Se il datore pretende obbedienza dal dipendente con le maniere forti
Impossibile pretendere il corretto adempimento della prestazione lavorativa con la coercizione: non conta che la parte offesa sia un sottoposto.
Il datore di lavoro che, con le “maniere forti”, costringe il dipendente a stare seduto sulla scrivania per terminare il proprio lavoro commettere reato di violenza privata. E ciò anche se ciò avviene dopo un palese atto di insubordinazione da parte del lavoratore che – nel caso di specie – era uscito dall’ufficio del superiore sbattendo la porta e lasciando il discorso a metà.
La Cassazione [1], a riguardo, ha appena ricordato che la pretesa al corretto adempimento della prestazione lavorativa esercitata con la coercizione fisica
Come si deve comportare in questi casi il capo ufficio?
Contro le condotte “ribelli” del lavoratore, la coercizione è sempre vietata. Il dirigente può, tutt’al più, comminare una sanzione disciplinare. Anche in questo caso, comunque, la sanzione deve essere proporzionata al comportamento assunto dal lavoratore.