SAS: quale differenza tra soci accomandatari e accomandanti

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Autore: Redazione

21 luglio 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Responsabilità per i debiti, pignoramento ed esecuzione forzata, amministrazione, diritti e doveri dei soci accomandanti e accomandatari.

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La società in accomandita semplice (S.a.s.) è una “società di persone” nella quale sono presenti due tipi di soci: gli accomandatari e gli accomandanti.

Soci accomandatari: sono gli unici soci che possono amministrare la società e rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti della società. Questo vuol dire, in pratica, che i creditori della società potranno aggredire, con il pignoramento, anche il patrimonio personale del socio e non solo quello della società (per es. il conto corrente personale, la casa, ecc.). La responsabilità degli accomandatari, pertanto, è simile a quella che si avrebbe nel caso di ditta individuale, dove vi è confusione tra il patrimonio dell’imprenditore e quello personale e/o familiare. La responsabilità è illimitata, ossia fino a concorrenza dei debiti contratti dalla società stessa.

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Soci accomandanti: hanno diritto di partecipare alla divisione degli utili, ma non possono ingerirsi nella gestione della società (non hanno cioè poteri di amministrazione). Rispondono però delle obbligazioni sociali solo con la quota conferita (che, al massimo, potranno perdere, ma non potranno mai essere oggetto di un pignoramento della casa personale, del conto corrente, ecc.).

Pertanto, se il creditore intende recuperare il proprio credito perché la Sas non ha pagato quanto gli doveva, e se la società non ha beni intestati e il conto in rosso, con una visura societaria ottenuta presso la Camera di Commercio potrà informarsi di chi sono i soci accomandatari e avviare nei loro confronti l’esecuzione forzata.

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Proprio per tale ragione l’atto costitutivo della S.a.s. deve indicare il nome dei cosi accomandatari e dei soci accomandanti. La ragione sociale, invece (ossia il nome con cui viene indicata la società nei rapporti coi terzi) deve contenere il nome di almeno un socio accomandatario e l’indicazione di S.a.s. (per es. Gamberi Rossi di Rossi Emilano & C. S.a.s.).

Se l’atto costitutivo non viene iscritto la società è irregolare. Ciò comporta che nei rapporti coi terzi, agli accomandatari si applicano le norme previste per le Società semplici, mentre gli accomandanti rispondono soltanto con la quota conferita, purché non abbiano partecipato alle operazioni sociali.

Il termine “

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accomandita” deriva dal verbo latino commendare che significa affidare. Nelle società in accomandita, l’accomandante infatti affida la propria quota agli accomandatari che amministrano la società.

L’aggettivo “semplice” serve a distinguere la S.a.s. dalla più complessa società in accomandita per azioni.

Diritti e doveri degli accomandati e degli accomandatari

I soci accomandatari sono equiparati dalla legge ai soci di una S.n.c.

Pertanto, essi:

– rispondono solidamente e illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali;

– non possono cedere la propria quota se non con il consenso unanime di tutti i soci, compresi gli accomandati;

– possono recedere o essere esclusi dalla S.a.s. solo nei casi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo;

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– non possono svolgere attività che siano in concorrenza con quella svolta dalla società;

– se l’atto costitutivo non dispone diversamente, hanno tutti disgiuntamente l’amministrazione e la rappresentanza della società (tuttavia, per una migliore gestione è sempre consigliabile restringere tali poteri a uno o comunque a pochi accomandatari).

I soci accomandanti sono solo apportatori di capitali e non partecipano alla gestione della società. In particolare, essi:

– non possono compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società (cosiddetto divieto di ingerenza). Il socio che violi tale dovere di ingerenza diventa in automatico illimitatamente responsabile per tutti i debiti della società e non solo per quelli dal lui contratti. Inoltre, a causa di tale sua ingerenza può essere escluso dalla società;

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– solo in via eccezionale possono trattare singoli affari, ma solo se muniti di apposita procura speciale.

Diritti degli accomandatari

I soci accomandanti hanno diritto di:

– partecipare alla divisione degli utili;

– partecipare alle decisioni che comportino modifiche dell’atto costitutivo;

– partecipare alla nomina o revoca degli amministratori;

– controllare la gestione sociale mediante la consultazione del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e di ogni documento della società.

L’accomandante può cedere la sua quota con il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale (non serve, quindi, l’unanimità per gli accomandatari).

Inoltre gli eredi del socio accomandante possono subentrare nella società anche senza il consenso degli altri soci.

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