Chi non paga il Canone Rai

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Chi non deve procedere al pagamento del Canone Rai? Come si richiede l’esenzione? Tutto quello che c’è da sapere.

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Se non esistono dubbi su chi debba pagare il canone Rai, altrettanto non si può dire riguardo i soggetti che non devono versare l’imposta. Chi non paga il canone Rai? Se ti trovi in particolari situazioni e non sai se sei sollevato dal pagamento del canone, in questa guida troverai le risposte che fanno al caso tuo.

Cos’è il canone Rai?

Il

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canone Rai è l’imposta che deve essere pagata da chiunque detiene uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente dall’utilizzo. Infatti devi procedere al pagamento del canone Rai anche se non vedi programmi televisivi (magari utilizzi il televisore come monitor del PC o per guardare solo DVD). Il versamento dell’imposta prescinde dalla qualità e dalla quantità dell’utilizzo perché esso dipende dalla detenzione di un apparecchio abilitato a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare. Inoltre dal 2016 è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo collegata all’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica. Di conseguenza il pagamento del canone non avverrà più tramite bollettino postale ma tramite l’addebito diretto nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Il pagamento del canone avviene una volta l’anno e l’importo è pari a 90,00 euro (precisamente si tratta di dieci rate mensili di nove euro cadauna). L’importo si paga una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dalla stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti gli apparecchi, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Quindi se nella stessa abitazione ci sono 3 televisioni, si paga una volta sola il canone Rai oppure se moglie e marito hanno la residenza nella stessa casa, ma uno dei due possiede un’altra casa dove è attiva la luce si pagherà solo il canone presso la casa di residenza.
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Fai attenzione poichè anche se abiti all’estero, ma detieni un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo, devi pagare il canone Rai.
Mentre se sei conduttore di una casa e la televisione è del proprietario di dell’immobile, se il contratto di fornitura dell’energia elettrica è intestato a te e hai la residenza nell’immobile in questione allora il canone ti verrà addebitato sulla bolletta elettrica. Invece se il contratto della luce è intestato al locatore, dovrai versare il canone con F24.
Se invece detieni l’apparecchio radio o TV nei locali di esercizio pubblico(c.d. canone speciale) il pagamento dell’imposta avviene con i metodi tradizionali.

Non paga il canone Rai chi non ha una televisione

Non deve pagare il canone Rai chi non possiede una televisione. Non è qualificabile come <<televisione>> chi possiede un monitor del pc o un tablet su quale vede la televisione in streaming.
Quindi se non hai una televisione in casa, ma hai intestata un’utenza elettrica puoi chiedere l’esenzione dal canone compilando la

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dichiarazione sostitutiva predisposta dall’Agenzia delle Entrate ed è necessario inviare il modulo o online sul sito dell’Agenzia delle Entrate oppure potrà essere inviato tramite PEC all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it oppure tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T- Sportello abbonamenti tv- Casella Postale 22-10121 Torino. Ricorda che la domanda deve essere presentata dall’intestatario dell’utenza elettrica.
Le scadenze per presentare la dichiarazione sostitutiva sono:

Se continui a non detenere l’apparecchio televisivo negli anni successivi, devi presentare la dichiarazione sostitutiva ogni anno.
Il modello può essere presentato anche se sei erede per dichiarare che nell’abitazione in cui è presente l’utenza elettrica ancora intestata al soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio.

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La dichiarazione è presentata sotto la propria responsabilità e si è perseguibili per la non veridicità delle dichiarazioni.

Esenzione canone ultra settantacinquenni

Sono esentati dal canone Rai gli over settantacinque. Tuttavia devono ricorrere contestualmente alcune condizioni:

Il contribuente non deve convivere con altri soggetti titolari di reddito proprio, eccetto il coniuge. Se il padre vive con figli che hanno un lavoro, non avrà diritto all’esenzione.

Se le condizioni di esenzione permangono anche negli anni successivi, si può continuare a godere dell’esenzione anche negli anni successivi, senza presentare nuove dichiarazioni. Mentre se variano le condizioni è necessario presentare una dichiarazione di variazione dei presupposti.

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La dichiarazione sostitutiva può essere trasmessa:

Il reddito necessario per l’agevolazione è dato dalla somma:

Esenzione diplomatici e militari stranieri

Sono esentati dal pagamento del canone Rai, per effetto di convenzioni internazionali:

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È necessario presentare la dichiarazione sostitutiva tramite plico raccomandato ( con copia del documento di riconoscimento) all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1- Sportello abbonamenti TV- Casella postale 22-10121 Torino. Può essere presentata in ogni giorno dell’anno e produce i suoi effetti fino alla scadenza della condizione di esenzione. È necessario comunicare tempestivamente ogni nuova condizione e i dati aggiornati ( ad esempio il rinnovo della carta d’identità), nonché la cessazione dell’incarico ricoperto.

Ulteriori ipotesi di esenzione del canone Rai

Altre categorie di soggetti esentati dal pagamento del canone Rai sono :

Il non vedente deve pagare il canone Rai?

Anche chi soffre di cecità deve pagare il canone rai. La situazione si verifica perché il pagamento dell’abbonamento Rai è legato non all’utilizzo ma al possesso dell’apparecchio, a prescindere se la tv rimane spenta o viene solo ascoltata.

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Gli anziani in casa di riposo pagano?

È sempre stato consentito l’esonero dal canone rai per gli anziani ricoverati presso una casa di riposo, ma da quest’anno non è più cosi. Lo Stato impone anche agli anziani che non vivono più a casa loro di pagare l’abbonamento del canone Rai. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate che chiarisce che chi non vive più nel proprio immobile ma possiede un apparecchio TV è tenuto al pagamento del canone. Nel caso di ricovero in una casa di riposo l’unico modo per non pagare il canone Rai è non detenere più una televisione e inoltrare ogni anno la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio.

Suggellamento televisore

Non è più un’ipotesi di esenzione dal canone Rai il suggellamento del televisore. La legge di Stabilità infatti ha precisato che non sarà più possibile la cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento, consistente nel rendere inutilizzabile tramite la chiusura in involucri gli apparecchi detenuti dai proprietari.

Se non pago il canone Rai?

Il contribuente è libero di pagare solo l’importo che si riferisce al consumo dell’energia elettrica, senza pagare il canone Rai. La compagnia elettrica imputerà il pagamento parziale prima al consumo elettrico e poi al canone Rai. La società elettrica non potrà sospendere l’erogazione della luce, ma dovrà segnalare l’inadempienza all’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il contribuente evade l’imposta del canone Rai infatti è soggetto all’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate che gli intima il pagamento dell’imposta del canone con una sanzione parti a cinque volte il canone stesso. Nel caso in cui il contribuente si mostra ancora inadempiente si procede all’iscrizione a ruolo e si procede con la riscossione coattiva. In questa ipotesi l’Agenzia delle Entrate Riscossione invierà la cartella di pagamento e potrà procedere per tutelare il credito anche con il pignoramento ad esempio della pensione o dello stipendio. Si può subire anche il fermo auto. L’interessato potrà chiedere la rateazione del debito, ma il fermo cesserà solo con il pagamento dell’ultima rata.

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Il debito di pagamento è soggetto a prescrizione decennale.

È possibile il rimborso del canone Rai?

Coloro che sono in possesso dei requisiti per chiedere l’esenzione, ma hanno pagato il canone possono chiedere il rimborso tramite la compilazione dell’apposito modello, quest’ultimo è da utilizzare solo per pagamenti a seguito di addebiti nella fattura per la fornitura elettrica.
L’istanza potrà essere presentata o tramite applicazione web sul sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite raccomandata (con copia documento di riconoscimento) all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento TV- Casella Postale 22-10121 Torino.

di GIADA VERRINA

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