Multe stampate al computer senza il nome dell’agente: valide?

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Autore: Angelo Greco

06 febbraio 2024

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Il verbale che non è firmato a mano è valido se le generalità del poliziotto risultano solo stampate al computer?

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Ci insegnano sempre che la firma è elemento essenziale di ogni atto, perché serve a ricondurre il contenuto al suo autore e a eliminare qualsiasi dubbio in merito alla sua genuinità e provenienza. Nessuno può obbligarti a pagare una prestazione per un contratto che non hai firmato o la cui firma non è autentica. Ma che succede se quest’atto dovesse provenire dalla pubblica amministrazione? Spesso ci troviamo dinanzi a cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, richiede di pagamento e, non in ultimo, multe stradali stampate al computer senza il nome dell’agente

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: sono valide oppure possono essere impugnate?

La questione è stata oggetto di diversi interventi da parte della giurisprudenza. Non poche volte gli automobilisti si sono infatti rivolti al Giudice di Pace per chiedere l’annullamento di verbali ove il nome dei verbalizzanti non veniva seguito dalla loro firma autografa bensì dalla semplice indicazione delle generalità e/o del numero di matricola fatta al computer.

Non in pochi hanno ritenuto che un atto del genere potesse essere viziato perché facilmente falsificabile.

In realtà le cose non stanno così. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (meglio noto come CAD) ha introdotto nuove disposizioni nell’ottica di semplificare l’operato dei pubblici ufficiali e consentire le notifiche in modo seriale, senza dover ricorrere alla firma manuale.

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A norma del combinato disposto degli articoli 383, comma 4, 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell’atto.

Tanto è stato più volte ribadito anche dalla Cassazione. Si prenda, ad esempio, la sentenza n. 32429/2022 secondo cui per le violazioni del codice della strada rilevate a distanza, il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati

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per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell’accertatore; quest’ultima può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano.

L’orientamento è tutt’altro che nuovo. Con la sentenza n. 2674 del 5.02.2013 sempre la Suprema Corte aveva sancito la validità delle multe stampate al computer, ossia con sistemi informatici: tali sanzioni sono legittime anche se non contengono il nome dell’agente responsabile che ha immesso i dati della sanzione all’interno del computer. Questo perché, in caso di necessità, tale agente è comunque identificabile attraverso il

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numero di matricola.

Dunque, il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati non deve necessariamente indicare il nominativo dell’accertatore, ma lo può individuare solo con la qualifica da questi ricoperta e l’aggiunta della dicitura “pro tempore” [1].

Tale forma meccanizzata non rende nullo l’atto poiché il soggetto responsabile resta comunque identificabile attraverso l’indicazione del ruolo che svolge.

Ed ancora, con sentenza n. 18493/2020, la Corte cha detto che la notifica di un verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi valida se il verbale è redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati.

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La pronuncia n. 18493/2020, sempre a firma della Cassazione, ricorda che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice strada, la firma autografa è sostituita dall’indicazione sul documento automatizzato del nominativo del responsabile dell’atto.

È quindi del tutto inutile, secondo la Cassazione, fare ricorso contro le multe stampate al computer e senza le firme o i nomi degli agenti: si rischia la condanna alle spese.

Diverso è il caso della multa contestata immediatamente, quella cioè sul verbale che il poliziotto consegna al conducente nella contestualità dell’infrazione (si pensi a una guida pericolosa): in tali ipotesi, l’atto deve recare la firma dell’agente, essendo redatto a mano.

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