Acquisto di tablet: detrazione del costo e IVA

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Autore: Redazione

03 dicembre 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Come considerare fiscalmente l’acquisto di un tablet: come computer e, quindi, con Iva e costo interamente deducibile, oppure come telefono mobile, quindi con Iva al 50% e costo all’80%?

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Bisogna effettuare alcune distinzioni in base al tipo di tablet acquistato: sono infatti disponibili sul mercato sia dispositivi connessi alla rete mobile e quindi con la possibilità di inserire al loro interno una scheda telefonica (SIM), sia dispostivi collegabili esclusivamente con il wi–fi. Questi ultimi devono essere trattati alla stregua di un computer e quindi il costo può essere considerato integralmente detraibile a condizione, ovviamente, che la spesa sia inerente all’esercizio dell’attività.

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Maggiori dubbi, invece, riguardano i dispostivi collegati alla rete mobile. In tale ipotesi, risulterebbe difficile sostenere, anche in relazione ai precedenti interpretativi dell’agenzia delle Entrate, la deducibilità integrale del costo. Essi infatti sembrerebbero più simili ad apparecchi cellulari di tipo telefonico, tanto è vero che con molti di essi è possibile effettuare telefonate (si parla, a riguardo, di phablet, ossia apparecchi mezzo phone, mezzo tablet). Sarà quindi applicabile la norma del Testo Unico sulle imposte dirette [1], che prevede la deducibilità limitata nella misura dell’80% della spesa (sia dell’ammortamento del dispositivo, sia del relativo traffico).

Ai fini Iva, invece, non è previsto alcun limite oggettivo alla detrazione del tributo. Il rigo VA5 del modello di dichiarazione Iva deve essere compilato esclusivamente per l’acquisto di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre (telefoni cellulari) laddove l’imposta considerata in detrazione sia risultata superiore al 50%.

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