Ripensamento dopo le dimissioni volontarie
Posso essere riassunto dopo essermi licenziato? Mi spettano gli stipendi arretrati?
In un momento di profonda debolezza, depressione e collera, parlando col tuo capo, gli confini di non sopportare più il lavoro che svolgi. Odi profondamente ciò che fai quotidianamente, la ripetitività delle mansioni, i tuoi colleghi, non ti senti più a tuo agio, non trovi prospettive di crescita. Così gli anticipi l’intenzione di dimetterti. Il giorno dopo non ti rechi al lavoro, ciò nonostante ci ripensi. Un giorno a casa ti ha fatto capire che, tutto sommato, un’occupazione è necessaria sia per vivere sia per sentirsi utili. Così il giorno dopo ritorni al lavoro. Ma il datore non ti vuol più accettare. Secondo lui, le dimissioni sono già valide e non c’è modo per tornare indietro. Nel frattempo, peraltro, lui ha già trovato il modo di sostituirti e non può “scombinare” l’organizzazione aziendale per colpa tua. Che succede in un’ipotesi del genere? È possibile il
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Dimissioni: quando hanno valore?
Per evitare che il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, faccia già firmare al futuro dipendente un foglio di dimissioni in bianco, in modo da utilizzarlo all’occorrenza per toglierlo di torno, la legge ha imposto che le dimissioni debbano necessariamente avvenire per via telematica ossia online. Senza il rispetto di questa procedura le dimissioni non hanno valore. Il che significa che se il dipendente ha un ripensamento prima di aver formalizzato le dimissioni, può sempre tornare in azienda. Gli potrà però essere contestata l’eventuale assenza ingiustificata dal lavoro che, nei casi più gravi, può essere di per sé causa di licenziamento. Quindi, tanto più il ripensamento avviene nel breve periodo, tanto maggiori ci sono le condizioni per essere
Riassunzione dopo dimissioni volontarie: si ha diritto?
Ammettendo che le dimissioni siano state formalizzate, si ha diritto ad essere riassunti in caso di ripensamento?
Nel caso di pubblico dipendente, esiste una norma [2] che consente a quest’ultimo di chiedere la riassunzione. L’accettazione della domanda è però subordinata a una valutazione dell’amministrazione, chiamata a verificare se ancora sussistono i presupposti e ci sono posti vacanti. In buona sostanza non siamo dinanzi a un vero e proprio diritto soggettivo ma a una facoltà subordinata al consenso dell’ente.
Nel privato, invece, opera il decreto attuativo del Jobs Act [3], che prevede il diritto di ripensamento per chi presenta le dimissioni telematiche. In particolare, chi presenta le dimissioni online ha 7 giorni di tempo, a partire dalla data di inoltro, per revocarle. Ci sono poi da fare alcune precisazioni. Eccole.
Dimissioni o licenziamento? La prova spetta al datore di lavoro
Immaginiamo che il datore di lavoro dica al proprio dipendente che è licenziato ma poi non gli invii la lettera scritta che, come noto, è condizione di validità del licenziamento stesso. Il lavoratore contesta l’atto e, in causa, il datore sostiene che è lui che si è dimesso e non si è presentato più al lavoro. Chi prevale?
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La legge dice che è il datore di lavoro a dover dimostrare le dimissioni orali. Quindi, se non c’è questa dimostrazione, l’azienda deve reintegrare il dipendente.
In pratica, quando un dipendente non va più a lavorare, nel conflitto tra quest’ultimo che sostiene di essere stato licenziato a voce e il capo che invece dice che è stato lui a non voler più proseguire il rapporto, prevale il primo salvo prova contraria.
Dimissioni in una situazione di incapacità
Potrebbe infine avvenire – ed è questo il caso disciplinato dalla sentenza della Cassazione citata in apertura – che il dipendente si sia dimesso in un momento di incapacità di intendere e di volere, ad esempio perché sotto farmaci anti depressivi o perché ubriaco o in un momento di forte turbamento psichico. Che succede? In tale ipotesi la dimissione non ha effetti. Se il datore non vuole più farlo lavorare, il dipendente può rivolgersi al giudice. Il tribunale ne ordina la reintegra, ma condanna l’azienda al pagamento degli stipendi dalla data della sentenza e non delle finte dimissioni. Non c’è quindi efficacia retroattiva visto che quel periodo di sospensione non è stato lavorato. La Cassazione dice:
«Nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate da un lavoratore subordinato (nella specie, perché in stato di incapacità naturale) le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara l’illegittimità delle dimissioni, in quanto il principio secondo cui l’annullamento di un atto di volontà ha efficacia retroattiva non comporta anche il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, che, salvo espressa previsione di legge, non sono dovute in mancanza della prestazione lavorativa».