Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?

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Anche i figli maggiorenni hanno diritto a essere mantenuti dai propri genitori fino a quando non siano completante indipendenti sul piano economico. Non sempre, però, è facile comprendere quando arrivi l’agognata indipendenza. Cercheremo qui di dare risposta alle domande tipiche sull’argomento.

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Sei separato da tua moglie da diversi anni; con la sentenza di separazione il giudice ha previsto l’obbligo di corrispondere una somma di denaro a titolo di mantenimento nei confronti dei tuoi figli. Dopo qualche anno uno dei due ha terminato gli studi universitari ed ha trovato un lavoro stabile presso un’azienda. A questo punto ti domandi: quanto dura il mantenimento dei figli maggiorenni?

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Prima di affrontare specificamente la questione è bene fare una breve premessa sull’obbligo al mantenimento dei figli.

Il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio

Il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli è stabilito dalla nostra Costituzione. [1] Il codice civile prevede che entrambi i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli (mantenendoli, istruendoli ed educandoli) in proporzione alle sostanze di ognuno e secondo la propria capacità di lavoro professionale e casalingo. [2]

Nel corso del matrimonio non esistono regole rigide per il mantenimento dei figli, ma le cose cambiano una volta che i coniugi decidono di separarsi: in tal caso, infatti, spetta al giudice adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari per soddisfare gli interessi morali e materiali dei figli.

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Il giudice, avendo come obiettivo principale quello del preminente interesse del minore, deve far sì che questi non subisca troppo gli effetti della separazione e del divorzio: il mantenimento serve quindi a garantire che i figli possano mantenere immodificate le loro abitudini e lo stile di vita precedente la separazione dei genitori.

In caso di figli minori esso spetta al genitore collocatario (cioè il genitore con cui i figli stanno per la maggior parte del tempo e presso il quale viene fissata la residenza anagrafica), mentre in caso di figli maggiorenni spetta a quello convivente.Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che il versamento diretto al maggiorenne può essere effettuato solo nel caso in cui quest’ultimo ne faccia specifica richiesta. [3]

L’importo del mantenimento può essere stabilito dal giudice, ma può anche costituire oggetto di accordo tra i coniugi stessi.

Per stabilire l’importo del mantenimento il giudice deve tenere conto di diversi parametri: innanzitutto bisogna prendere in considerazione i

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bisogni dei figli ed il tenore di vita goduto da costoro nel corso del matrimonio o della convivenza dei genitori, bisogna poi considerare le risorse economiche di ciascun coniuge, i compiti di cura ed aiuto domestico, il tempo trascorso con i figli.

Solitamente la forma con cui si provvede al mantenimento è l’assegno, ma è possibile utilizzare anche altri modi, ad esempio costituendo un trust (ossia un istituto giuridico che consente di creare un fondo in cui ricadono beni da destinare ai figli), oppure pagando una somma di denaro una tantum (versando cioè in favore del figlio maggiorenne un importo di denaro in un’unica soluzione piuttosto che l’assegno di mantenimento periodico).

La somma stabilita a titolo di mantenimento dal giudice è sempre modificabile nel caso in cui vi siano mutamenti positivi o negativi delle condizioni economiche delle parti (si pensi ad esempio all’ipotesi in cui il coniuge che deve versare il mantenimento perda il lavoro; in tal caso la somma può essere diminuita tenendo conto delle ristrettezze economiche sopravvenute).

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Il mantenimento dei figli maggiorenni

Il nostro sistema prevede che l’obbligo al mantenimento dei figli perduri oltre la maggiore età qualora costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né si siano ancora svincolati dall’habitat domestico.

Prefissare un termine di durata dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non è pertanto possibile.

In generale, l’obbligo cessa quando il figlio raggiunge l’indipendenza economica o costruisce una nuova famiglia autosufficiente.

L’obbligo termina anche quando, pur essendo stato messo nella condizione di farlo, il maggiorenne non ha saputo o non ha voluto – per sua scelta o per sua colpa (per es. trascuratezza) – raggiungere l’autonomia economica dai genitori. La Corte di Cassazione ha chiarito al riguardo che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest’ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.

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[4]

Il giudice, nel disporre l’assegno di mantenimento, deve valutare la diligenza del figlio nella ricerca di un’occupazione al termine degli studi [5]. Pertanto il tribunale può estinguere il diritto alla corresponsione dell’assegno qualora la condizione di non autosufficienza economica del giovane sia dipesa da una sua inerzia o rifiuto ingiustificato. La Corte di Cassazione ha affermato che è possibile revocare l’assegno di mantenimento nei casi in cui, posto nelle condizioni di ottenere l’indipendenza economica, il figlio maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte oppure abbia dimostrato colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento. [6]

Che succede in caso di separazione tra i coniugi

Al raggiungimento della maggiore età del figlio, il coniuge onerato del mantenimento (in caso di separazione tra i coniugi) non può autonomamente provvedere ad autoridursi o eliminare del tutto il contributo che versa al figlio; al contrario, egli deve instaurare un

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giudizio davanti al giudice, volto ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio [7].

Infatti il solo raggiungimento della maggiore età del figlio o la sua acquisita autosufficienza economica non liberano, in automatico, il genitore onerato dal versargli il mantenimento; perché ciò avvenga è necessario un provvedimento del giudice. [8]

L’assegno di mantenimento non è più dovuto qualora il figlio maggiorenne abbia iniziato con carattere di stabilità un’attività lavorativa conforme alla professionalità acquisita [9].

Quando si raggiunge l’indipendenza economica?

Secondo l’orientamento più recente, affinché venga meno l’obbligo dei genitori di mantenere il figlio, non è sufficiente che questi abbia trovato un impiego stabile, ma è necessario che tale impiego sia adeguato alle sue attitudini e aspirazioni. La Corte di Cassazione sostiene già da tempo che, affinché venga meno l’obbligo al mantenimento, l’indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunta in presenza di un impiego che sia in grado di consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni.

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[10]

In alcuni casi, i giudici hanno ritenuto che non è sufficiente a esonerare il genitore dall’obbligo di mantenimento l’offerta di una qualsiasi occasione di lavoro eventualmente rifiutata dal figlio; solo il rifiuto – privo di una valida giustificazione – di una offerta del tutto idonea rispetto alle concrete e ragionevoli aspettative del giovane esonera il genitore dall’obbligo di mantenimento. [11]

Con una recente pronuncia il Tribunale di Modena ha affermato che con il superamento di una certa età il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende meritevole dei diritti di assistenza familiare che la legge stabilisce in favore della persona che si trova in stato di bisogno (i cosiddetti alimenti), ma non più del diritto al mantenimento. [12]

Quanto all’onere della prova, spetta al genitore dimostrare, davanti al giudice, l’avvenuto raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio (percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato) oppure che egli si sottrae volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata

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[13].

Se il figlio perde la propria indipendenza economica ha nuovamente diritto di essere mantenuto dai genitori?

Se il figlio ha trovato un impiego stabile che lo ha reso economicamente autosufficiente, ma poi lo perde, non risorge l’obbligo di mantenimento per i genitori; l’obbligo infatti si è estinto definitivamente con il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio.

Il figlio disoccupato non può quindi reclamare l’assegno di mantenimento; ma, se ne ricorrono i presupposti, può chiedere la corresponsione degli alimenti. L’obbligo alimentare è diverso da quello di mantenimento, in quanto può ricorrere in capo al genitore anche quando sia cessato il secondo. Occorre, però, che vi sia un vero stato di bisogno del figlio che obbliga i genitori a fornirgli quanto necessario per vivere. [14]

L’obbligo di mantenimento cessa quando il figlio si sposa?

La Corte di Cassazione ha affermato che la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che prenda in considerazione una serie diversa di parametri, che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto.

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[15]

L’obbligo di mantenimento cessa comunque quando il figlio maggiorenne contrae matrimonio e crea un nuovo nucleo familiare, salvo persista lo stato di bisogno e la necessità di mezzi di sostegno per vivere. La Corte di Cassazione ha ritenuto che fosse comunque sussistente l’obbligo al mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne nonostante si fosse sposata, poiché sia lei che il neo marito erano ancora studenti, privi di autonomia economica e ancora conviventi con i genitori [16].

Chi è legittimato ad agire per ottenere l’assegno di mantenimento?

Nell’ipotesi in cui sussistano i presupposti per l’assegno di mantenimento, ma il genitore obbligato non vi provveda, possono agire in giudizio il figlio maggiorenne o l’altro genitore.

Se il figlio non convive più con il genitore, è lui l’unico creditore dell’assegno, e quindi l’unico legittimato ad agire per ottenerlo. [17].

Se, invece, il figlio non ha abbandonato la casa familiare e convive con il genitore affidatario, il quale continua a provvedere direttamente ed integralmente al suo mantenimento, sono ugualmente legittimati sia il figlio che il genitore [18].

In ogni caso, il giudice può prevedere che il genitore onerato del mantenimento versi direttamente l’assegno al figlio e non all’ex che convive con questo.

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