Accordi tra coniugi successivi al divorzio: sono validi?

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Padre e madre possono derogare alla sentenza di separazione o divorzio accordandosi con messaggi inviati sul cellulare?

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Immaginiamo una coppia che, dopo 10 anni di matrimonio e la nascita di due bambini, decida di separarsi. Terminato il procedimento di separazione innanzi al tribunale, i due formalizzano anche il divorzio così come la legge consente di fare alle coppie per sciogliere definitivamente il rapporto di matrimonio. Nella sentenza di divorzio, il giudice ordina all’uomo di versare un assegno di mantenimento a favore dell’ex moglie (titolare di un lavoro part-time) e uno invece a favore dei figli; fissa poi la ripartizione percentuale delle spese straordinarie, le date e gli orari in cui il padre potrà/dovrà incontrare i bambini, la loro sistemazione per le feste e per le vacanze estive. Gli ex coniugi inizialmente rispettano alla lettera le indicazioni fornite dal giudice ma, già dopo qualche mese, si scontrano con esigenze diverse che li portano ad accordarsi diversamente. Così capita che per due weekend di fila i minori stiano con la madre per poi stare dal padre gli altri due fine settimana; capita poi che quest’ultimo, non potendo talvolta incontrare i piccoli nel giorno indicato dal tribunale per sopraggiunti impegni di lavoro, slitti la visita a quello successivo, e così via. Tutte queste deroghe vengono condivise dai due genitori che mantengono tra loro un atteggiamento collaborativo in funzione dei figli e del loro benessere. Ma entrambi restano con il dubbio se siano o meno

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validi gli accordi tra coniugi successivi al divorzio. Dubbio che si rafforza nel momento in cui, un giorno, l’uomo confida all’ex moglie di avere un grosso problema economico e di non poter, per qualche mese, versare l’intera somma del mantenimento per i minori. La moglie lo rassicura a voce, dicendogli che potrà pagare la somma più in là. Anche in questo caso, però, il padre si interroga se una manifestazione di volontà di questo tipo, non convalidata dal giudice, possa avere valore o se, invece, possa costituire un giorno un’arma contro di lui. Cosa prevede la legge? Di tanto si sono occupati più volte i magistrati. Ecco cosa è stato detto a riguardo.

I genitori possono accordarsi sul mantenimento e sulle visite dei figli?

Partiamo da un punto fermo: le condizioni di mantenimento e di visita dei figli non vengono stabilite dal tribunale nell’interesse dei genitori ma dei figli stessi. Difatti, qualora padre e madre raggiungano un accordo in sede di separazione e divorzio in merito all’assegno di mantenimento dei figli, tali intese sono comunque sottoposte al preventivo vaglio del giudice che deve valutare la congruità della somma destinata al mantenimento della prole. Né potrebbe essere diversamente visto che i minori non partecipano a un processo che decide (anche) del loro futuro. Per cui i loro interessi devono essere tutelati dal giudice. Sul punto ha già deciso la Cassazione proprio di recente (leggi

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Assegno di mantenimento figli: vale l’accordo dei coniugi?).

Detto ciò, possiamo ben dire che i genitori possono sì trovare un accordo sul mantenimento e/o sui giorni e orari di visita dei figli, ma il tutto deve tenere conto dell’esclusivo interesse di questi ultimi in quanto soggetti deboli. Ad esempio, una madre non potrebbe mai rinunciare all’assegno di mantenimento per i figli da parte del padre né può autorizzare quest’ultimo a scomparire per sempre e non vedere più i bambini. Si tratta di obblighi inderogabili che neanche l’accordo delle parti può cambiare. Ecco perché, in caso di separazione consensuale, il magistrato deve sempre verificare il contenuto dell’accordo stretto dagli ex coniugi.

In sintesi: ben vengano gli accordi purché non ledano i figli.

I genitori possono modificare il contenuto della sentenza di divorzio o separazione?

Ritorniamo all’esempio visto in apertura. Ai genitori è consentito, in un momento successivo all’emissione della sentenza di separazione o divorzio, accordarsi diversamente rispetto a quanto stabilito dal tribunale? La risposta varia a seconda che si parli di assegno di mantenimento o di giorni e orari di visita. Vediamo le singole ipotesi.

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Si può modificare l’assegno di mantenimento per i figli?

Le condizioni che possono giustificare una riduzione o un aumento del mantenimento per i figli devono risiedere sempre in fattori sopravvenuti e non prevedibili al momento della sentenza che ha fissato l’ammontare dell’assegno. Quindi, ad esempio, la sopravvenuta disoccupazione della madre (che può portare a un aumento dell’importo) o del padre (che invece può comportare una diminuzione o addirittura la sospensione); una sopraggiunta malattia del figlio che richiede cure più costose o del padre che, per ciò, deve ridurre gli orari di lavoro, con conseguente diminuzione dei guadagni, ecc.

Se un genitore però è sempre libero di versare di più del mantenimento fissato dal giudice, anche senza l’autorizzazione del tribunale, non può però versare di meno di propria spontanea volontà. Al contrario deve sempre prima farsi autorizzare dal giudice, promuovendo un ricorso in tribunale contro l’altro coniuge, affinché il magistrato revochi il proprio precedente provvedimento sostituendolo con il nuovo importo.

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Si possono modificare i giorni e gli orari di visita dei figli?

Diverso e più elastico è il discorso per quanto riguarda gli orari di visita dei bambini. Fermo restando che il padre deve essere sempre presente e rispettare il cosiddetto diritto alla «bigenitorialità» (consentendo cioè ai figli di vivere con entrambi i genitori), il padre e la madre possono di volta in volta raggiungere specifiche intese per modificare orari e giorni di visita. Sarà sempre utile fissarli per iscritto, con sms o con una chat WhatsApp. Proprio sull’uso degli strumenti telematici si è di recente espresso il tribunale di Treviso [1] autorizzando gli accordi dei genitori con tali nuove forme di comunicazione. Dunque, in questo caso, ben sono possibili le deroghe alla sentenza senza bisogno di ricorrere nuovamente al giudice.

Il genitore deve sempre favorire le visite tra i figli e l’altro genitore?

Il genitore affidatario deve favorire il diritto di visita dell’altro genitore. Non può cioè assecondare i capricci del bambino che non vuol vedere il padre o inventare falsi impegni solo per non farli incontrare. Il genitore affidatario che con il suo comportamento ostacola o impedisce il regolare esercizio del diritto/dovere di visita dell’altro genitore nei confronti dei figli minori commette il reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice

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[2]. Lo ha ribadito di recente il tribunale di Frosinone [3] soffermandosi sul ruolo che il genitore affidatario assume nei confronti dei figli minori e sulle conseguenze negative che una condotta del genere può avere sulla psicologia di quest’ultimi.

Il tribunale si sofferma sul delicato compito rivestito dal genitore affidatario in tale materia, sottolineando che «è di intuitiva evidenza il ruolo centrale» che questi assume «nel favorire gli incontri dei figli minori con l’altro genitore, e ciò a prescindere dall’osservanza burocratica del relativo obbligo imposto col provvedimento giurisdizionale». Un atteggiamento ostativo, infatti, «finisce col riflettersi negativamente sulla psicologia dei minori, indotti così a contrastare essi stessi gli incontri col genitore non affidatario, proprio perché non sensibilizzati ed educati al rapporto con costui dall’altro genitore».

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