Buoni fruttiferi postali: cos’è e come funziona la clausola PFR

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Redazione

15 settembre 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Mia madre è cointestataria (assieme a mia nonna defunta nel 1989) di un Buono Postale Fruttifero emesso nel 1985. Alle Poste, dove si era recata per riscuotere la somma, le hanno detto che se non compila il modulo per la Successione Legittima, non possono procedere al rimborso. È corretto? Sul retro del buono vi è l’indicazione che “l’intestatario del presente buono potrà riscuotere a vista presso l’ufficio di emissione, e con preavviso di sei giorni in altri Uffici, la somma qui appresso indicata:…..” Cosa posso fare in caso per far valere i diritti di mia madre? A quanto ammonta l’importo del rimborso?

Annuncio pubblicitario

La dicitura che il lettore ha riportato va sotto il nome di “clausola PFR (Pari Facoltà di Rimborso)” e consente a ciascun singolo

Annuncio pubblicitario
intestatario del buono fruttifero e agli eredi di quello defunto di presentarsi all’Ufficio postale e chiederne autonomamente il rimborso, non essendo quindi necessaria a tal fine la contemporanea presenza ed il consenso di tutti gli aventi diritto (in questo senso anche la giurisprudenza: cfr. Trib. Lecco, sent. del 20.02.2015; Corte di Appello di Milano, sentenza del 25.10.2017). In pratica, si tratta di una clausola che consente a qualunque cointestatario di ottenere il rimborso integrale del buono anche senza il consenso degli altri. Tale facoltà viene inserita proprio in previsione del decesso di uno dei cointestatari.

In particolare, la sentenza della corte meneghina sopra citata dice che: «

Annuncio pubblicitario
ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi antecedentemente all’entrata in vigore del D.M. 19.12.2000 debba applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell’art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989. In applicazione della suddetta normativa, dunque, il rimborso del buono fruttifero non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all’ufficio postale di emissione il pagamento dell’intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto
Annuncio pubblicitario
».

Anche il Tribunale di Ascoli Piceno (Trib. Ascoli Piceno, ord. del 25.02.2016) ha statuito che alla morte di uno dei cointestatari di buoni postali fruttiferi con clausola Prf (facoltà di pari rimborso) le Poste non possono rifiutare la riscossione dei titoli al cointestatario superstite o agli eredi del defunto se manca il consenso di tutti.

La clausola Pfr Tale trova conforto anche nella disciplina che il codice civile (art. 2021 c.c.) detta in materia di titoli di credito, prevedendo che il possessore di un titolo a lui intestato ha diritto ad esercitare il diritto indicato nel titolo stesso.

Purtroppo, capita spesso che gli uffici postali, al fine di tutelarsi, chiedano che si compili il modulo inerente alla successione, così rallentando (e non di poco) le operazioni. Tale condotta viene giustificata sulla base di un mero ordine interno, in virtù del quale “

Annuncio pubblicitario
la clausola p.f.r. deve intendersi inefficace a seguito del decesso di uno dei cointestatari“. Tuttavia, si tratta di un’interpretazione di comodo che non trova agganci concreti nella legge: si tratta, in altre parole, di mere disposizioni aziendali interne, le quali non assumono alcuna valenza giuridica.

Davanti a tale condotta ostruzionistica, il consiglio al lettore è di tentare in prima battuta la via della soluzione bonaria della controversia: è bene che provi a parlare con il direttore del suo ufficio, semmai producendo la massima che sopra riportata, e, in caso di risposta negativa, tenti con la diffida di un avvocato. In ultima istanza c’è sempre la possibilità di ricorrere in tribunale. Si spera però nella comprensione delle Poste, soprattutto se il lettore deciderà di agire formalmente con diffida di un legale.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui