Il fondo patrimoniale è pignorabile?
La casa e gli altri beni inseriti nel fondo patrimoniale sono sempre pignorabili per debiti contratti per i bisogni della famiglia e solo per cinque anni invece per i debiti anteriori alla sua costituzione.
Il futuro lavorativo ti preoccupa. Temi che un giorno gli affari possano andare male e che la tua attività sia costretta a chiudere o che il datore di lavoro possa licenziarti. In situazioni del genere, per niente eccezionali al giorno d’oggi, come puoi tutelarti ed evitare di andare a vivere sotto i ponti? Per far sì che la tua casa o eventuali investimenti possano essere aggrediti dai creditori, la legge ti consente di istituire un fondo patrimoniale. Facendo qualche ricerca su internet avrai scoperto che il fondo patrimoniale è «un vincolo posto su un complesso di beni, nell’interesse della famiglia, realizzato tramite la costituzione di un patrimonio separato che non può essere sottoposto ad esecuzione forzata, ma i cui frutti devono essere destinati al soddisfacimento delle esigenze della famiglia». Vorresti però comprendere cosa significa, nella pratica, questa affermazione e, più in particolare, se
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Cos’è il fondo patrimoniale?
Immagina una campana di vetro. Ecco, il fondo patrimoniale è qualcosa di molto simile. Vi si possono mettere, all’interno, una serie di beni: dagli immobili (case, terreni, ecc.) ai mobili registrati (moto, auto), per finire ai titoli di credito (azioni, titoli e obbligazioni). Lo scopo è fare in modo che tali beni, pur non cambiando proprietario, diventino “impignorabili”: non possono cioè essere soggetti ad esecuzione forzata anche se il debitore è sommerso di debiti. Tuttavia questo beneficio opera solo in presenza di alcune condizioni che analizzeremo più avanti.
Dall’altro lato, chi costituisce il fondo patrimoniale si impegna a utilizzare tutti i frutti dei beni in esso inseriti per i bisogni della famiglia: pensa al canone di affitto di un appartamento o ai rendimenti delle obbligazioni. Si tratta però di un vincolo più formale che sostanziale poiché nessuno ne controlla il rispetto. Anche quando ci sono figli, benché la regola voglia che non si possa sottrarre un bene dal fondo senza l’autorizzazione del giudice (il quale la concede solo se il fondo viene rientegrato o se il prezzo derivante dalla vendita del bene finisce in parte ai bisogni dei minori), è possibile inserire nell’atto notarile una clausola in cui i coniugi si autorizzano l’un l’altro a disporre del bene senza autorizzazioni del tribunale, bypassando di fatto l’autorizzazione del magistrato.
Chi può costituire un fondo patrimoniale’
Un single non può creare un fondo patrimoniale. Il fondo richiede una famiglia basata sul matrimonio o un’unione civile (quindi tra persone dello stesso sesso).
Chi gestisce i beni nel fondo patrimoniale?
I beni destinati al fondo diventano di proprietà di entrambi i coniugi, che li amministrano secondo le norme sulla comunione legale, salva diversa disposizione contenuta nell’atto costitutivo.
Se uno dei due coniugi (o il terzo) destina al fondo determinati beni dei quali si riserva la proprietà, si ritiene che il coniuge non conferente possa comunque amministrarli, senza per questo divenirne proprietario.
Come anticipato i proventi derivanti dai beni possono essere impiegati solo per i bisogni della famiglia, cioè quelli indispensabili alla vita familiare e quelli diretti al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative. Vi rientrano ad esempio i costi per l’abitazione, il vestiario, le cure mediche, l’istruzione e il mantenimento dei figli, ecc.
Si possono vendere i beni del fondo patrimoniale?
I beni del fondo possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati solo col consenso di entrambi i coniugi, salvo diverse pattuizioni.
Se i coniugi hanno figli minori, per queste operazioni è necessaria l’autorizzazione del giudice, salvo che nell’atto sia espressamente previsto la possibilità da parte dei genitori di agire senza tale autorizzazione.
Come si costituisce un fondo patrimoniale?
Per costituire un fondo patrimoniale bisogna andare dal notaio e portare l’atto di provenienza dell’immobile. Il fondo deve essere trascritto dal notaio nei pubblici registri immobiliari e annotato a margine dell’atto di matrimonio. È proprio quest’ultimo adempimento e non il primo a rendere il fondo impignorabile (nei limiti che a breve vedremo). Il notaio è obbligato a compiere tali due attività. Se il notaio non provvede ad annotare il fondo a margine dell’atto di matrimonio, i beni in esso inseriti sono pignorabili, ma il notaio è responsabile. La sua responsabilità scatta solo a condizione che si dia prova di aver subito un danno.
Come spiegato di recente dal Tribunale di Ragusa [1], il notaio che, dopo avere costituito un fondo patrimoniale, non effettua la relativa annotazione in margine all’atto di matrimonio risponde per i danni subiti dai proprietari dei beni conferiti nel fondo in conseguenza dell’inopponibilità del vincolo di destinazione ai creditori. L’effetto giuridico della opponibilità del vincolo ai creditori dipende, infatti, esclusivamente da tale annotazione, a nulla rilevando che sia stata comunque eseguita la trascrizione dell’atto. Tuttavia, la condotta gravemente inadempiente del professionista può portare al risarcimento del danno solo se vi sia la prova del nesso di causalità tra la negligenza professionale del professionista e il danno lamentato dagli attori, essendo ad ogni modo l’impignorabilità dei beni limitata ad obbligazioni contratte per scopi inerenti ai bisogni della famiglia.
Si possono pignorare i beni del fondo patrimoniale?
Veniamo ora alla possibilità che un creditore possa pignorare la casa o delle obbligazioni inserite nel fondo patrimoniale. Abbiamo detto in apertura che il pignoramento è vietato ma solo a due condizioni:
- il fondo patrimoniale non deve essere stato istituito dopo la nascita dell’obbligazione: se così dovesse invece essere, il creditore può: a) aggredire direttamente l’immobile senza bisogno di fare cause, se agisce nel primo anno dal rogito notarile del fondo; b) se agisce dopo il primo anno e prima di cinque anni dal rogito, può esercitare invece la cosiddetta azione revocatoria, che gli consente di rendere inefficace il fondo;
- i debiti non devono essere stati contratti per obbligazioni relative ai bisogni della famiglia poiché, in tal caso, il fondo è pignorabile. Dunque, il fondo è impignorabile solo per i debiti nati da investimenti ed acquisti volti a soddisfare esigenze voluttuarie (un’auto sportiva, un viaggio). Invece è pignorabile per tutte le esigenze rivolte al bene della famiglia (oneri condominiali, debiti lavorativi, tasse sulla casa).
In pratica possiamo dire che il fondo è sempre pignorabile per i debiti già sorti prima della sua costituzione, ma sempre a condizione che il creditore si muova entro cinque anni e compia l’azione revocatoria ossia una causa contro il debitore volta a dimostrare che questi non ha altri beni ultimante pignorabili se non quelli inseriti nel fondo stesso. Tuttavia se il creditore iscrive il pignoramento immobiliare entro 12 mesi dopo l’annotazione del fondo patrimoniale nell’atto di matrimonio, non ha neanche bisogno della revocatoria e può direttamente pignorare i beni del fondo.
In secondo luogo il fondo è impignorabile dai creditori per debiti che questi sapevano essere estranei ai bisogni della famiglia, salvo che il fondo fosse costituito in danno ai creditori stessi. Il che significa che tutte le volte in cui una persona contrae un debito per le esigenze familiari e non paga il creditore quest’ultimo può pignorare il fondo patrimoniale anche ben oltre i cinque anni dopo la sua costituzione.
La Cassazione ha esteso il concetto di spese contratte per i bisogni della famiglia ricomprendendovi anche le tasse e i debiti sorti per l’attività lavorativa professionale o imprenditoriale. Oggi quindi l’impignorabilità del fondo è ridotta a ipotesi residuali e remote.