Divorzio: dopo quanto tempo posso risposarmi?
Risposarsi dopo la sentenza di divorzio è possibile?
Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Diciamoci la verità, l’essere umano è un animale sociale, non è stato creato per stare da solo, pertanto, quando il connubio matrimoniale svanisce bruscamente e si decide di divorziare, non è così insolito (anzi) che, conclusosi l’iter giudiziario di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la donna e/o l’uomo vogliano ritentare e convolare a nozze con il nuovo partner. Ebbene, ciò è possibile ma dopo quanto tempo ci si può risposare? Risponderò al quesito in modo semplice e dettagliato, ma prima, per una migliore comprensione, analizzeremo innanzitutto la procedura di divorzio e le sue conseguenze, per poi esaminare le norme di legge che disciplinano la questione in esame e comprendere
Indice
Divorzio: di cosa si tratta?
Il divorzio è una procedura giurisdizionale che trova il suo presupposto nel vincolo matrimoniale e nella conseguente separazione. Ed invero, affinchè il divorzio possa essere azionato è necessario che i due ricorrenti siano sposati e che successivamente si siano separati o consensualmente o giudizialmente. Una volta trascorsi sei mesi dalla separazione consensuale o un anno da quella giudiziale, i due, ormai ex coniugi, potranno presentare la pratica di divorzio al fine di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale (nel caso di matrimonio celebrato innanzi all’Ufficiale di Stato Civile) o di provocare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di rito concordatario celebrato in Chiesa e successivamente trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune).
Dopo quanto tempo dopo il divorzio potrai risposarti secondo la legge?
Per prima cosa occorre evidenziare come i termini per risposarsi dopo il divorzio siano diversi per l’uomo e per la donna. Sia chiaro, non si tratta di una discriminazione bella e buona, ma di accorgimenti necessari al fine di tutelare e garantire la certezza della paternità di un eventuale nascituro e basati sulla circostanza naturale che solo la donna, e non l’uomo, è atta a portare in grembo i propri figli. In particolare l’uomo potrà convolare a nuove nozze subito dopo che la sentenza di divorzio sia divenuta definitiva, ovvero decorsi 30 giorni dalla notifica della sentenza all’ormai ex coniuge o 6 mesi dalla pubblicazione della stessa. E’ chiaro che tale principio vale solo qualora la sentenza non venisse impugnata nei termini di legge, nel qual caso, per potersi risposare, l’uomo dovrà attendere l’esito di tutti i gradi del giudizio. In ogni caso, a conclusione del procedimento, il funzionario del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, previa ricezione di una copia autentica della sentenza divenuta incontrovertibile, dovrà provvedere ad annotare la stessa a margine dell’atto di matrimonio. Da questo momento in poi, l’uomo sarà libero di risposarsi nuovamente. Per quanto concerne la donna, invece, il codice civile prevede la possibilità di risposarsi dopo che siano trascorsi non meno di 300 giorni dal divorzio (il cosiddetto lutto vedovile o divieto temporaneo di nuove nozze)
Inosservanza del lutto vedovile: sono previste sanzioni?
E’ proprio vero il proverbio “Fatta la legge, trovato l’inganno”! Si, perchè un’importante statuizione del codice civile [2], in caso di mancata osservanza del termine di 300 giorni dal divorzio per la contrazione di nuove nozze, non prevede la nullità del nuovo matrimonio, bensì una piccola sanzione pecuniaria per gli sposi frettolosi ed il funzionario che ha celebrato il rito, che è ricompresa tra 20 ed 82 euro. Se credi di aver letto male, o che ci sia un errore di battitura nell’articolo, ti preannuncio che ti stai sbagliando. In altre parole, qualora volessi risposarti prima che siano trascorsi 300 giorni dal divorzio, potrai farlo liberamente, in quanto le nuove nozze non saranno invalidate. Tu ed il tuo partner dovrete solo versare un piccolo importo in denaro, ma sarete (di nuovo) moglie e marito. In realtà, si tratta di una contraddizione in termini di non poco conto, perchè se da un lato il legislatore ha voluto garantire la certezza dell’eventuale paternità dei figli, inserendo per la donna il termine dei 300 giorni dal divorzio per potersi risposare, dall’altro lato lo stesso legislatore, lasciando liberi i soggetti di non osservare tale termine, e non prevedendo la nullità delle nuove nozze, disattende se stesso ed il principio di certezza del diritto. E’ chiaro che ciò facilita, e non di poco, le cose per coloro i quali vogliano risposarsi immediatamente dopo il fallimento del primo matrimoni a scapito di un eventuale nascituro e della certezza della sua paternità.
Esistono ipotesi particolari di esenzione da”lutto vedovile”?
Una volta analizzata per filo e per segno la normativa riguardante la problematica in esame, occorre evidenziare come l’ordinamento italiano, a determinate condizioni, preveda un’ulteriore possibilità per la donna di non rispettare il lutto vedovile e, quindi, di risposarsi immediatamente dopo il divorzio, senza dover incorrere nella sanzione amministrativa appena analizzata. Ebbene si, basta presentare un’istanza al Tribunale competente per richiedere l’esonero della donna dal rispetto del termine di 300 giorni previsto dal codice civile. In particolare, affinchè tale dispensa sia accordata dall’organo giurisdizionale adito, è necessario che la donna non si trovi in stato interessante. In tale ipotesi il Tribunale accorderà la dispensa dal lutto vedovile e la donna potrà risposarsi immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Ciò chiarito, facciamo un breve riepilogo.
di ALESSANDRO COSTANZO