Omesso versamento di ritenute: il reato con il 770
Sostituti di imposta: non punibilità limitata ai casi in cui il mancato pagamento non è dipeso da una scelta dell’imprenditore.
La scadenza della presentazione del modello 770 segna lo spartiacque per la commissione del reato di omesso versamento di ritenute certificate. Infatti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo d’imposta [1].
È importante quindi che entro il 31 luglio (salvo proroghe) i contribuenti che hanno operato ritenute nel 2013 e non le abbiano versate vi provvedano onde evitare, al superamento dei 50mila euro, di andare incontro alla sanzione penale. Si può tuttavia verificare, soprattutto in questi anni di grave crisi finanziaria, che i versamenti delle ritenute (al pari, di sovente, dell’Iva) non vengano effettuati, non per un intento evasivo, ma in ragione di una causa di
Va tuttavia tenuto presente che per l’integrazione del reato, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza dell’omesso versamento delle ritenute nel termine stabilito, risultando così del tutto irrilevante il fine perseguito dall’agente; in pratica non è richiesto, a differenza di altre fattispecie di reato fiscale, che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte.
Si tratta allora di comprendere se l’
Negli anni, i giudici di merito hanno spesso escluso la punibilità, mentre la Cassazione ha assunto una linea interpretativa particolarmente rigorosa. La questione è stata così esaminata dalle Sezioni unite penali [2] che hanno ritenuto integrato il reato, in via generale, anche in presenza di crisi di liquidità. Sul punto, però, le stesse sentenze hanno offerto un’apertura ove il contribuente dimostri, circostanza non particolarmente semplice, oltre alla crisi di liquidità aziendale, anche che l’omesso versamento non sia dipeso da una
A seguito di tale pronunciamento, sono seguite ulteriori sentenze di legittimità: inizialmente è stato quasi sempre ritenuto colpevole il contribuente, nonostante la crisi; successivamente, invece, sono emerse aperture sulla non punibilità a fronte della crisi.
Peraltro occorre ricordare che, nelle medesime sentenze, è stato affermato che le sanzioni penali non risultano speciali rispetto alle sanzioni tributarie analoghe e ciò perché gli elementi costituivi delle predette violazioni sono in parte differenti con l’applicabilità di entrambe. Non può, quindi, invocarsi la non sanzionabilità ai fini tributari degli omessi versamenti in presenza di condanna penale del medesimo trasgressore. Tuttavia la
Nonostante ciò, la nostra Suprema Corte [4] ritiene legittimo il doppio sistema sanzionatorio. Vi è da sperare che in sede di attuazione della delega fiscale venga data concreta attuazione al principio di specialità.
Il versamento tardivo non salva dal penale
Sotto un profilo amministrativo il pagamento di un debito tributario può essere sanato anche oltre la scadenza, beneficiando, tra l’altro, della possibilità di rateizzare avvisi bonari e cartelle di pagamento. Ai fini penali, invece, la sussistenza dell’omesso versamento di
In altre parole, chi non ha pagato all’erario ritenute certificate per un ammontare superiore a 50mila euro entro il 31 luglio 2014 (salvo proroghe) ha commesso la violazione penale e ciò anche se oltre tale data versi quanto dovuto. L’unico beneficio del pagamento successivo è rappresentato da uno sconto di pena (di 1/3) se l’integrale estinzione del debito avvenga prima dell’apertura del dibattimento.
Va da sé, allora, che per evitare le conseguenze penali (reclusione da sei mesi a due anni) l’interessato, salvo i casi in cui possa sostenere l’assenza di liquidità quale
Si ricorda a questo fine che l’importo penalmente rilevante è riferito al singolo periodo di imposta: nella quantificazione del debito dovranno essere considerate solo le ritenute di ciascun esercizio. Si pensi, ad esempio, ad un’impresa che ha omesso di versare, per il periodo d’imposta 2013, ritenute su lavoro dipendente e autonomo per 70mila euro. Entro il termine per la presentazione del modello 770/2014, per evitare di commettere il reato, dovrebbe versare almeno 20.001 euro. Solo così, infatti, il debito residuo si collocherebbe sotto la soglia. Non rilevano, invece, le eventuali omissioni di versamento di ritenute protratte anche nel 2014 (per le quali la scadenza “penale” è rappresentata dal 31 luglio 2015).