Si può utilizzare il logo della Polizia di Stato?

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Autore: Redazione

27 ottobre 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Sto girando un cortometraggio cinematografico totalmente indipendente – ovvero non è coinvolta alcuna casa di produzione – (diffusione: web, festival ecc.) in cui ho bisogno di utilizzare il logo della Polizia di Stato (stemma araldico) e il logotipo “Polizia di Stato” (quello classico riportato sul distintivo o sulle giacche della stradale- stemma araldico: per simulare gli archivi video della Polizia di un fatto (vedi ad es. su Repubblica.it la pubblicazione di immagini delle telecamere sicurezza di un palazzo che documentano un fatto criminoso) – scritta “Polizia di Stato”: per rendere chiaro che uno dei personaggi è un poliziotto).Esistono speciali permessi da collezionare prima della pubblicazione?

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L’utilizzo del logo o dello stemma araldico (così come di ogni altro segno distintivo) della Polizia di Stato necessita di apposita autorizzazione da richiedere direttamente alla Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato. Nel decreto del Ministero dell’Interno n. 215 del 19 settembre 2017, all’art. 2 comma 1 si legge che «La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco esercitano il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, dei propri emblemi e di ogni altro relativo segno distintivo indicati nelle tabelle A e B allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, nonché di ogni altra denominazione, stemma, emblema e segno distintivo…

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»; e al comma 4 «Il diritto all’uso esclusivo è esercitato dalla Polizia di Stato e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione ai simboli che somiglianoo comunque richiamano quelli di cui al comma 1».

Per poter utilizzare tali simboli, quindi, sarà necessario prendere contatti e farsi concedere apposita licenza, oppure addivenire alla stipula di un contratto di sponsorizzazione. Secondo la legge, il soggetto istituzionale titolare dei simboli può consentirne l’uso temporaneo ai licenziatari, a titolo oneroso, in via convenzionale, attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione, e di contratti ad essi assimilabili, inclusi i contratti di merchandising. L’uso dei simboli sarà consentito nei limiti dell’accordo e solo per le finalità ivi indicate, in via esclusivamente temporanea, senza possibilità di sfruttare segni distintivi diversi da quelli per i quali è stata trovata l’intesa.

Il consiglio al lettore è quello di contattare, mediante raccomandata a/r o pec, la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, illustrando dettagliatamente il progetto e il modo in cui i simboli dovrebbero essere utilizzati.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva

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