Il diritto di abitazione ferma il pignoramento della casa in comproprietà?

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Spesso, il coniuge superstite eredita la casa in comproprietà coi figli: si può pignorare la casa e in che misura incide il diritto di abitazione sulla stessa?

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Sei una vedova. Purtroppo anni fa tuo marito è defunto, lasciandoti in eredità vari beni, tra i quali la casa coniugale. Poiché avevate ed hai dei figli, gli stessi sono a loro volta diventati eredi, almeno pro quota, della casa di famiglia. Ebbene, vicissitudini successive hanno portato uno di essi ad avere dei debiti anche consistenti. La situazione è precipitata ed è stata persino iscritta un’ipoteca sulla quota di proprietà di tuo figlio. Per queste ragioni sei molto preoccupata per la tua sorte e, in particolare, per quella della casa. I creditori anzidetti possono pignorare questo immobile? Se la risposta dovese essere positiva, sarà venduta solo la quota di tuo figlio oppure l’intero immobile? Inoltre, sai che in quanto coniuge superstite hai ereditato anche

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il diritto di abitazione sulla casa coniugale: ebbene, questo diritto ferma il pignoramento della casa in comproprietà? Qualora la casa coniugale dovesse essere venduta all’asta, sarai costretta a lasciarla oppure potrai continuare ad abitarla serenamente? Infine, ti chiedi, considerando una situazione come la tua, conviene veramente ai creditori di tuo figlio agire in esecuzione oppure sarebbe meglio per loro trovare un accordo con voi e/o con il debitore? La tua preoccupazione è più che lecita, così come sono legittimi i tuoi dubbi. Probabilmente leggendo questo articolo le tue perplessità saranno definitivamente fugate.

Si può pignorare la comproprietà?

La situazione descritta in quesito è molto frequente, cioè una comunione ereditaria sulla casa di famiglia tra i figli ed il coniuge superstite, oltre al diritto di abitazione a favore di quest’ultimo. Ebbene, un potenziale creditore di uno degli eredi potrebbe sfasciare tutto. Come, infatti, è stato chiarito nella pubblicazione

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posso pignorare una comproprietà, il creditore di un comproprietario può agire in esecuzione sulla quota del proprio debitore e poiché l’immobile in comunione potrebbe essere indivisibile, la successiva vendita all’asta potrebbe riguardare l’intero bene. Ovviamente, parte del ricavato andrebbe ai comproprietari estranei al debito per cui si procederebbe, ma probabilmente essi sarebbero costretti a subire la vendita all’asta della casa di famiglia.

Pignoramento e diritto di abitazione

Per legge [1], alla morte del coniuge, l’altro eredita il diritto di abitazione sulla casa di famiglia (detta anche coniugale). La presenza del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite non impedisce, però, il pignoramento e quindi l’esecuzione forzata sull’immobile abitato, ma è sicuramente un diritto opponibile ai creditori. In parole più semplici, se da un lato il creditore di uno dei comproprietari della casa potrà agire in esecuzione sulla quota, magari ottenendo la vendita all’asta dell’intero bene poiché indivisibile, dall’altro colui che acquisterà l’immobile dovrà necessariamente fare i conti con il diritto di abitazione in essere. Pertanto, il

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coniuge superstite non potrà essere “sfrattato”, ma continuerà ad abitare la ormai ex casa coniugale sino alla sua morte. Secondo alcuni, unica condizione affinché il descritto diritto di abitazione sia opponibile al creditore procedente ed ai potenziali compratori del bene all’asta sarebbe la trascrizione antecedente del predetto diritto: se, quindi, il diritto di abitazione fosse stato trascritto nei registri immobiliari antecedentemente all’azione esecutiva, esso sarebbe opponibile senza alcun dubbio ai creditori procedenti ed ai successivi acquirenti. Ebbene, non è d’accordo con questa conclusione la giurisprudenza [2], secondo la quale il diritto di abitazione in esame viene acquistato dal coniuge immediatamente alla morte dell’altro ed eventuali conflitti con dei potenziali successivi acquirenti del bene non possono essere risolti a favore degli stessi sulla base della trascrizione. Pertanto, se l’azione esecutiva è successiva all’acquisto del diritto di abitazione, il coniuge superstite
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potrà opporlo ai creditori indipendentemente dalla trascrizione o meno di tale diritto.

Pignoramento con diritto di abitazione: conviene?

Leggendo bene questo articolo, avrai sicuramente compreso che il tuo diritto di abitazione, se debitamente acquistato prima dell’ipoteca e dell’azione esecutiva, sarà sicuramente opponibile al pignoramento dei creditori di tuo figlio ed a potenziali acquirenti dell’immobile all’asta. Si tratta, altresì, di una condizione che potrebbe persino scoraggiare l’azione esecutiva stessa: infatti potrebbero non esserci dei compratori interessati all’acquisto dell’immobile, visto che sarebbero impossibilitati a metterlo a frutto per un tempo indeterminato. Per questa ragione, potrebbero esserci i presupposti per trattare una soluzione a saldo e stralcio del debito (cioè con modalità e condizioni economiche più favorevoli per il debitore), non essendo conveniente per il creditore, un’eventuale azione esecutiva. Pertanto potresti procedere in tal senso e/o sondare la descritta possibilità. Per questo scopo non sei obbligato a rivolgerti ad un legale, ma, sarebbe consigliabile farlo per agire con mano esperta e competente.

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