Cartella contributi di previdenza, prescrizione

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Cartella per contributi Inps o di altri enti previdenziali privati: come sapere se è prescritta o va pagata.

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Ciascun lavoratore, dipendente, autonomo o libero professionista, è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori, calcolati in percentuale sulla retribuzione. Il versamento avviene a favore dell’Inps o dell’ente privato di riferimento (per esempio Cassa Forense, Inarcassa, Enasarco, Cassa Geometri ecc.).

Le conseguenze del mancato pagamento dei contributi obbligatori, finalizzati ad ottenere le prestazioni previdenziali e assistenziali, sono disciplinate dai singoli regolamenti degli enti preposti. In linea generale, si può comunque affermare che l’omesso versamento viene sanzionato con l’addebito di ulteriori importi (a titolo di sanzioni e interessi) e che può sfociare in una riscossione coattiva mediante

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cartella di pagamento.

Vediamo entro quale termine l’Inps e le Casse di previdenza private possono pretendere il pagamento dei contributi e quando di prescrive la cartella esattoriale.

Enti previdenziali: elenco

Il principale ente previdenziale è l’Inps, che gestisce quasi la totalità della previdenza italiana, sia per lavoratori autonomi e che per i dipendenti del settore pubblico e privato.

All’Inps si affiancano una serie di enti previdenziali previsti per categorie professionali. Si tratta dei seguenti:

L’Inps e tutti gli enti sopra elencati, in caso di mancato versamento dei contributi obbligatori, possono affidare il recupero coattivo all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) la quale procede con cartella di pagamento e successivi eventuali atti esecutivi nei confronti dei debitori.

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Per l’Inps, la legge prevede particolari disposizioni in quanto l’istituto può notificare direttamente un atto denominato “avviso di addebito”.

Avviso di addebito Inps: cos’è

L’avviso di addebito è l’atto che l’Inps utilizza per la riscossione dei propri crediti al posto della cartella esattoriale (sostituita dal 2011). La caratteristica principale dell’avviso di addebito è che è immediatamente esecutivo; dopo la notifica dell’avviso, è possibile procedere, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, con l’esecuzione forzata.

La notifica al contribuente avviene tramite raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata (PEC) L’avviso di addebito può anche essere notificato da messi comunali o da agenti di Polizia municipale.

Il pagamento dell’avviso di addebito deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica. I pagamenti effettuati entro tale termine prevedono un onere di riscossione del 3% sulle somme riscosse. Oltre i 60 giorni, gli oneri aumentano al 6% e all’importo dovuto vanno anche aggiunte le ulteriori somme previste dalla legge.

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L’avviso di addebito viene contestualmente consegnato telematicamente all’agente della riscossione, che procederà al recupero coattivo del debito una volta superato il termine dei 60 giorni previsti per il pagamento.

Avviso di addebito Inps: entro quanto può arrivare

I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:

Dunque, l’Inps, se vuole avvalersi della procedura di riscossione esattoriale, deve iscrivere a ruolo le somme dovute entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza del versamento.

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Se l’iscrizione a ruolo avviene oltre tale data, l’avviso di addebito notificato al contribuente è illegittimo in quanto l’Inps è definitivamente decaduto dalla possibilità di riscuotere i propri crediti.

Attenzione: la decadenza dall’iscrizione a ruolo rende impossibile la riscossione tramite agente della riscossione ma non estingue i debiti Inps, i quali possono essere pretesi in via ordinaria dall’Inps con un’azione giudiziale.

Prescrizione contributi Inps

I contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni decorrenti dal giorno in cui il soggetto obbligato avrebbe dovuto versarli.

Più precisamente:

Contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria

Contributi Fondo pensioni lavoratori dipendenti e altre gestioni pensionistiche obbligatorie (compreso il contributo di solidarietà dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103)

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Contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN ecc.)

Contributi artigiani, esercenti attività commerciali e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

La prescrizione dei contributi previdenziali è interrotta da qualsiasi atto notificato al soggetto obbligato e contenente l’intimazione ad adempiere (per esempio: sollecito di pagamento, avviso di addebito, cartella esattoriale, decreto ingiuntivo ecc.).

Prescrizione somme aggiuntive Inps

Le somme aggiuntive sono le sanzioni civili irrogate dall’Inps in ipotesi di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali.

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali. Dato che questi ultimi si prescrivono in

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cinque anni, le somme aggiuntive si prescrivono nello stesso termine.

Prescrizione contributi altri enti previdenziali

Secondo la Cassazione [1], anche i contributi previdenziali previsti per le altre gestioni private (per esempio Cassa forense, Inarcassa, Empam ecc.) si prescrivono nel termine breve quinquennale. Gli enti pevidenziali non possono quindi pretendere il pagamento di contributi risalenti ad oltre 5 anni prima. L’eventuale richiesta è illegittima perché la prescrizione estingue il credito.

Cartella contributi previdenziali: prescrizione

Una volta notificato l’avviso di addebito Inps o la cartella esattoriale per contributi previdenziali, inizia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, entro il quale l’Agente della Riscossione può procedere coattivamente con l’esecuzione forzata (pignoramenti) nei confronti del debitore.

Il termine di prescrizione resta quinquennale anche se la cartella non viene opposta.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite [2] ha infatti affermato l’inapplicabilità della prescrizione decennale alla cartella non opposta, statuendo che la mancata impugnazione di un atto impositivo nonché di un atto della riscossione, non permette la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.

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La cartella di pagamento non confermata da sentenza definitiva di condanna necessariamente soggiace agli ordinari termini di decadenza e prescrizione propri del credito che ha ad oggetto (nel caso dei crediti contributivi, prescrizione quinquennale).

Se, invece, la cartella per contributi previdenziali viene impugnata e, all’esito della causa, viene confermata dal giudice con sentenza definitiva, si applica il termine di prescrizione decennale.

Contributi previdenziali: interruzione prescrizione

Se nei cinque anni successivi alla notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito vengono notificate altre richieste di pagamento (solleciti, intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo o ipoteca ecc.), la prescrizione si interrompe e comincia nuovamente a decorrere per altri 5 anni.

Per esempio, se dopo la cartella del 2017, il contribuente riceve un’intimazione di pagamento nel 2018, il termine di prescrizione quinquennale riparte dalla data del 2018.

Intimazione di pagamento contributi prescritti

Se il contribuente riceve un’intimazione di pagamento o un pignoramento sulla base di cartelle per contributi previdenziali o avvisi di addebito prescritti perché notificati oltre 5 anni prima, deve opporsi per fa dichiarare l’illegittimità della riscossione e l’annullamento del debito.

Nel caso dei contributi previdenziali, il termine di opposizione è di 40 giorni dalla notifica della cartella o intimazione e il giudice competente è il Tribunale sezione Lavoro.

Se l’atto ricevuto è un pignoramento, l’opposizione all’esecuzione per contestare la prescrizione può essere effettuata in qualsiasi momento.

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