Dichiarazione dei redditi: la firma di rappresentanti e controllori
Sottoscrizione della dichiarazione, del modello Unico, Irap, IVA, 770: prevista una sanzione amministrativa fino a 2.065 euro.
Tra gli ultimi adempimenti che precedono l’invio della dichiarazione, la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti chiamati a vario titolo è spesso sottovalutata. Le conseguenze delle omissioni o degli errori possono infatti essere molto rilevanti per le imprese, in particolare per le società e gli enti dotati di organi di amministrazione e controllo. E con il “visto di conformità” esteso anche ai crediti delle imposte dirette, crescono oneri e responsabilità di professionisti e revisori. Vediamo nel dettaglio.
La prima sottoscrizione che si incontra nel frontespizio è quella del
Il modello Unico, quello Irap e il 770 devono anche essere sottoscritti dall’organo che esercita il controllo contabile (collegio sindacale, società di revisione, sindaco o revisore unico a seconda dei casi, contraddistinti da opportuni codici), mentre il modello Iva reca la firma di questo organo solo se esso rilascia il visto di conformità per questa imposta. Non si tratta dell’organo in carica al momento della presentazione, ma di quello che ha sottoscritto la relazione di revisione al bilancio [1], per cui, anche quando sottoscrive il collegio sindacale, può non esserci identità tra chi sottoscrive e i dati riportati a quadro RO di Unico, sempre riferiti all’organo in carica al momento della trasmissione telematica.
Se l’organo di controllo omette di esprimere i dovuti giudizi nella relazione di revisione, e da questa omissione derivano infedeltà dichiarative, i componenti sono puniti con una sanzione amministrativa che può arrivare al 30% dei compensi pattuiti per la relazione, con il “tetto” dell’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente.
Trattandosi di una norma molto problematica da interpretare e applicare non risultano molti casi operativi. Più semplice, invece, è la parte che prevede la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro in caso di mancata sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e Irap.
All’organo di controllo contabile può essere richiesto il rilascio del
Premesso che solo la prima attestazione è necessariamente preventiva al “via libera” alla compensazione, in Unico – diversamente dal modello Iva – il “visto” dell’organo di controllo è rilasciato con la barratura della casella “attestazione” presente accanto al codice fiscale, e non sottoscrivendo lo spazio dedicato al visto, che è destinato a professionisti e Caf.
Il rilascio della attestazione certifica l’intervenuta effettuazione delle opportune e specifiche verifiche, e l’infedeltà (fatte salve violazioni più gravi) è punita con la sanzione da 258 a 2.582 euro. Se la dichiarazione Iva è unificata, il “visto” è unico, e riguarda sia i redditi che l’Iva; poiché è assai raro che l’impresa che richiede il “visto” Iva unifichi la dichiarazione e non la presenti in autonomia molto prima di settembre, il modello Unico vistato è, generalmente, un modello autonomo, se non altro per evitare a chi attesta di effettuare controlli non necessari.