redditi del 2008; la società ha cessato ogni attività di liquidazione e provveduto alla redazione del bilancio di liquidazione con contestuale cancellazione dal registro delle imprese. Si può fare opposizione all’avviso di accertamento e, nello stesso tempo, dare seguito alla cancellazione della società? Quali responsabilità comporta?

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Quando la società si estingue e viene cancellata dal registro delle imprese si verifica una sorta di successione (proprio come avviene con la morte di una persona fisica). Si ha, quindi, un fenomeno di successione in virtù del quale tutte le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali (nel caso di S.r.l.) ne rispondono nei limiti di quanto riscosso con la liquidazione.

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Dunque, è ben possibile la liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese pur in pendenza di debiti; tuttavia, come appena detto, il socio di una S.r.l. (o di qualsiasi altra società di capitali) resta responsabile nei confronti dei creditori ancora non soddisfatti. Tale responsabilità è limitata alla somma percepita dal socio stesso in sede di bilancio di liquidazione. Tanto per fare un esempio, se con il bilancio di liquidazione sono state liquidati mille euro ai soci, i creditori possono richiedere agli ex soci un pagamento di massimo mille euro a testa.

In definitiva, la cancellazione della società (sia essa di capitali o di persone) dal Registro delle Imprese comporta la sua definitiva estinzione, ma dei debiti continuano a rispondere i soci con le predette limitazioni.

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Questo principio, ormai consolidato, è stato ribadito di recente dalla Cassazione [1].

La Corte ha anche precisato che ogni eventuale azione in tribunale – sia che veda la società estinta svolgere il ruolo di attore, sia che la veda invece convenuta – dovrà essere proseguita o intrapresa piuttosto nei confronti dei soci.

Così, per esempio, se l’azione era stata intrapresa dai creditori contro la società, la causa proseguirà nei confronti dei soci; dall’altro lato, se si tratta di azioni di recupero crediti le stesse potranno essere portate avanti sempre e soltanto dai soci.

Per rispondere, quindi, al quesito, il liquidatore – dopo aver effettuato la preliminare e dovuta valutazione circa l’opportunità se impugnare o meno l’avviso di accertamento (valutazione che mi è preclusa perché non ne conosco il contenuto e la forma) – ben potrà

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estinguere la società; tuttavia il giudizio sull’impugnazione dell’atto fiscale proseguirà nei confronti delle persone dei soci. Questi ultimi, peraltro, saranno tenuti – in caso di rigetto della domanda – a pagare il relativo debito derivante dalla sentenza di rigetto, ma comunque solo nei limiti di quanto avranno riscosso con il bilancio di liquidazione.

Del resto, la stessa Cassazione [2] ha chiarito che – intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese – l’esistenza di carichi fiscali pendenti non impedisce l’estinzione della società.

È bene che sapere che il fisco continua a notificare atti impositivi a società ormai cancellate dal registro delle imprese e quindi da considerarsi estinte. Questi atti, che sono a tutti gli effetti invalidi, o meglio

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inesistenti (perché notificati a un soggetto non più esistente), possono essere impugnati davanti al giudice tributario affinché ne dichiari la nullità. Gli ex soci, infatti, possono impugnare l’atto in quanto notificato a un soggetto (la società) privo di capacità processuale. È pur vero che, trattandosi di “inesistenza” dell’atto si potrebbe anche omettere il ricorso contro l’atto e attendere l’esecuzione forzata, nel qual caso fare opposizione contro di essa.

Invece, se l’atto viene notificato correttamente ai soci di una società di capitali (S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a.), questi ultimi possono sempre contestare il fatto di rispondere dei debiti della società solo nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione.

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