Come costituire una società
Le procedure per costituire una società sono note forse; ma spesso si conoscono meno tutti i tipi di società esistenti, tra cui poter decidere quale è meglio creare.
Quando si pensa a come costituire una società tutti subito ragionano sulle procedure base e burocratiche da seguire. Ovvero: prima trovare dei fondatori, ossia un gruppo di soci che intenda partecipare al progetto; poi recarsi da un notaio e siglare lo statuto e firmare l’atto costitutivo dunque; infine registrarlo presso l’Agenzia delle entrate o altro ente della zona di riferimento dove avrà la sede legale la società stessa. Dopodiché essa inizierà ad essere operativa e il ciclo di realizzazione di una società sembra completo e così facile. In realtà così non è e forse si riflette poco o non abbastanza sulla tipologia di società scelta. Infatti, per quanto le procedure possano essere equivalenti e similari – più o meno per tutti i tipi di società -, vi sono alcune variazioni a seconda del tipo di società che si andrà a costituire. E questo è l’aspetto su cui vogliamo più insistere. E sicuramente resta il primo passo effettivo da compiere quando si tratta di costituire una società. Il punto di partenza, anche prima di trovare i soci fondatori.
Indice
I passi per costituire una società
Prima di passare, però, a vedere quali sono tutti i tipi di società che si possono creare, vediamo quali sono i passi per la costituzione di una società vera e propria. In primis occorre costituire un gruppo di soci, che abbiano uno scopo comune. Questi si riuniranno ed incontreranno e decideranno il tipo di società da fondare. Ciò, come abbiamo già detto più volte, non è banale poiché può comportare la variazione nei tempi burocratici di realizzazione e attuazione della società stessa. E tale scopo condiviso, risulterà nell’
Il primo vero passo che segna l’inizio e l’avvio dell’iter di fondazione di una società è la cosiddetta stipula del contratto di società, presso un notaio, alla presenza del notaio stesso e di tutti i soci fondatori medesimi. Il contratto di società è costituito prettamente di due parti: quella dell’atto costitutivo e del cosiddetto statuto sociale. Quest’ultimo in particolare è importante perché contiene tutti i dettami e le regole che tutti i membri della società si danno e che dovranno essere seguiti rigorosamente e scrupolosamente; inoltre prevede anche l’elenco di tutti i componenti e delle rispettive cariche.
L’atto costitutivo deve sempre contenere alcune informazioni obbligatorie, alcuni campi fissi e necessari, riportando elementi fondamentali inerenti la società appunto quali: la tipologia, il nome scelto per essa, il luogo dove avrà la sede legale, e il suo capitale sociale; oltre, come avevamo già detto, il suo oggetto, cioè lo scopo per cui è nata, che si sono prefissati i suoi soci fondatori. Pertanto, questi ultimi, possono decidere di farsi aiutare nella sua stesura da un notaio, oppure da un commercialista o un avvocato specializzati e specialisti della materia, che possano anche saperli consigliare al meglio in caso di bisogno.
L’atto costitutivo risulterà più dettagliato per la società di capitale e meno per le società di persone. Infine, nell’atto costitutivo, ovviamente, non devono mancare le generalità di tutti i soci, con i loro relativi dati personali quali: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza.
Alla stipula dell’atto costitutivo, alla presenza del notaio e di tutti i soci fondatori (la cosiddetta costituzione simultanea), per la firma di sottoscrizione è valida anche la firma digitale.Questo è più che sufficiente per le società di capitali, mentre per le società di persone è necessaria anche la registrazione di una scrittura privata autenticata dal notaio
L’iscrizione al registro delle imprese: casi particolari
Dopo la stipula del contratto di società, esso deve essere registrato presso il registro delle imprese. Infatti, per le società di persone, la società è fondata a tutti gli effetti con la stipula dell’atto costitutivo, ma assume valenza giuridica – e quindi inizia ad operare fattivamente – solo dopo l’iscrizione al registro delle imprese; mentre, nel caso delle
C’è da precisare che l’iscrizione al registro delle imprese non è la sola pratica burocratica che sancisce l’operabilità della società. Vi sono altre procedure da seguire: come, ad esempio, l’apertura di una Partita Iva; l’iscrizione al Rea (il cosiddetto Repertorio Economico Amministrativo, pena il rischio di incorrere in sanzioni); la presentazione della Scia; la presentazione e l’invio di tutta la documentazione inerente la cosiddetta ComUnica (ovvero il documento contenente i dati del richiedente, l’oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi enti), anche per via telematica. Da tenere conto, infine, che i termini massimi per la registrazione di ogni atto della società sono di circa venti giorni.
Il contratto di società preliminare: che cos’è
Tuttavia, oltre questa fase successiva, conclusiva e con cui si sancisce la validità legale del contratto di società stesso, ne esiste anche un’altra preliminare ed opzionale per così dire. Ovvero vi può essere il caso particolare in cui ci sia anche la stesura di un cosiddetto contratto di società preliminare. Ma che cos’è? Che validità giuridica ha? In che cosa si differenzia rispetto al tradizionale contratto di società appena visto? Innanzitutto occorre dire che gli elementi e i connotati saranno i medesimi (come l’oggetto sociale ad esempio), così come non potrà mancare appunto l’esplicitazione dello scopo di fondazione della società.
L’iscrizione al registro delle imprese è importante e assolutamente centrale: basti pensare che il numero di iscrizione nel registro delle imprese coinciderà con quello del codice fiscale della società, con cui si inizierà ad operare a tutti gli effetti. Sebbene senza l’iscrizione la società sia comunque esistente, risulterebbe irregolare. Un’altra particolarità, poi, è che si possono fare due tipi di iscrizione al registro delle imprese: l’iscrizione con inizio immediato e l’altra, la cosiddetta iscrizione senza inizio immediato. Nel primo caso, l’iscrizione della società è immediata e le verrà associata la dicitura attiva; mentre, nel secondo caso è l’opposto ed alla società sarà attribuita la sigla
Tuttavia, essendo un contratto preliminare, o meglio pre-contratto preliminare potremmo dire, come suggerisce il nome, può essere soggetto a tutti i mutamenti del caso ed a cambiamenti in corso d’opera per così dire. Infatti è un accordo che viene siglato prima che sia stabilito e fissato quello definitivo che poi diventerà tale ed effettivo; perciò vi potrebbe essere la sostituzione di alcuni elementi. Detto in poche parole, il contratto preliminare di società altro non è che una sottoscrizione, da parte dei futuri soci, di un accordo prima di siglare e sottoscrivere il vero e proprio atto costitutivo. Tale contratto preliminare prevederà l’assunzione, da parte di tali futuri soci, di impegnarsi e di farsi carico di darsi e fissare una data stabilita e concordata entro cui concludere e giungere a delineare quello che sarà poi il vero atto costitutivo definito, senza più possibilità di alcuna variazione in nessun modo. Se, di comune accorto, i soci possono cambiare alcuni aspetti del contratto preliminare in quello definitivo, viceversa, se una delle parti non mantiene e rispetta gli impegni presi nel contratto preliminare, le altre parti possono rivalersi su di essa chiedendo il risarcimento del danno loro dovuto.
I tipi di società
Premesso ciò, sembra quasi banale dirlo, ma occorre sempre tenerlo bene a mente, esistono vari tipi di società. La prima precisazione da fare è che, per definizione, una società è una sorta di “impresa collettiva” (e pertanto agirà come tale) e può essere formata da un solo soggetto (allora viene detta unipersonale) oppure da più soggetti; ma, a tale proposito, c’è da aggiungere che tali soggetti possono essere sia persone fisiche che giuridiche. Di solito, poi, le società sono senza scopo di lucro, ma non è sempre così. Inoltre la principale attenzione da fare è non confondere le società, con le associazioni, i consorzi e gli stessi sindacati addirittura: c’è un’enorme differenza tra tutte queste strutture. Poi, quando si parla di società, bisogna distinguere se si considera l’ente giuridico in per se stesso
Se abbiamo detto che la costituzione di una società parte dalla stesura dello statuto e dalla firma dell’atto costitutivo, occorre soffermarsi un attimo su un aspetto particolarmente rilevante. Da statuto e nell’atto costitutivo si deve sempre precisare l’oggetto sociale che, per legge [6], deve essere determinato, lecito e possibile. Infatti ciò non è inutile o banale, al contrario; è fondamentale perché rimanda al fine che ci si pone con la costituzione della società. E, se tale obiettivo non viene poi realizzato né attuato, può comportare addirittura che la società stessa venga sciolta [7].
A tale proposito ribadiamo che per una società semplice lo scopo non deve essere commerciale
Distinzioni tra le varie società
Se la principale distinzione che si può fare, tra i vari tipi di società, è quella tra società di persone e società di capitali, è vero che non sempre capita che la società sia individuata e individuabile, ascrivibile a una determinata tipologia, ma può avere connotati di differenti tipi di società: avremo, così, quelli che vengono chiamati contratti atipici
La principale differenza che esiste tra società di capitali e di persone è che le prime hanno personalità giuridica, mentre le seconde no. Inoltre si ha una ‘responsabilità economica’ diversa; in gergo tecnico si parla di autonomia patrimoniale, ovvero la distinzione di un patrimonio di ciascun socio e soggetto da quello di un altro. Nelle società di capitali, infatti, si avrà la cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta, mentre in quella di persone quella che viene chiamata autonomia patrimoniale imperfetta. Che cosa vuol dire? Che nelle società di capitali il socio è responsabile per la quota versata (nelle obbligazioni o durante l’attività di amministratore, per un socio accomandatario nelle
Altri tipi di società
All’interno di queste due macro-categorie, vediamo quali altri tipi di società si possono individuare. All’interno delle società di persone abbiamo: le società semplici (s.s.), le società in nome collettivo (s.n.c.) e le società in accomandita semplice (s.a.s.).
All’interno delle società di capitali, invece, vi sono: le società per azioni (s.p.a.), le società a responsabilità limitata (s.r.l.)
Queste sono quelle più tradizionali. Oltre ad esse vi sono altri tipi più particolari. Tra questi ultimi, abbiamo: le s.r.l. unipersonali – come detto più volte –[10]. Si tratta di società fondate da un unico socio, unilateralmente; ma tale possibilità, di recente, è stata estesa ed ha visto coinvolte anche le s.p.a. [11]. Poi vi sono le cosiddette società tra professionisti, poiché costituite da soci esclusivamente iscritti a un albo o ad un ordine professionale, pertanto anche lo scopo della società e il suo oggetto sociale saranno molto specializzati, specifici e settoriali, cioè circoscritti a un ambito ben definito, un settore particolare. Infatti, anche se di esse fossero soci dei membri non professionisti né specializzati, ma esterni dunque (appunto all’ambito del settore), questi ultimi non sarebbero comunque ‘responsabili’ in un certo qual modo, poiché il controllo spetterebbe sempre e solo ai professionisti appunto. Inoltre vi sono anche le
Le società europee
Più rilevante, invece, il caso se si trascende la realtà nazionale, per entrare in quella europea. Stiamo parlando di quelle che vengono definite società europee (in sigla SE). Sono regolamentate dal diritto comunitario europeo e prevedono un capitale sociale minimo pari almeno a 120mila euro. Vengono realizzate grazie alla fusione di due società di due Stati diversi (spesso attraverso una
Ad esse fanno eco le società cooperative europee (o SCE) [12]. Si tratta di società a scopo mutualistico, come avviene spesso nelle cooperative, tramite cui affiancano appunto le SE nella realizzazione del loro obiettivo. Se, singolarmente, le Se non riuscirebbero nel loro intento, grazie al sostegno e al contributo delle Sce si punta a soddisfare questa mission, proprio puntando sull’aiuto vicendevole e reciproco, di ambo le parti, per poter migliorare, crescere e svilupparsi ulteriormente. Le Sce, generalmente – ad esempio -, sono costituite da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due Stati membri.